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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26947/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il condominio aveva chiesto in primo grado la declaratoria di titolarità di un fondo ricompreso nel progetto originario del complesso edilizio, poi ceduto dalla società costruttrice a quest'ultima, oppure in subordine l'accertamento dell'usucapione ventennale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'area fosse incolta, priva di strutture di servizio al condominio, collocata all'interno del recinto ma in posizione defilata e accessibile anche da altra via; da ciò aveva desunto l'insussistenza della presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c. Il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) violazione degli artt. 948 e 1117 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ignorato la presunzione di comunione dei beni indicati dall'art. 1117 c.c., superabile solo da titolo contrario; (2) violazione dell'art. 1158 c.c., assumendo che il possesso ventennale della particella sarebbe stato provato testimonialmente e dunque l'usucapione doveva essere accolta; (3) e (4) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex artt. 132 n. 4 e 112 c.p.c., in relazione alle contestazioni sulla consulenza tecnica d'ufficio e alla richiesta di disapplicazione della concessione gratuita rilasciata alla società per l'area parcheggio; (5) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., fondato sul complessivo quadro documentale e probatorio che avrebbe dimostrato la proprietà condominiale; (6) omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'usucapione, per non avere la Corte d'appello considerato specifiche testimonianze ritenute decisive. La Corte di cassazione ha però qualificato tutte le censure come inammissibili, ritenendo che la sentenza di merito contenesse una valutazione di fatto plausibile e congrua, non sindacabile in sede di legittimità, e che i motivi mirassero in realtà a una rivalutazione del merito o a una critica dell'apprezzamento delle prove.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché diretti a contestare l'accertamento in fatto della Corte d'appello sulla natura dell'area e sull'inesistenza dei presupposti della presunzione di condominialità e dell'usucapione. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo, quarto, quinto e sesto motivo, osservando che non sussisteva un vizio di omessa pronuncia o di motivazione apparente e che, in ogni caso, le doglianze si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie, estranea al giudizio di cassazione. Nessuna spesa è stata liquidata perché la resistente non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'azione di rivendicazione, ma la Corte non ne ha accolto la censura perché fondata su una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 1117 c.c.

    la presunzione di condominialità opera solo per i beni che, per struttura e destinazione, rientrano nelle parti comuni tipiche o comunque necessarie all'uso comune; la Corte ribadisce che la verifica della natura del bene è accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 1158 c.c.

    l'usucapione richiede il possesso ventennale, ma la relativa verifica dipende dall'accertamento del fatto possessorio compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per chiedere una nuova valutazione dei fatti o delle prove.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    la censura per nullità della sentenza o omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata sia incompatibile con la pretesa dedotta e implicitamente la rigetti.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    la motivazione è sufficiente se espone concisamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non occorre confutare puntualmente ogni argomento di parte.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia sussiste solo quando manchi del tutto il provvedimento sul punto decisivo; non quando la domanda o l'eccezione sia rigettata implicitamente dalla soluzione adottata.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    dopo la riforma, il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è deducibile il semplice omesso esame di elementi istruttori o la richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiede la puntuale individuazione del fatto e del suo rilievo decisivo ai fini del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    dopo l'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, riservata al giudice di merito.
  • La presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c. può essere esclusa quando il giudice di merito accerti, con valutazione fattuale congrua, che il bene non presenti le caratteristiche strutturali o funzionali delle parti comuni tipiche.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se la decisione adottata è logicamente incompatibile con la pretesa o l'eccezione non espressamente esaminata, poiché il rigetto può essere implicito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non basta lamentare il mancato apprezzamento di singoli elementi istruttori o documentali.
  • La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo nei casi estremi di assenza, apparenza, incomprensibilità o contraddittorietà irriducibile, non per insufficienza o per mancata replica analitica a tutte le argomentazioni di parte.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civileCondominio
IstitutiOnere della prova

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