Cassazione Civile, Ordinanza n. 15884/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da unopposizione allo stato passivo proposta da una società mandataria di una cessionaria di crediti, che chiedeva lammissione al passivo del fallimento di una società debitrice per più crediti derivanti da rapporti bancari: unapertura di credito fondiaria su un conto corrente, un mutuo ipotecario e uno scoperto di conto corrente, oltre agli interessi maturati su un altro conto. Il tribunale aveva ammesso solo parte dei crediti e aveva poi compensato quanto riconosciuto con altri saldi attivi di conti correnti intestati originariamente a una società incorporata, ritenendo che i rapporti dovessero essere esaminati unitariamente. Nel ricorso principale la creditrice deduceva: violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per non aver potuto replicare alle eccezioni e alla domanda di compensazione del curatore; omesso esame e mancata rimessione in termini per la produzione tardiva degli estratti conto di uno dei rapporti; ultrapetizione e violazione dellart. 52 l. fall. per avere il tribunale disposto la compensazione anche con crediti del fallito non specificamente eccepiti dal curatore, e senza considerare il giudicato endofallimentare già formatosi su parte del credito da mutuo; infine, contestava il regolamento delle spese. Il curatore, con ricorso incidentale, censurava invece lammissione di interessi sul mutuo in mancanza dellatto di erogazione e quietanza attestante la fine del preammortamento e deduceva un vizio motivazionale sulla questione del preteso giudicato endofallimentare relativo alla domanda di ricalcolo del saldo di un conto corrente, sostenendo che quella domanda era nuova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi del ricorso principale e tutto il ricorso incidentale; ha invece accolto il terzo motivo del ricorso principale. Ha quindi cassato il decreto impugnato nei limiti del motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Verbania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza sul contraddittorio, osservando che la memoria del curatore era stata tempestivamente depositata e che lopponente aveva avuto il tempo per replicare; ha inoltre confermato la preclusione alla produzione tardiva degli estratti conto e linammissibilità della censura sugli estratti scalari in cassazione. Ha reputato inammissibile il ricorso incidentale nella parte in cui sollecitava un diverso apprezzamento del materiale probatorio. È stato invece accolto il motivo di ricorso principale relativo alla compensazione: il tribunale aveva pronunciato oltre i limiti delleccezione effettivamente proposta dal curatore, compensando anche con saldi attivi di altri conti correnti non dedotti come controcredito nel giudizio di opposizione; inoltre, per il credito da mutuo, il giudicato endofallimentare già formatosi precludeva la ridiscussione della parte già ammessa e non impugnata.
Norme richiamate
art. 99 l. fall.
comma sesto; comma settimo; comma undicesimo
nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può proporre anche nuove eccezioni non rilevabili dufficio; il termine e le modalità processuali del procedimento delineano le preclusioni istruttorie e la possibilità di difesa dellopponente
art. 170, quarto comma, c.p.c.
le memorie e comparse possono essere comunicate con deposito in cancelleria oppure con notificazione/scambio; il deposito in cancelleria rende non necessaria la notificazione o lo scambio
art. 183, sesto comma, c.p.c.
i termini istruttori non sono utilizzabili per sanare lomessa indicazione o produzione dei mezzi di prova necessari a fondare la domanda, se non nei limiti della replica a domande o eccezioni nuove
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio deducibile è lomesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice mancata valutazione di documenti o una diversa lettura del materiale probatorio
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o attribuisce a una prova un valore legale non previsto
art. 116 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice disattende le regole legali di valutazione della prova o pretende di valutare secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a regola diversa
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la nullità per motivazione mancante o apparente è scrutinabile solo quando la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente
art. 324 c.p.c.
il giudicato endofallimentare preclude la ridiscussione delle questioni coperte dal decreto di esecutorietà dello stato passivo non impugnato
artt. 95, 96 e 98 l. fall.
disciplinano il procedimento di verifica e opposizione allo stato passivo e le relative preclusioni sulla specifica indicazione di domande, eccezioni e documenti
art. 52 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
la compensazione invocata nel giudizio di opposizione non può estendersi oltre i limiti della concreta eccezione sollevata nel procedimento
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda ed eccezione proposta, pena ultrapetizione
art. 1853 c.c.
la compensazione tra saldi di più conti correnti presuppone una manifestazione di volontà della parte che intenda avvalersene e non è rilevabile dufficio
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di spese di lite, ma la censura è stata ritenuta non decisiva perché assorbita dalla cassazione con rinvio
art. 92 c.p.c.
richiamato in tema di spese di lite, ma la censura è stata ritenuta non decisiva perché assorbita dalla cassazione con rinvio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà luogo allulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso incidentale
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può sollevare eccezioni nuove non rilevabili dufficio, ma lopponente deve essere posto nelle condizioni di replicare con gli ordinari strumenti difensivi compatibili con il rito camerale; il deposito della memoria in cancelleria, se tempestivo, rende superflua la notificazione alla controparte.
- Lonere di provare il credito grava integralmente sullopponente: la mancata produzione tempestiva dei documenti essenziali comporta decadenza, non sanabile mediante termini istruttori concessi per replicare a domande o eccezioni altrui.
- In cassazione non è deducibile come vizio motivazionale la semplice mancata valutazione di documenti; il sindacato è limitato allomesso esame di un fatto storico decisivo o a specifiche violazioni delle regole legali di valutazione della prova.
- La compensazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo non può essere ampliata dal giudice oltre i limiti delleccezione effettivamente formulata dalla parte fallimentare: la decisione che la estenda a controcrediti non dedotti integra ultrapetizione.
- La compensazione tecnica tra saldi di conti correnti richiede una chiara manifestazione di volontà della parte che intenda avvalersene e non può essere dichiarata dufficio dal giudice.
- Il decreto di esecutorietà dello stato passivo, se non impugnato, produce giudicato endofallimentare sulle poste ammesse e impedisce di rimetterne in discussione esistenza, entità e titolo, inclusi i profili di compensazione con controcrediti del fallito.
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