Cassazione Penale, Sentenza n. 1658/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rideterminazione della pena inflitta con la sentenza del G.i.p. di Taranto del 29/09/2009, previa eliminazione della recidiva specifica infraquinquennale che aveva determinato una frazione di aumento di pena. Sosteneva che i presupposti della recidiva non sussistevano e che, quindi, la frazione di aumento applicata doveva essere eliminata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha esaminato la sentenza del G.i.p. del 29/09/2009 rilevando che, con riguardo alla pena-base, era stata applicata la disciplina più favorevole (nuovo minimo edittale di 6 anni previsto dall'art.4-bis), e che anche per la recidiva era stata applicata la disciplina ritenuta più favorevole (la normativa vigente al momento del fatto, art.99 comma 3 che prevedeva un aumento "fino alla metá" rispetto alla successiva disposizione che prevedeva un aumento "della metá"). La Corte ha inoltre ritenuto che la questione circa la sussistenza dei presupposti della recidiva fosse coperta dal giudicato e pertanto doveva essere dedotta con gli ordinari mezzi di impugnazione in sede di cognizione, non in sede di esecuzione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
La disposizione relativa alla recidiva è stata interpretata nella parte applicata dal giudice di cognizione (comma 3) come norma più favorevole rispetto alla successiva formulazione, prevedendo un aumento "fino alla metá" anziché "della metá".
art. 2, comma 4 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena applicata dal giudice di cognizione; contestualizza l'applicazione delle norme penali sul piano temporale.
art. 4-bis, comma 1, lett. b) d.l. 30/12/2005 conv. L. 21/02/2006 n.49
Norma che ha stabilito un minimo edittale comune di 6 anni per alcuni delitti, ritenuta più favorevole rispetto al precedente limite di 8 anni e quindi applicata dal giudice di cognizione al ricorrente.
Legge 5/12/2005 n.251
Riforma che ha inasprito la disciplina della recidiva (introducendo, fra l'altro, la recidiva obbligatoria allora), ma la Corte osserva che il giudice di cognizione aveva applicato la disciplina più favorevole vigenti al tempo dei fatti.
C. Cost. n.185/2015
Sentenza dichiarativa di incostituzionalità di alcune previsioni sulla recidiva obbligatoria, richiamata a titolo di contesto normativo.
Massime di principio
- La ricostruzione della sussistenza della recidiva, se già decisa con sentenza irrevocabile, è coperta dal giudicato e non può essere ridiscussa in sede di esecuzione: la rimessione va fatta con gli ordinari mezzi di impugnazione nella fase di cognizione.
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare se nel titolo di condanna sia stato già applicato il "trattamento sanzionatorio più favorevole"; se ciò risulta, la richiesta di ulteriore rideterminazione sulla base di una diversa valutazione della recidiva è preclusa.
- In caso di dubbio sulla formulazione usata dal giudice dell'esecuzione (es. "trattamento sanzionatorio più favorevole"), è lecito esaminare il provvedimento di cognizione originario per chiarire quale norma sia stata applicata.
- Occorre prestare attenzione al principio della lex mitior: va applicata la normativa più favorevole al reo tra quella vigente al momento del fatto e quella successiva, ove rilevante per la determinazione della pena.
- Per contestare l'applicazione di circostanze aggravanti o della recidiva che hanno inciso sulla misura della pena, il rimedio corretto è l'impugnazione nel giudizio di cognizione; tardive impugnazioni in sede esecutiva sono di norma inammissibili salvo profili di nullità o errori di calcolo effettivi nel titolo esecutivo.
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