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Sentenza

Sentenza n. 3/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento del decreto di rifiuto del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente a seguito di emersione dal lavoro irregolare emesso dal Questore di Firenze in data -OMISSIS- e comunicato all’interessato il giorno seguente.

Giustizia amministrativa202402176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto a seguito di emersione dal lavoro irregolare, adottato dal Questore di Firenze

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno fondato sulla sua ritenuta pericolosità sociale, desunta dalla pendenza di procedimenti penali per maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, nonché da precedenti denunce. Con un unico motivo ha dedotto: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, poiché il provvedimento richiamava la disciplina ostativa relativa alle condanne anche non definitive, benché il ricorrente non avesse riportato alcuna condanna; violazione della presunzione di non colpevolezza; omessa considerazione della rimessione delle querele, della mancata costituzione di parte civile della persona offesa, dell'osservanza del divieto di avvicinamento, del mantenimento della figlia minore e della richiesta di accesso alla giustizia riparativa; omessa valutazione della condanna definitiva della persona offesa per calunnia, lesioni gravissime e minaccia; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, perché il preavviso di rigetto faceva riferimento al rinvio a giudizio, mentre il provvedimento finale formulava un autonomo giudizio di pericolosità sociale, sul quale il ricorrente non aveva potuto interloquire. Nel corso del giudizio il ricorrente ha inoltre rappresentato sopravvenienze favorevoli, tra cui l'assoluzione dai reati di maltrattamenti e lesioni e la definizione di altri procedimenti senza condanna.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per violazione del contraddittorio procedimentale e ha annullato il diniego, facendo salva la riedizione del potere amministrativo. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 103, comma 10, lett. d), d.l. 34/2020, il giudizio di pericolosità sociale possa essere fondato su un complesso di elementi e non necessariamente su condanne per i reati richiamati dall'art. 381 c.p.p., poiché la norma impone di tenere conto anche di eventuali condanne. Tuttavia, in assenza di condanne e in presenza della mera pendenza di procedimenti penali, il giudizio di pericolosità assume natura altamente discrezionale e deve essere preceduto da un effettivo contraddittorio, consentendo all'interessato di rappresentare gli elementi contrari. Nel caso concreto, il preavviso di rigetto menzionava il rinvio a giudizio, ma non prospettava il successivo e distinto giudizio di pericolosità sociale. Le ulteriori censure sono state assorbite, in quanto dovranno essere valutate dall'Amministrazione nella riedizione del potere, anche alla luce delle sopravvenienze fattuali, senza che il giudice possa pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 10, lett. d), d.l. 34/2020, conv. in l. 77/2020

    nella formulazione di un tale giudizio, si tiene conto “anche” di eventuali condanne

    Il giudizio di pericolosità sociale può essere desunto da un complesso di elementi e non richiede necessariamente la presenza di condanne per i reati richiamati dall'art. 381 c.p.p.; tuttavia, in assenza di condanne, deve essere formato attraverso un effettivo contraddittorio procedimentale.

  • art. 381 c.p.p.

    Le eventuali condanne per i reati previsti dalla norma costituiscono elementi dei quali l'Amministrazione deve tenere conto nella valutazione della pericolosità, ma non rappresentano l'unico possibile fondamento del giudizio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve consentire all'interessato di interloquire sulle ragioni effettivamente poste a fondamento della decisione finale; non è sufficiente prospettare il rinvio a giudizio se il diniego viene poi fondato su un autonomo giudizio discrezionale di pericolosità sociale.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati

    Quando l'annullamento impone la riedizione del potere, il giudice non può anticipare la valutazione di censure o circostanze riservate alla nuova decisione amministrativa.

Massime di principio

  • Il giudizio di pericolosità sociale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per emersione dal lavoro irregolare può essere fondato su una valutazione complessiva di plurimi elementi e non presuppone necessariamente una condanna per uno dei reati richiamati dall'art. 381 c.p.p., poiché tali condanne costituiscono elementi di cui tenere conto, non condizioni esclusive della valutazione.
  • Quando il diniego del permesso di soggiorno si fonda, in assenza di condanne, sulla mera pendenza di procedimenti penali e su un autonomo giudizio discrezionale di pericolosità sociale, l'Amministrazione deve instaurare un contraddittorio effettivo e consentire all'interessato di rappresentare gli elementi favorevoli e contrari alla valutazione di pericolosità.
  • Il preavviso di rigetto è inidoneo a garantire la partecipazione procedimentale se prospetta soltanto il rinvio a giudizio o la pendenza di procedimenti penali, mentre il provvedimento finale introduce per la prima volta un distinto giudizio di pericolosità sociale non sottoposto all'interessato.
  • L'annullamento del diniego per violazione del contraddittorio procedimentale lascia salva la riedizione del potere amministrativo; in tale nuova valutazione l'Amministrazione deve considerare anche le sopravvenienze fattuali intervenute dopo l'adozione dell'atto annullato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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