Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15093/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la legittimità della notifica del decreto di citazione a giudizio: si era proceduto alla notifica al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. nonostante il ricorrente avesse eletto domicilio presso l'abitazione del fratello Gianpasquale. L'ufficiale giudiziario aveva motivato la mancata reperibilità del destinatario con informazioni su un trasferimento a Velletri, senza verificare l'insufficienza o l'inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio e senza controllare la reperibilità del domiciliatario indicato. Perciò si deduceva la nullità delle notifiche e delle pronunce conseguenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto nulla la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, per omessa verifica dell'insufficienza/inidoneità del domicilio eletto, poiché tale vizio integra l'omessa citazione dell'imputato e compromette il contraddittorio. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La norma consente la notifica al difensore quando il destinatario risulti irreperibile; la Corte interpreta che tale notifica è nulla se non preceduta dalla verifica dell'insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, perché la mancata verifica integra omissione di citazione e lede il diritto al contraddittorio.

  • art. 610 e art. 611 cod. proc. pen.

    art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis e ss.

    Richiamate in relazione alla celebrazione del procedimento in contraddittorio scritto (assenza di trattazione orale richieste nei termini); sono richiamo procedurale sul rito adottato e non incidono direttamente sul vizio di notifica, ma chiariscono il quadro procedurale in cui si è svolto il ricorso.

Massime di principio

  • La notifica al difensore ex art. 161, comma 4 è nulla se non è preceduta da adeguata verifica dell'insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato.
  • Se l'imputato ha eletto domicilio presso un terzo (es. un familiare), la verifica della reperibilità deve considerare il domiciliatario indicato: informazioni sulla presunta irreperibilità dell'imputato non possono sostituire la verifica del domicilio eletto.
  • La nullità della notifica che incide sul diritto al contraddittorio comporta l'annullamento delle sentenze di merito e di primo grado e la trasmissione degli atti per il prosieguo del processo.
  • Per evitare vizi procedurali, l'imputato dovrebbe documentare e conservare la prova dell'elezione di domicilio; l'ufficiale giudiziario deve documentare le ricerche effettuate e le ragioni dell'eventuale inidoneità del domicilio.
  • In casi analoghi la parte che rileva la nullità deve proporre tempestivamente il gravame: la Corte di Cassazione tende ad annullare quando risulta che la notifica sostitutiva è stata eseguita senza le verifiche richieste dalla legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.