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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-791/16

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 maggio 2019. — Real Madrid Club de Fútbol contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalle autorità spagnole a favore di una società calcistica professionistica – Accordo volto a compensare la mancanza di un trasferimento fondiario inizialmente concordato tra un comune e una società calcistica – Importo eccessivo della compensazione concessa a favore della società calcistica – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Vantaggio. — Causa T-791/16

Giurisprudenza europea62016TJ0791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha esaminato il ricorso del Real Madrid contro la decisione della Commissione che qualificava come aiuto di Stato incompatibile la compensazione versata dal Comune di Madrid per il mancato trasferimento del terreno B-32. Pur respingendo le censure relative alla responsabilità del Comune e alla stima del terreno, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse valutato l’operazione nel suo complesso. Per questo motivo ha annullato la decisione impugnata e condannato la Commissione alle spese.

Aiuti di Stato: annullamento della decisione della Commissione che qualificava come aiuto incompatibile la compensazione concessa dal Comune di Madrid al Real Madrid per il mancato trasferimento del terreno B-32.

La questione giuridica

Se la compensazione pattuita nel 2011 tra il Comune di Madrid e il Real Madrid, sostitutiva del trasferimento del terreno B-32, conferisse al club un vantaggio economico selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; in particolare, se la Commissione avesse correttamente applicato il criterio dell’operatore in un’economia di mercato, determinato il valore del terreno e valutato l’operazione nel suo complesso, inclusi gli altri terreni ceduti in compensazione.

Principio di diritto

Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione perché quest’ultima, nel valutare l’esistenza del vantaggio, si è concentrata solo sul valore del terreno B-32 senza considerare tutti gli elementi pertinenti dell’operazione transattiva del 2011, in particolare i terreni trasferiti in sostituzione e la compensazione dei crediti reciproci. In una misura di questo tipo, la Commissione deve effettuare un’analisi completa del contesto economico dell’operazione per dimostrare in modo sufficiente l’esistenza stessa del vantaggio; non essendovi riuscita, non era integrata una delle condizioni cumulative dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento di procedura del Tribunale
  • Decisione (UE) 2016/2393 della Commissione

Aiuti di Stato e compensazione per il mancato trasferimento del terreno B-32

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dal Real Madrid Club de Fútbol contro la decisione (UE) 2016/2393 della Commissione, con la quale era stata dichiarata aiuto di Stato incompatibile la compensazione concessa dal Comune di Madrid nell’ambito dell’accordo transattivo del 2011. La controversia nasce da una sequenza di accordi urbanistici e immobiliari relativi a terreni che il Comune avrebbe dovuto trasferire al club in esecuzione di un precedente assetto convenzionale.

Fatti rilevanti e procedimento amministrativo

Nel 1991 il Comune di Madrid, la sua Gerencia Municipal de Urbanismo e il Real Madrid conclusero un accordo sulla ristrutturazione dello stadio Santiago Bernabéu. Nel 1996 il club e la Comunidad autonoma de Madrid stipularono un accordo di scambio di terreni, attuato nel 1998 mediante un’intesa tra il club e il Comune, che prevedeva la cessione di alcuni terreni al club, incluso il terreno B-32, stimato allora a circa EUR 595.194.

Nel 2011 le parti conclusero un accordo transattivo per risolvere una controversia sulla possibilità giuridica di trasferire il terreno B-32. Il Comune riconobbe l’impossibilità di cedere quel terreno e stabilì una compensazione pari al suo valore nel 2011, stimato dai servizi tecnici comunali in EUR 22.693.054,44, con sostituzione mediante il trasferimento di altri terreni e compensazione di crediti reciproci; il saldo risultante fu di EUR 8,04 a favore del club.

La Commissione avviò nel 2013 il procedimento ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE e, con la decisione impugnata, concluse che l’importo di EUR 18.418.054,44 costituiva un aiuto di Stato concesso in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e incompatibile con il mercato interno.

Motivi di ricorso dedotti dal Real Madrid

Il ricorrente articolava tre motivi principali:

  • violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per erronea affermazione dell’esistenza di un vantaggio;
  • violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, del principio di buona amministrazione e valutazione manifestamente erronea delle perizie sul terreno B-32;
  • violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 296 TFUE, dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione, per avere la Commissione trattato in modo selettivo la transazione e ignorato il valore degli altri terreni trasferiti.

