Sentenza n. 1137/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Cerreto Guidi prot. n. 14278/2025 del 4 luglio 2025, con cui è stata rigettata definitivamente l’istanza presentata dalla società ricorrente relativamente alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico a terra denominato “F101_Ripoli”, localizzato nei Comuni di Cerreto Guidi e Fucecchio ed avente potenza nominale pari a 8.853,60 kWp; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi inclusi - la delibera di Giunta Comunale del Comune di Cerreto Guidi prot. n. 190 del 23 dicembre 2024; - il parere negativo rilasciato dall’ARPAT nell’ambito della Conferenza di Servizi prot. n. 13698 del 25 giugno 2025; - il parere negativo del Comune di Fucecchio prot. n. 23832 del 29 novembre 2024; - gli articoli 83, 84, 85, 98 e 99 della Parte III (“Disciplina del Territorio Rurale”), Titolo I (“Regole Generali”) delle NTA del vigente Piano Operativo Comunale; - il Piano Strutturale Intercomunale e, in particolare, l’elaborato denominato "Doc. QP02 – Allegato A3 alla Disciplina di Piano – Disciplina delle UTOE e Dimensionamento” del PSI; - la Delibera del Consiglio Regionale della Regione Toscana n. 15 dell’11 febbraio 2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Procedura Abilitativa Semplificata per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico a terra, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego con cui il Comune di Cerreto Guidi aveva respinto l’istanza di PAS relativa a un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale pari a 8.853,60 kWp, localizzato nei Comuni di Cerreto Guidi e Fucecchio. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del contraddittorio procedimentale e dell’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che il Comune non avrebbe esaminato le osservazioni e le integrazioni prodotte in risposta al preavviso di diniego e ai rilievi di ARPAT; ha inoltre denunciato un atteggiamento preconcetto dell’amministrazione, desunto da una delibera di Giunta che avrebbe indirizzato il dirigente a esprimere parere contrario. Con il secondo motivo ha sostenuto che l’area fosse idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 1, d.lgs. 199/2021, in quanto area agricola situata entro 500 metri da zone produttive, e che la normativa regionale e gli strumenti urbanistici locali anteriori o incompatibili con tale disciplina non potessero impedire l’installazione dell’impianto. Ha contestato, inoltre, il richiamo alla normativa regionale, alla pianificazione territoriale e alle NTA del piano operativo, nonché la carenza di una motivazione rafforzata su specifici interessi paesaggistici o ambientali. In subordine ha dedotto l’illegittimità costituzionale della normativa regionale ostativa. Con il terzo motivo ha contestato l’utilizzo, nel procedimento PAS, del parere negativo di ARPAT relativo all’impatto elettromagnetico delle opere di rete. La società ha sostenuto che tali opere fossero estranee alla PAS, perché assoggettate a distinti procedimenti mediante DIL ai sensi del DM 20 ottobre 2022, già perfezionatisi per silenzio-assenso, e che il Comune non potesse fondare il diniego su rilievi riferiti a opere già autorizzate. I Comuni hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilità o irricevibilità del ricorso per omessa notifica agli altri enti interessati dal PSI e alla Regione Toscana, nonché contestato il perfezionamento del silenzio-assenso sulle DIL per la mancata acquisizione dei nulla-osta relativi agli aspetti elettromagnetici.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità o irricevibilità. Ha ritenuto che il diniego fosse plurimotivato e che fosse sufficiente la tenuta di una sola delle autonome ragioni poste a fondamento dell’atto. In particolare, ha ritenuto legittima la valutazione negativa di ARPAT sull’impatto elettromagnetico del progetto. La società non aveva contestato nel merito tecnico i rilievi di ARPAT, ma si era limitata a sostenere che le opere di rete fossero estranee alla PAS e già autorizzate mediante DIL. Il Collegio ha ritenuto irrilevante stabilire se le DIL avessero prodotto effetto abilitativo, poiché nella PAS non era stata esaminata l’opera di rete in quanto autonoma, bensì l’impatto elettromagnetico dell’intero impianto. Tale valutazione, secondo il TAR, non può essere frazionata espungendo le opere di rete connesse funzionalmente all’impianto: poiché i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici si propagano nello spazio, l’indagine deve riguardare complessivamente tutte le strutture dell’impianto o a esso connesse che possano costituirne fonte o interagire con essi. Il diniego risultava pertanto legittimamente fondato sul parere ARPAT, con conseguente superfluità dell’esame del secondo motivo relativo all’idoneità dell’area. Il primo motivo è stato respinto perché il provvedimento impugnato dava atto delle osservazioni e della documentazione integrativa prodotta dalla società e si pronunciava sia sulla localizzazione sia sull’impatto elettromagnetico, richiamando il parere ARPAT. Il Comune non era tenuto a pronunciarsi nuovamente sulle note del 3 luglio 2025, poiché il parere ARPAT del 25 giugno 2025 aveva già valutato la documentazione ritenuta completa e la ricorrente non aveva contestato tale circostanza. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 28/2011
La società ha richiamato la Procedura Abilitativa Semplificata quale titolo per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, in ragione della potenza dell’impianto.
