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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14531/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2007 relativo a un'area edificabile di mq 78.512,28. La C.T.R. della Lombardia aveva deciso su due sentenze (nn. 4740/2015 e 4741/2015) concernenti il medesimo atto impositivo: in una aveva rigettato l'appello del Comune e ridotto al minimo le sanzioni, ritenendo spiegabile l'omessa dichiarazione per un errore sulla pertinenzialità dell'area; nell'altra aveva rigettato l'appello principale della società contribuente e dichiarato inammissibile l'appello incidentale comunale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi contro l'ordinanza n. 10975/2022, sostenendo: omesso esame di un fatto decisivo circa il ripetuto sfruttamento edificatorio dell'area e la conseguente non pertinenzialità; violazione delle norme su pertinenza ICI, art. 817 c.c. e criteri di graduazione delle sanzioni per mancata considerazione della gravità della violazione, della condotta e della personalità del trasgressore; omessa pronuncia sulla recidiva; violazione delle medesime norme per mancato riconoscimento della recidiva quinquennale; ulteriore omessa pronuncia per avere la Corte valorizzato una presunta incertezza normativa non dedotta dalla contribuente. Successivamente il Comune ha chiesto la correzione di errore materiale dell'ordinanza, perché nel provvedimento era stata indicata solo una delle due sentenze oggetto del ricorso, e in via separata ha proposto revocazione per errore di fatto chiedendo la revoca parziale dell'ordinanza e la conferma dell'annullamento anche della seconda sentenza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale, rilevando che l'ordinanza precedente aveva omesso per mero errore di indicare, nell'intestazione, nella parte motiva e nel dispositivo, anche la sentenza n. 4741/2015 della C.T.R. di Milano, anch'essa impugnata. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 10975/2020/2022 nel senso di riferire l'annullamento e il rinvio a entrambe le sentenze impugnate, con le conseguenti integrazioni testuali in intestazione, in fatto, in diritto e nel dispositivo. Per effetto dell'accoglimento della correzione, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione per sopravvenuta carenza di interesse. Non ha liquidato spese per il procedimento di correzione e non ha disposto nulla sulle spese della revocazione, essendo la società rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato dai motivi di ricorso per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Richiamato dai motivi di ricorso per dedurre la violazione di norme sostanziali e sanzionatorie.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato dai motivi di ricorso per dedurre omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Usato come parametro per censurare l'omessa pronuncia del giudice di merito.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992

    Richiamato come norma sulla nozione di area edificabile ai fini ICI.

  • art. 817 c.c.

    Richiamato come norma sulla pertinenza, rilevante per qualificare l'area contestata.

  • art. 7 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato quale criterio per la determinazione e graduazione delle sanzioni tributarie, inclusa la recidiva.

  • art. 7, commi 1 e 2, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato per sostenere che la recidiva avrebbe imposto una sanzione diversa dal minimo.

  • artt. 287 c.p.c. e 391-bis c.p.c.

    Applicati per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza di legittimità.

  • art. 285 c.p.c.

    Richiamato nel passaggio motivazionale relativo agli effetti dell'accoglimento dell'istanza di correzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato per il testo introduttivo del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in un provvedimento di legittimità, quando sia riconoscibile dal contenuto complessivo degli atti e del ricorso, può essere corretto anche se incide sull'indicazione delle sentenze impugnate e sul dispositivo, senza alterare il contenuto decisorio sostanziale.
  • Se la correzione dell'errore materiale elimina il presupposto dell'impugnazione straordinaria, il ricorso per revocazione diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si provvede sulle spese, poiché si tratta di un subprocedimento privo di una parte soccombente in senso proprio.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera quando l'inammissibilità dell'impugnazione sia sopravvenuta per difetto di interesse e non originaria.
  • Quando due decisioni di merito riguardano lo stesso atto impositivo e le medesime questioni, l'erronea indicazione di una sola di esse nel provvedimento di legittimità integra errore materiale emendabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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