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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5451/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra più condanne e aveva determinato la pena complessiva in anni 2, mesi 4 di reclusione e euro 1.000,00 di multa. Il ricorrente deduceva: (1) mancata motivazione in relazione alla richiesta di sospensione condizionale della pena (art. 163, comma 3, c.p.), poiché la richiesta contenuta in una memoria depositata non sarebbe stata considerata dal giudice dell'esecuzione; (2) violazione di legge per l'omesso riconoscimento della sospensione condizionale nonostante il ricorrente fosse infradodicenne/infraventunenne all'epoca dei fatti (quindi soggetto al limite maggiorato di anni 2 e mesi 6 previsto dall'art. 163, comma 3, c.p.), con richiesta di annullamento dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione non è obbligato a concedere la sospensione condizionale e che, nel caso concreto, la richiesta di sospensione era stata depositata tardivamente (PEC del 15/02/2021 rispetto all'udienza del 18/02/2021), oltre il termine di cinque giorni previsto per il deposito delle memorie nelle udienze ex art. 127 c.p.p., per cui costituiva una domanda nuova e non poteva essere tenuta in considerazione senza garantire il contraddittorio (il P.M. non aveva partecipato e non aveva potuto esprimere parere). Conseguentemente l'ordinanza del G.I.P. è stata mantenuta e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 163, comma 3, cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena e prevede un diverso limite massimo della pena concedibile (aumento del limite per i minori di 21 anni all'epoca del fatto); invocata dal ricorrente per ottenere la sospensione condizionale sul totale risultante dalla continuazione.

  • art. 164, primo comma, cod. pen.

    Consente al giudice, al momento della valutazione prognostica, di valutare gli elementi acquisiti e anche di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena se ne ricorrono i presupposti; la Corte ha precisato che non esiste un obbligo di concederla.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Regola l'udienza e il deposito delle memorie; la giurisprudenza e la Corte hanno ritenuto applicabile il termine di cinque giorni antecedenti l'udienza per il deposito delle memorie nelle udienze ex art. 127, perciò atti depositati oltre tale termine possono essere considerati tardivi.

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla giurisprudenza in tema di termini per il deposito delle memorie; la Corte distingue la produzione di documenti (non soggetta al termine) dal deposito di memorie, che è soggetto al termine dei cinque giorni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali nel procedimento di cassazione penale; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Se una richiesta (es. sospensione condizionale) viene depositata oltre il termine per il deposito delle memorie (termine dei cinque giorni antecedenti l'udienza nelle ipotesi ex art. 127 c.p.p.), essa può essere considerata tardiva e, se costituisce una domanda nuova, il giudice non deve tenerne conto in mancanza di contraddittorio.
  • Il giudice dell'esecuzione che riconosce la continuazione tra condanne può valutare la possibilità di concedere la sospensione condizionale alla luce degli elementi disponibili al momento della valutazione prognostica e può farlo d'ufficio, ma non è obbligato a concederla.
  • Quando si presenta una nuova istanza o un'estensione di istanza durante il procedimento di esecuzione, occorre rispettare i termini procedurali o chiedere espressamente il rinvio per garantire il contraddittorio (in particolare la partecipazione del P.M. e la possibilità di esprimere il parere).
  • Se il ricorrente era minorenne o infraventunenne al momento dei fatti e la norma prevede un limite aumentato per la sospensione condizionale, è essenziale verificare che la pena complessiva rideterminata rientri nei nuovi limiti; tale argomento deve essere tempestivamente e chiaramente prospettato al giudice e nel rispetto dei termini di deposito.
  • In caso di deposito tardivo tramite PEC, è prudente chiedere formalmente l'ammissione in udienza o il rinvio per consentire il contraddittorio; diversamente il giudice può legittimamente non tenerne conto.

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