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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-226/18

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 maggio 2019. — Krohn & Schröder GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Hafen. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 212 bis – Procedure di importazione – Obbligazione doganale – Esenzione – Dumping – Sovvenzioni – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese – Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e (UE) n. 1239/2013 che istituiscono un dazio antidumping e un dazio compensativo – Esenzioni. — Causa C-226/18

Giurisprudenza europea62018CJ0226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che l'articolo 212 bis del codice doganale può operare anche per i regimi di esenzione da dazi antidumping e compensativi previsti per i moduli fotovoltaici cinesi. Tuttavia, l'esenzione è di stretta interpretazione e richiede il rispetto integrale delle condizioni poste dai regolamenti di esecuzione. Nel caso concreto, mancavano sia l'importazione e l'immissione in libera pratica richieste, sia una fattura conforme ai requisiti formali, sicché l'esenzione non spettava.

Rinvio pregiudiziale sull'applicabilità dell'articolo 212 bis del codice doganale alle esenzioni da dazi antidumping e compensativi su moduli fotovoltaici cinesi e sui requisiti per beneficiarne in caso di obbligazione doganale sorta per inosservanza dei termini di custodia temporanea.

La questione giuridica

Se l'articolo 212 bis del codice doganale consenta di applicare le esenzioni dai dazi antidumping e compensativi previste dai regolamenti di esecuzione nn. 1238/2013 e 1239/2013; se, in caso di obbligazione doganale sorta ex articolo 204 per superamento del termine di cui all'articolo 49, la condizione relativa alla società collegata che ha prodotto, spedito e fatturato la merce possa dirsi soddisfatta anche senza importazione e immissione in libera pratica; e, in via subordinata, se e quando possano essere prodotti i documenti richiesti e se una fattura con riferimento errato alla decisione 2013/423/UE soddisfi i requisiti formali.

Principio di diritto

L'articolo 212 bis del codice doganale si applica anche alle esenzioni dai dazi antidumping e compensativi previste dai regolamenti di esecuzione nn. 1238/2013 e 1239/2013, perché tali misure rientrano tra i dazi all'importazione o, comunque, tra le franchigie/esenzioni considerate dalla norma; tuttavia l'esenzione resta subordinata al rigoroso rispetto di tutte le condizioni previste dai regolamenti. Di conseguenza, quando l'obbligazione doganale nasce ex articolo 204 per mancata osservanza del termine di custodia temporanea, non è soddisfatta la condizione secondo cui la società collegata del produttore esportatore deve aver importato e immesso in libera pratica le merci, se essa si è limitata ad averne l'intenzione e ad averle poi ricevute; inoltre, il mancato rispetto delle condizioni documentali impedisce di ottenere l'esenzione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario), articoli 4 punto 10, 36 bis, 49, 53, 184, 204 e 212 bis
  • Regolamento (CE) n. 648/2005
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, articolo 1 paragrafo 3 e articolo 3 paragrafo 1 nonché allegato III
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, articolo 1 paragrafo 3 e articolo 2 paragrafo 1 nonché allegato 2
  • Decisione di esecuzione 2013/707/UE
  • Decisione 2013/423/UE
  • Decisione 2013/423/UE della Commissione

Esenzione da dazi antidumping e compensativi per moduli fotovoltaici cinesi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Hamburg in una controversia tra la società Krohn & Schröder GmbH e l'Ufficio doganale principale del porto di Amburgo. La questione nasce dall'applicazione di dazi antidumping e compensativi su importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, in relazione a un'obbligazione doganale sorta per violazione del termine di custodia temporanea.

Fatti e procedimento principale

La società ricorrente gestiva un deposito nel porto di Amburgo e aveva posto in custodia temporanea due forniture di moduli fotovoltaici. Poiché entro il termine di venti giorni previsto dall'articolo 49, paragrafo 1, del codice doganale non erano state avviate formalità per una destinazione doganale, l'autorità doganale ha ritenuto sorto un debito doganale ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 1, lettera a).