Normativa e criteri giuridici richiamati

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un aiuto di Stato presuppone quattro condizioni cumulative: intervento dello Stato o mediante risorse statali, incidenza sugli scambi tra Stati membri, vantaggio selettivo e alterazione della concorrenza. La nozione di aiuto è oggettiva e occorre verificare se l’impresa abbia ricevuto un vantaggio che non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato.

Viene ribadito il criterio dell’operatore in un’economia di mercato: l’intervento pubblico va confrontato con il comportamento di un operatore privato in situazioni analoghe. Il controllo giurisdizionale sulle valutazioni economiche complesse della Commissione è limitato all’errore manifesto, all’esattezza materiale dei fatti, al rispetto delle regole procedurali e all’assenza di sviamento di potere.

Ragionamento del Tribunale sulla responsabilità del Comune di Madrid

Il Tribunale respinge le censure con cui il Real Madrid contestava l’idea della Commissione secondo cui un operatore prudente avrebbe dovuto acquisire un parere legale prima di assumere la piena responsabilità del mancato trasferimento del terreno B-32. Dalle circostanze del caso risultava che né il Comune né lo Stato spagnolo avevano fornito alla Commissione un’analisi giuridica dettagliata sulla responsabilità del Comune; inoltre, il club era consapevole già nel 1998 della particolare situazione urbanistica del terreno, destinato a uso sportivo e inserito nel demanio pubblico, con conseguente inalienabilità.

Il Tribunale osserva altresì che il contesto normativo si era ulteriormente irrigidito con la legge 9/2001 della Comunidad de Madrid, e che la Commissione non era tenuta a supplire all’assenza di elementi giuridici forniti dalle parti per ricostruire la responsabilità del Comune. Su questo punto, dunque, la decisione non è censurata.

Ragionamento del Tribunale sulla valutazione del terreno B-32

Anche le censure relative alla stima del terreno vengono respinte. Il Tribunale rileva che la Commissione aveva a disposizione diverse valutazioni tra loro molto divergenti e che, date le caratteristiche del terreno, facente parte del demanio pubblico e non trasferibile in piena proprietà, era ragionevole prendere in considerazione lo scenario SE-03 della relazione dell’ufficio di valutazione immobiliare, cioè quello che stimava il valore del diritto di superficie per 30 anni, pari a EUR 4.275.000.

Il Tribunale sottolinea che, per valutare il possibile indennizzo, il valore rilevante era quello che il terreno aveva per il Comune al momento della transazione, non il valore ipotetico di un bene liberamente trasferibile. Le doglianze sulla metodologia della perizia non sono state ritenute tali da integrare un errore manifesto di valutazione.

Censura decisiva: mancata considerazione dell’intera operazione transattiva

Il Tribunale accoglie però, in sostanza, il terzo motivo. Osserva che la Commissione ha esaminato solo il valore del terreno B-32, senza considerare che l’accordo transattivo del 2011 non si limitava al riconoscimento del debito per il mancato trasferimento di quel terreno, ma comprendeva anche la cessione di altri terreni al Real Madrid e la compensazione di crediti reciproci.

Poiché tali altri terreni non erano stati oggetto di valutazione da parte della Commissione, quest’ultima non aveva effettuato un’analisi completa di tutti gli elementi pertinenti dell’operazione e del suo contesto, come richiesto dalla giurisprudenza sul criterio dell’operatore privato. Di conseguenza, la Commissione non aveva sufficientemente dimostrato l’esistenza di un vantaggio economico per il club. Venendo meno una delle condizioni cumulative dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la misura non poteva essere qualificata come aiuto di Stato.

Dispositivo

Il Tribunale ha annullato la decisione (UE) 2016/2393 della Commissione e ha condannato quest’ultima alle spese del procedimento, oltre alle proprie.

Principi affermati

La decisione ribadisce che, in materia di aiuti di Stato, la Commissione non può limitarsi a isolare un singolo segmento di una transazione complessa quando l’asserito vantaggio deriva da un’operazione globale di compensazione. Se l’atto contestato comprende prestazioni reciproche, beni sostitutivi e compensazioni contabili, l’analisi deve riguardare l’intera operazione e il suo contesto economico; altrimenti non è provata in modo sufficiente l’esistenza stessa del vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statodiritto della concorrenzaurbanistica e trasferimenti immobiliari pubblicicontenzioso amministrativo unionalediritto degli impianti sportivi e società calcistiche

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