Ordinanza n. 9684/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del provvedimento di esclusione dalle GPS emanato il 15 gennaio 2026 dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche come meglio in allegato al presente ricorso nella parte in cui esclude la ricorrente dalle GPS, nonché avverso l’art. 6 c. 4 dell’Ordinanza M.I.M. del 16.05.2024, n. 88, e ogni atto comunque collegato o connesso,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalle GPS adottato il 15 gennaio 2026 dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, nonché art. 6, comma 4, dell’Ordinanza M.I.M. n. 88 del 16 maggio 2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche l’ha esclusa dalle graduatorie provinciali per le supplenze, contestando altresì l’art. 6, comma 4, dell’Ordinanza M.I.M. n. 88 del 16 maggio 2024 e gli atti connessi. Il TAR ha rilevato preliminarmente un vizio nella notificazione del ricorso introduttivo: la notifica telematica è stata eseguita nei confronti dell’Amministrazione presso l’Avvocatura Generale dello Stato a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dai Registri di Giustizia come abilitato alla ricezione degli atti giudiziari.
La decisione
Il TAR non ha esaminato i motivi di merito relativi all’esclusione dalle GPS né la legittimità dell’art. 6, comma 4, dell’Ordinanza M.I.M. n. 88 del 2024. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto necessario rinnovare la notificazione del ricorso all’indirizzo PEC di rito dell’Avvocatura Generale dello Stato, indicato come abilitato alla ricezione degli atti giudiziari, al fine di garantire la corretta instaurazione del contraddittorio. Ha assegnato alla parte ricorrente 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per eseguire la rinnovazione e ulteriori 10 giorni per depositare la prova dell’adempimento. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio dell’8 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 6, comma 4, Ordinanza M.I.M. n. 88 del 16 maggio 2024
La disposizione è stata impugnata dalla ricorrente, ma la sua legittimità non è stata esaminata nell’ordinanza.
Massime di principio
- Quando la notificazione telematica del ricorso amministrativo è indirizzata a un’Amministrazione pubblica presso un indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato diverso da quello risultante dai Registri di Giustizia come abilitato alla ricezione degli atti giudiziari, la notificazione è irrituale.
- In presenza di una notificazione telematica irrituale del ricorso introduttivo, il giudice amministrativo deve disporre la rinnovazione della notifica all’indirizzo PEC di rito, assegnando un termine per l’adempimento e un ulteriore termine per il deposito della prova della notificazione, così da assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio.
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