Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-630/18

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 23 maggio 2019. — OP contro Commissione europea. — Gratuito patrocinio – Domanda presentata anteriormente alla proposizione di un ricorso – Situazione economica – Carenza delle informazioni e dei giustificativi – Rigetto della domanda. — Causa T-630/18 AJ

Giurisprudenza europea62018TO0630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Presidente della Prima Sezione del Tribunale ha respinto la domanda di gratuito patrocinio presentata da OP in vista di un ricorso di annullamento e di una domanda cautelare contro la Commissione. La decisione si fonda sul fatto che la richiedente non ha fornito informazioni e prove sufficienti e aggiornate sulle proprie risorse economiche nel periodo rilevante. Di conseguenza, non è stato possibile verificare l’effettiva incapacità di sostenere le spese processuali.

Domanda di gratuito patrocinio respinta per insufficienza delle informazioni e dei giustificativi sulla situazione economica del richiedente.

La questione giuridica

Se la richiedente avesse adempiuto all’onere di corredare la domanda di gratuito patrocinio con tutte le informazioni e i giustificativi necessari a dimostrare la propria incapacità totale o parziale di far fronte alle spese del giudizio, ai sensi degli articoli 146 e 147 del regolamento di procedura del Tribunale; in particolare, se documenti vecchi o incompleti e una dichiarazione complementare laconica possano bastare a provare la situazione economica richiesta.

Principio di diritto

La concessione del gratuito patrocinio dinanzi al Tribunale richiede che il richiedente produca, mediante il formulario e i relativi allegati, informazioni e giustificativi sufficientemente completi, aggiornati e idonei a consentire una valutazione obiettiva della propria situazione economica nel periodo di riferimento; in mancanza di dati essenziali sulle risorse effettive, il beneficio può essere respinto senza esaminare la manifesta irricevibilità o infondatezza dell’azione prevista.

Norme richiamate

  • Articolo 146 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 147 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 148 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 22 del regolamento (CE) n. 58/2003

Domanda di ammissione al gratuito patrocinio nella causa T-630/18 AJ

Si tratta di un’ordinanza del Presidente della Prima Sezione del Tribunale resa nell’ambito di una domanda di gratuito patrocinio proposta da OP contro la Commissione europea, in vista della presentazione di un ricorso diretto di annullamento e di una domanda di provvedimenti provvisori. Il nucleo della controversia non riguarda il merito del futuro ricorso, ma la completezza della documentazione economica prodotta a sostegno dell’istanza di patrocinio a spese dell’Unione.

Domanda e contesto fattuale

La ricorrente aveva chiesto di essere ammessa al gratuito patrocinio ai sensi dell’articolo 147 del regolamento di procedura del Tribunale, allegando vari documenti e una dichiarazione complementare sulla propria situazione economica. La futura azione principale riguardava l’impugnazione di un rigetto implicito della Commissione a una domanda di accesso a documenti relativi a provvedimenti amministrativi collegati a una denuncia presentata ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 58/2003.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 146, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, che subordina il gratuito patrocinio a due condizioni cumulative: incapacità totale o parziale di far fronte alle spese e assenza di manifesta irricevibilità o infondatezza dell’azione;
  • l’articolo 147, paragrafo 2, che impone l’uso del formulario ufficiale;
  • l’articolo 147, paragrafo 3, che richiede la produzione di tutte le informazioni e i giustificativi necessari alla valutazione delle condizioni economiche;
  • l’articolo 148, paragrafo 1, relativo alle osservazioni dell’altra parte.

Valutazione della documentazione prodotta

Il Tribunale osserva anzitutto che il formulario non era compilato in modo esaustivo, in particolare nella tabella relativa alle "risorse", dove non erano stati completati i campi riguardanti le risorse del richiedente, dell’eventuale coniuge o convivente e di eventuali persone a carico. Pur rilevando che una domanda non presentata tramite formulario non sarebbe considerata, il Tribunale precisa che anche un formulario incompleto può condurre al rigetto per irricevibilità o, comunque, al mancato accoglimento se non consente di verificare la situazione economica.

Insufficienza delle prove sulla situazione economica

La Corte sottolinea che i documenti prodotti dalla ricorrente erano in larga parte troppo risalenti nel tempo rispetto alla domanda, depositata nell’ottobre 2018. Documenti relativi al 2015, al 2016 e al 2017 non erano idonei a dimostrare le risorse nel periodo di riferimento, che doveva essere il 2017 o il 2018. Anche gli altri allegati, tra cui estratti conto, decisioni giudiziarie, rimborsi spese e certificati lavorativi, non consentivano di quantificare le risorse effettive della richiedente nel periodo rilevante.

Dichiarazione complementare e sue lacune

Nella dichiarazione complementare, la ricorrente sosteneva di non percepire redditi dal 2015, di svolgere attività non retribuite e di vivere di rimborsi spese connessi a contenziosi. Il Tribunale giudica tali indicazioni laconiche e ambivalenti, perché non spiegano in modo convincente come siano soddisfatte le esigenze quotidiane elementari. Inoltre, i rimborsi spese non sono assimilabili a una risorsa regolare e non erano accompagnati da documenti che ne provassero la base giuridica o le concrete condizioni di erogazione.

Mancanza di dati essenziali e dubbio sull’effettiva attività lavorativa

Il Tribunale rileva anche che la ricorrente non aveva indicato se percepisse assegni, indennità o pensioni, né le risorse di un eventuale coniuge o convivente o di persone a carico. A titolo ulteriore, il Tribunale osserva che numerosi documenti del 2017 e del 2018 sembravano indicare un’attività della ricorrente presso la Rutgers University nel New Jersey, fatto che avrebbe richiesto chiarimenti e ulteriori prove sulle condizioni materiali e finanziarie di tale attività.

Ragionamento conclusivo e dispositivo

Sulla base di tali elementi, il Tribunale conclude che non era possibile stabilire quali risorse consentissero alla ricorrente di provvedere al proprio sostentamento nel periodo di riferimento. Ne deriva che la richiedente non aveva dimostrato in modo giuridicamente sufficiente di trovarsi nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese di assistenza e rappresentanza in giudizio. Poiché la prima condizione dell’articolo 146 non risultava soddisfatta, la domanda di gratuito patrocinio è stata respinta, senza esaminare se il futuro ricorso fosse manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto.

Principio pratico per l’operatore

La pronuncia conferma che, per ottenere il gratuito patrocinio dinanzi al Tribunale, non basta allegare una situazione di difficoltà economica in termini generali: occorrono dati concreti, aggiornati e coerenti con il periodo immediatamente anteriore alla domanda, oltre a giustificativi idonei a far comprendere fonti di reddito, sostegni economici e capacità effettiva di sostenere il costo del giudizio.

Come è indicizzato

Materiegratuito patrocinioprocedimento dinanzi al tribunale ueaccesso ai documentiammissibilità del ricorso

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.