Cassazione Penale, Ordinanza n. 14617/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza di appello che ha confermato la condanna, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione che lo aveva ritenuto responsabile di plurime cessioni di cocaina, unificate dal vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto riqualificare il fatto nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La difesa ha richiamato l'esiguità dei quantitativi ceduti, le modalità operative e la limitata platea di acquirenti, nonché il fatto che ai coimputati, per le medesime vicende contestate in concorso, era stata riconosciuta la fattispecie lieve con decisione definitiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure sollecitassero una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, estranee al sindacato di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo riproponesse doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza individuare specifiche illogicità o errori di diritto nella motivazione della condanna, e che mirasse in sostanza a una rivalutazione delle prove. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva escluso la configurabilità del fatto di lieve entità, valorizzando la serialità dell'attività di spaccio, la sua durata nel tempo, i quantitativi ceduti, la platea indeterminata dei cessionari, i canali stabili di approvvigionamento e il ruolo del ricorrente come punto di riferimento di clienti sull'isola. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato altresì condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie base delle cessioni di stupefacenti contestate e confermate in appello
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
ipotesi di lieve entità invocata dalla difesa ma esclusa dalla Corte di merito e non rivalutabile in cassazione
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
richiamato quale base per l'aumento della sanzione pecuniaria oltre il massimo previsto in caso di inammissibilità
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata in tema di applicazione della sanzione pecuniaria per inammissibilità del ricorso
Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 - 01
richiamata per affermare che il medesimo fatto storico può integrare, per concorrenti diversi, ipotesi differenti dell'art. 73 d.P.R. 309/1990
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione del fatto, quando la motivazione di merito sia logica, coerente e non manifestamente illogica.
- La qualificazione del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione unitaria e globale di tutti gli indici normativi rilevanti; la serialità dell'attività, la durata nel tempo, i quantitativi ceduti, la platea dei destinatari e l'organizzazione dell'approvvigionamento possono escludere la lieve entità.
- Il fatto che coimputati abbiano ottenuto una qualificazione più favorevole non vincola automaticamente il giudice nei confronti di altro concorrente, potendo il medesimo fatto storico assumere diversa rilevanza penale in presenza di differenti presupposti soggettivi o oggettivi.
- La motivazione che dia conto in modo puntuale degli elementi fattuali valorizzati per escludere la minima offensività del fatto non è né apparente né mancante e resiste al sindacato di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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