Sentenza del 21/05/2019 n. 3088 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Iscrizione a ruolo ex art. 36 bis dpr 600 del 1973 - notifica cartella - termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria di prima istanza ha ritenuto tardiva la notifica del 2001 rispetto al termine quinquennale decorrente dall'anno d'imposta 1993 e ha dichiarato intervenuta la decadenza dell'Amministrazione dalla riscossione mediante cartella. Il contenuto fornito non specifica l'esito dell'eventuale successivo giudizio di impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il termine entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento derivante da iscrizione a ruolo effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600/1973. Per somme dovute relativamente all'anno d'imposta 1993, la cartella è stata notificata nel 2001. È stato sostenuto che, trattandosi di iscrizione a ruolo ex art. 36 del DPR n. 600/1973, il termine di notifica fosse quinquennale e che, pertanto, la cartella dovesse essere notificata entro il 1999.
Norme richiamate
Art. 36-bis del DPR n. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute. Nel caso esaminato, la cartella conseguente a tale iscrizione è stata assoggettata a un termine quinquennale di notifica.
DPR n. 600/1973, art. 36
È indicato come riferimento normativo dell'iscrizione a ruolo. Secondo l'impostazione accolta dalla Commissione di prima istanza, per le somme relative al 1993 la cartella doveva essere notificata entro il 1999; la notifica eseguita nel 2001 è quindi decadenziale.
Massime di principio
- Quando la riscossione deriva da un controllo automatizzato della dichiarazione, occorre verificare quale termine di decadenza si applichi alla notifica della cartella e da quale annualità decorra.
- La notifica della cartella oltre il termine decadenziale comporta, in linea generale, la perdita del potere dell'Amministrazione di procedere alla riscossione mediante quella cartella.
- Il contribuente deve controllare sia l'anno d'imposta sia la data effettiva di notifica, poiché una notifica tardiva può essere contestata mediante eccezione di decadenza.
- La qualificazione del ruolo e la normativa ratione temporis applicabile sono decisive: termini e decorrenze possono dipendere dalla disciplina vigente per l'anno d'imposta e dalla tipologia di iscrizione a ruolo.
- La regola individuata nella pronuncia non dovrebbe essere applicata automaticamente a ogni cartella: è necessario verificare il testo vigente delle norme, eventuali disposizioni transitorie e la giurisprudenza applicabile al caso concreto.
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