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Sentenza

Sentenza n. 589/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Rimini n. 203/2023.

Giustizia amministrativa202501793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 203/2023, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Rimini n. 203/2023. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 10 ottobre 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per la perdurante inadempienza dell'amministrazione e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza passata in giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'ulteriore eventuale inadempimento, il Collegio ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza del ricorrente entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'amministrazione ai fini dell'esecuzione, non venga eseguita dall'amministrazione obbligata.
  • In presenza di perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inerzia.
  • L'ordine di esecuzione del giudicato deve tenere conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, detraendolo dall'obbligazione ancora da adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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