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Ordinanza

Ordinanza n. 197/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comune di Zoagli prot. n. 5288 del 20.4.2026, recante nulla osta al taglio di un pino d’Aleppo sito presso il Condominio “Scoglio Fiorito A”, Via Barduzzi 22, Zoagli.

Giustizia amministrativa202600496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nulla osta comunale al taglio di un pino d’Aleppo sito presso il Condominio Scoglio Fiorito A

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e condominio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Hanno prospettato vizi di carattere meramente formale, senza contestare specificamente le risultanze della perizia agrotecnica posta a corredo dell'istanza di abbattimento. La perizia aveva classificato il pino in classe D di propensione al cedimento, corrispondente alla classe a massimo rischio di caduta e schianto. L'albero incombe inoltre su una scala che scende a mare, con conseguente prospettazione di esigenze di incolumità pubblica.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto decisiva la perizia agrotecnica, non specificamente confutata dai ricorrenti, dalla quale emergeva la classificazione della pianta nella classe di massimo rischio di cedimento. Ha inoltre considerato prevalenti le esigenze di incolumità pubblica, poiché il pino incombeva su una scala diretta verso il mare. I vizi dedotti, essendo meramente formali e non idonei a mettere in discussione l'accertamento tecnico del rischio, non hanno giustificato la sospensione dell'efficacia del nulla osta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare incidentale; il giudice l'ha rigettata ritenendo prevalenti le esigenze di incolumità pubblica e non adeguatamente contestati gli accertamenti tecnici posti a fondamento dell'atto.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione di vizi meramente formali non è sufficiente a ottenere la sospensione di un provvedimento quando l'accertamento sostanziale posto a fondamento dell'atto non sia specificamente confutato.
  • La documentata classificazione di un albero nella classe di massimo rischio di cedimento, unita alla sua collocazione sopra un'area di passaggio, può fondare la prevalenza cautelare delle esigenze di incolumità pubblica rispetto all'interesse privato alla conservazione della pianta.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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