art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 1, d.lgs. 199/2021
le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per sostenere l’idoneità ex lege dell’area; il TAR non ha esaminato nel merito tale questione, ritenendo sufficiente la legittimità del diniego fondato sull’impatto elettromagnetico.
art. 10-bis l. 241/1990
Il TAR ha ritenuto rispettato il contraddittorio procedimentale poiché il provvedimento dava conto delle osservazioni e della documentazione integrativa prodotte dalla società e prendeva posizione sulle questioni relative alla localizzazione e all’impatto elettromagnetico.
art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990
La ricorrente ne aveva dedotto l’applicabilità per sostenere l’inefficacia del parere ARPAT, ma la questione è rimasta assorbita o comunque non accolta.
art. 14-bis, comma 3, l. 241/1990
La ricorrente ne aveva dedotto la violazione in relazione alla gestione delle richieste di integrazione di ARPAT; il TAR ha respinto il ricorso sulla base della legittimità della valutazione complessiva dell’impatto elettromagnetico.
art. 61 d.l. 76/2020
È stato richiamato dalla ricorrente quale base della disciplina semplificata per le infrastrutture di rete; il TAR non ha accolto la tesi secondo cui tale disciplina impedirebbe di valutare l’impatto elettromagnetico complessivo dell’impianto nella PAS.
art. 7-bis, comma 2, d.lgs. 152/2006
La ricorrente lo ha richiamato per qualificare le infrastrutture di rete come interventi strategici, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; il TAR non ha fondato su tale disposizione la decisione.
DM 20 ottobre 2022
La società ha sostenuto che le opere di rete fossero realizzabili mediante DIL e si fossero perfezionate per silenzio-assenso. Il TAR ha ritenuto comunque valutabile, nella PAS, l’impatto elettromagnetico dell’intero progetto, comprese le opere connesse alla rete.
l. 36/2001
È stata richiamata nel parere ARPAT quale normativa di riferimento per la tutela della popolazione dai campi elettromagnetici.
D.P.C.M. 8 luglio 2003
È stato richiamato nel parere ARPAT quale parametro tecnico-normativo per la valutazione dei campi magnetici alla frequenza di rete.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più autonome ragioni giustificative, è sufficiente che una sola di esse resista alle censure per mantenere l’atto in vita, rendendo superfluo l’esame delle ulteriori motivazioni contestate.
- Nell’ambito della Procedura Abilitativa Semplificata relativa a un impianto fotovoltaico, la valutazione dell’impatto elettromagnetico deve riguardare complessivamente l’intero progetto, comprese le opere di rete funzionalmente connesse all’impianto, anche se tali opere sono assoggettate a un distinto procedimento autorizzativo.
- La separazione procedurale tra impianto di produzione e opere di rete non consente di frazionare la valutazione degli effetti elettromagnetici, poiché l’indagine deve comprendere tutte le strutture che costituiscono fonte di campi elettrici, magnetici o elettromagnetici o che con essi interagiscono.
- È legittimo il diniego fondato su una valutazione tecnica negativa relativa all’impatto elettromagnetico quando il ricorrente non contesti nel merito i rilievi tecnici dell’autorità competente, ma si limiti a sostenere l’estraneità delle opere di rete al procedimento autorizzativo.
- L’obbligo di esaminare le osservazioni procedimentali è assolto quando il provvedimento dà conto delle osservazioni e della documentazione integrativa presentate e affronta le questioni sostanziali rilevanti, anche mediante il richiamo motivato al parere dell’autorità tecnica competente. Non è necessaria una nuova pronuncia su ulteriori note depositate dopo che tale autorità abbia già valutato la documentazione come completa, se la completezza non è specificamente contestata.
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