Cassazione Civile, Ordinanza n. 23631/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della cassa previdenziale dei geometri, della decisione della Corte d'appello che aveva escluso la debenza dei contributi minimi per l'attività libero-professionale svolta da un geometra nel periodo 2010-2011, ritenendo tali prestazioni occasionali e isolate; aveva invece confermato la debenza per il 2012, valorizzando il numero degli incarichi come indice di continuità dell'attività. La cassa ricorrente deduceva, con due motivi ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 1 l. 37/1967, dell'art. 5 dello Statuto della CIPAG, dell'art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. 509/1994 e dell'art. 16 R.D. 274/1929, sostenendo che l'obbligo contributivo e quello di iscrizione alla cassa derivano dalla sola iscrizione all'albo professionale e non richiedono l'esercizio continuativo della professione. Con il secondo motivo lamentava inoltre la violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova e dell'art. 2229 c.c., contestando che la gratuità di alcuni incarichi o il loro svolgimento in favore di parenti potesse escludere la contribuzione minima.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati congiuntamente i due motivi. Ha ribadito il principio per cui, in tema di casse previdenziali privatizzate dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa e del pagamento della contribuzione minima è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo irrilevanti la occasionalità dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene utilizzato come parametro per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 1 l. 37/1967
richiamato dalla ricorrente quale base normativa dell'obbligo contributivo dei geometri iscritti all'albo.
art. 5 dello Statuto della CIPAG
interpretato nel senso che definisce il sistema degli obblighi contributivi della cassa.
art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. 509/1994
richiamato come fondamento della delegificazione e dei poteri regolamentari delle casse privatizzate.
art. 16 R.D. 274/1929
Regolamento per la professione di geometra
richiamato come norma professionale di riferimento.
art. 2229 c.c.
invocato dalla ricorrente nel motivo sull'onere della prova e sul concetto di libera professione.
l. n. 335 del 1995
richiamata nel principio di diritto per affermare che il regolamento della cassa si pone in linea con i principi volti ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
art. 380-bis c.p.c.
indica il procedimento camerale con proposta ritualmente comunicata alle parti.
Massime di principio
- In tema di casse previdenziali privatizzate dei professionisti, l'obbligo di iscrizione alla cassa e di versamento della contribuzione minima può derivare dalla sola iscrizione all'albo professionale, se il regolamento dell'ente lo prevede in coerenza con il quadro legislativo di riferimento.
- La occasionalità dell'attività professionale e la mancata produzione di reddito non escludono, di per sé, l'obbligo di contribuzione minima quando la disciplina della cassa collega tale obbligo allo status di iscritto all'albo.
- Ai fini dell'obbligo contributivo nei confronti della cassa previdenziale professionale, non assumono rilievo circostanze come la gratuità dei singoli incarichi o il rapporto di parentela con i committenti, se resta integro il presupposto normativo dell'iscrizione all'albo.
- Quando il giudice di merito esclude l'obbligo contributivo valorizzando la sola sporadicità dell'attività, viola la disciplina della cassa se questa, secondo la sua regolamentazione, ancora la contribuzione minima al dato oggettivo dell'iscrizione professionale.
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