La ricorrente ha prodotto successivamente documenti relativi alle merci, tra cui una fattura della società cinese Wuxi Suntech Power e un certificato d'impegno per l'esportazione. L'Ufficio doganale ha tuttavia negato l'esenzione dai dazi antidumping e compensativi, ritenendo non soddisfatte le condizioni dei regolamenti di esecuzione nn. 1238/2013 e 1239/2013, anche perché la fattura menzionava la decisione 2013/423/UE anziché la decisione di esecuzione 2013/707/UE.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto il codice doganale comunitario, in particolare:

  • articolo 4, punto 10, sulla nozione di dazi all'importazione;
  • articolo 49, paragrafo 1, sul termine per assegnare una destinazione doganale alle merci in dichiarazione sommaria;
  • articolo 204, paragrafo 1, lettera a), sul sorgere dell'obbligazione doganale in caso di inadempimento di obblighi relativi alla custodia temporanea;
  • articolo 212 bis, che estende talune franchigie o esenzioni anche ai casi in cui sorge un'obbligazione doganale ex articoli 202-205, 210 o 211, purché non vi sia frode o negligenza manifesta e siano provate le altre condizioni.

Sono inoltre centrali i regolamenti di esecuzione:

  • regolamento (UE) n. 1238/2013, articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), e allegato III;
  • regolamento (UE) n. 1239/2013, articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b), c), e allegato 2;
  • decisione di esecuzione 2013/707/UE, richiamata dai regolamenti come base dell'elenco delle società aderenti all'impegno.

Prima questione: ambito di applicazione dell'articolo 212 bis

La Corte afferma che, per effetto dell'articolo 1, paragrafo 3, dei regolamenti di esecuzione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali salvo indicazione contraria. Poiché tali regolamenti non escludono l'operatività dell'articolo 212 bis, esso è in linea di principio applicabile anche alle esenzioni da dazi antidumping e compensativi.

Quanto al contenuto dell'articolo 212 bis, la Corte osserva che i dazi antidumping e compensativi costituiscono oneri pecuniari imposti unilateralmente sulle merci al momento dell'ingresso nel territorio doganale dell'Unione e, quindi, possono essere qualificati come tasse di effetto equivalente ai dazi doganali. Inoltre, le esenzioni previste dai regolamenti, collegate a un livello annuale e a un prezzo minimo all'importazione, sono lette come una forma di franchigia ai fini dell'articolo 212 bis.

Seconda questione: condizioni sostanziali per l'esenzione

La Corte ribadisce che la nozione di "interessato" dell'articolo 212 bis comprende qualsiasi persona debitrice di un'obbligazione doganale ai sensi degli articoli 202-205 del codice doganale; la ricorrente rientra pertanto in tale nozione poiché il debito è sorto ex articolo 204.

Tuttavia, le esenzioni da dazi antidumping e compensativi hanno natura derogatoria e vanno interpretate restrittivamente. Ne segue che devono essere soddisfatte tutte le condizioni fissate dai regolamenti di esecuzione. Nel caso concreto, la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1238/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1239/2013 non era rispettata, perché la società collegata al produttore esportatore non aveva operato come importatore né aveva immesso le merci in libera pratica al momento in cui è sorto il debito doganale.

Il fatto che tale società avesse avuto l'intenzione di importare e che abbia poi effettivamente ricevuto la merce non è sufficiente. Analogamente, non era stato prodotto alcun documento conforme al momento del sorgere dell'obbligazione; la fattura successivamente presentata non conteneva la dichiarazione esatta richiesta dagli allegati pertinenti, in particolare il riferimento alla decisione di esecuzione 2013/707/UE, elemento ritenuto essenziale per consentire alle autorità doganali il controllo della sussistenza delle condizioni di esenzione.

Decisione della Corte

La Corte dichiara che l'articolo 212 bis del codice doganale si applica alle esenzioni da dazi antidumping e compensativi previste dai regolamenti nn. 1238/2013 e 1239/2013. Precisa però che, nel caso di obbligazione doganale sorta per superamento del termine di cui all'articolo 49, paragrafo 1, la condizione relativa alla società collegata non è soddisfatta se questa non ha importato né immesso in libera pratica le merci, anche se lo aveva programmato e poi le ha ricevute.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori doganali, la sentenza conferma che le esenzioni connesse a regimi di impegno antidumping/antisovvenzioni possono essere invocate anche quando il debito doganale nasce per irregolarità della custodia temporanea. Tuttavia, la prova del rispetto di tutte le condizioni è rigorosa e non può essere integrata da mere intenzioni o da documenti non perfettamente conformi. In pratica, la corretta qualificazione del regime di importazione e la documentazione conforme devono essere presenti e verificabili nei termini richiesti dai regolamenti.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingdazi compensativiunione doganalecustodia temporaneaimportazioni di moduli fotovoltaici

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