Ordinanza n. 4282/2026 - Roma, Sezione 2
per la condanna, previa adozione delle necessarie misure cautelari ex art. 59 c.p.a.: A) ex art. 112 c.p.a., dell’Amministrazione a ottemperare all’ordinanza cautelare n. 2277, pubblicata in data 12.6.2026, con cui il Consiglio di Stato, nel riformare l’ordinanza cautelare n. 2581, pubblicata dal TAR Lazio in data 30.42026, ha ordinato al Consolato Generale d’Italia a Istanbul di riesaminare la posizione della ricorrente entro i successivi 30 giorni; B) del Consolato Generale d’Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., non residuando ulteriori margini di discrezionalità dell’Amministrazione; C) dall’Amministrazione, ex art. 112, comma 3, c.p.a., al risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, ossia dei danni patrimoniali sofferti per assicurare la conclusione positiva del procedimento amministrativo e giurisdizionale, nonché dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto allo studio di cui all'art. 34 Cost. e del diritto al libero sviluppo della personalità ex art. 2 Cost., oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo, o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato che aveva ordinato al Consolato Generale d’Italia a Istanbul di riesaminare la posizione relativa alla richiesta di visto per studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione estera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e 31, comma 3, c.p.a., chiedendo l’ottemperanza all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, che aveva riformato una precedente ordinanza del TAR Lazio e ordinato al Consolato Generale d’Italia a Istanbul di riesaminare la sua posizione entro trenta giorni. Ha chiesto anche, previa adozione delle misure cautelari ex art. 59 c.p.a., che il Consolato fosse condannato al rilascio del visto richiesto, assumendo che non residuassero margini di discrezionalità, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla mancata esecuzione della pronuncia e dalla perdita della possibilità di immatricolarsi a un corso universitario. Il visto di lunga durata di tipo D era stato richiesto per motivi di studio ed era funzionale all’immatricolazione, per l’anno accademico 2025/2026, a un corso di laurea presso un’università italiana. Il TAR ha rilevato che il termine per l’immatricolazione, fissato al 30 giugno 2026 secondo la circolare del MUR, era ormai scaduto e che la ricorrente non aveva dimostrato la disponibilità dell’università a consentire un’immatricolazione tardiva; il documento prodotto deponeva, anzi, in senso contrario.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rimesso al merito ogni valutazione sulla propria competenza a conoscere dell’ottemperanza a un’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato che aveva riformato un’ordinanza cautelare del medesimo TAR, richiamando l’esistenza di un unico precedente del giudice d’appello. Ha inoltre rimesso al merito la questione della compatibilità tra l’azione ex art. 59 c.p.a. e quella ex art. 112, comma 3, c.p.a., nonché l’individuazione del rito applicabile. Nel merito cautelare, ha escluso il periculum in mora: poiché era scaduto il termine per l’immatricolazione e non era stata provata la possibilità di un’iscrizione tardiva, non risultava dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile suscettibile di essere evitato mediante la misura cautelare. L’eventuale pregiudizio derivante dalla mancata esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato poteva ormai trovare tutela, se del caso, in sede risarcitoria. È stata fissata la camera di consiglio del 7 ottobre 2026 per la trattazione del giudizio di ottemperanza. Nulla sulle spese della fase cautelare, stante la mancata costituzione delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 59 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nel contesto del giudizio di ottemperanza; la compatibilità tra tale azione e l’azione ex art. 112, comma 3, c.p.a. è stata rimessa alla fase di merito.
art. 112 c.p.a.
È stato invocato per ottenere l’esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e, ai sensi del comma 3, il risarcimento dei danni da mancata esecuzione, violazione o elusione.
art. 31, comma 3, c.p.a.
È stato invocato per chiedere la condanna dell’amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto, sul presupposto dell’assenza di ulteriori margini di discrezionalità.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale base generale della domanda cautelare incidentale.
art. 87, comma 3, c.p.a.
È stato applicato per fissare la camera di consiglio per la trattazione del giudizio di ottemperanza.
art. 34 Cost.
È stato richiamato dalla ricorrente quale fondamento del diritto allo studio posto a base della domanda risarcitoria non patrimoniale.
art. 2 Cost.
È stato richiamato dalla ricorrente quale fondamento del diritto al libero sviluppo della personalità posto a base della domanda risarcitoria non patrimoniale.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere accordata quando il termine utile per conseguire il risultato pratico cui la misura è preordinata sia definitivamente scaduto e il ricorrente non dimostri la concreta possibilità di conseguire comunque quel risultato in via tardiva.
- La prova della disponibilità dell’amministrazione o dell’ente interessato a consentire l’esecuzione tardiva dell’attività richiesta è necessaria per dimostrare l’attualità e l’irreparabilità del pregiudizio cautelare dopo la scadenza del termine rilevante.
- Quando la perdita del bene della vita non sia più evitabile mediante una misura cautelare, l’eventuale pregiudizio derivante dall’inerzia amministrativa può, se ne ricorrono i presupposti, essere fatto valere esclusivamente mediante una domanda risarcitoria.
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