Cassazione Penale, Sentenza n. 36814/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.; il ricorrente deduce che la Corte di assise di appello ha applicato una riduzione della pena di un terzo per la scelta del rito abbreviato sul trattamento sanzionatorio relativo alla contravvenzione (capo B), mentre la norma, così come riformata nel 2017, prevede la riduzione della pena della metà per le contravvenzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha constatato la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (applicabile nella versione più favorevole) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo B. Ha quindi rideterminato la pena per il capo B in mesi due e giorni sette di arresto ed euro 750,00 di ammenda. La Corte aveva inoltre riqualificato il fatto originariamente contestato in termini di contravvenzione ex artt. 186, comma 2, lett. b), 186, comma 2-bis e 2-sexies d.lgs. n. 285/1992 e aveva revocato le statuizioni civili; la Cassazione ha annullato la parte sanzionatoria come detto.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
La norma, come modificata dalla legge 23 giugno 2017 (novellamento), prevede che in caso di condanna per contravvenzione la pena determinata dal giudice nel giudizio abbreviato sia diminuita della metá; tale disciplina, essendo piú favorevole, si applica anche alle fattispecie anteriori alla riforma se non è intervenuta sentenza irrevocabile.
d.lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2 (lett. b), lett. c), comma 2-bis, comma 2-sexies)
La corte ha proceduto a riqualificazione del fatto originariamente contestato: la qualificazione giuridica del fatto è stata riportata/definita come contravvenzione secondo le specifiche lettere e commi citati, il che ha inciso sulla determinazione della pena e sull'applicazione della riduzione prevista per il rito abbreviato.
Sent. Sez. 4, n. 5034 del 15/01/2019 (Lazzara) - principio di retroattivitá della norma piú favorevole
La Cassazione richiama il principio secondo cui la modifica processuale che comporta un trattamento sanzionatorio piú favorevole si applica anche a fattispecie anteriori salvo che la sentenza sia divenuta irrevocabile.
Sent. Cass. n. 34032 del 2022
Precedente intervento della Corte di Cassazione che aveva annullato la sentenza di appello limitatamente al capo B e alla quantificazione del danno; sullo sfondo di tale pronuncia si è svolto il nuovo esame in sede di rinvio.
Massime di principio
- Quando il giudizio si svolge con rito abbreviato e la condanna riguarda una contravvenzione, va applicata la riduzione della pena prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. nella sua formulazione piú favorevole (riduzione della metá) salvo che la sentenza sia ormai irrevocabile.
- Se il giudice di merito applica una riduzione della pena diversa da quella prevista dalla norma novellantata (es. un terzo invece della metá), si configura una violazione che legittima il ricorso per cassazione con probabilitá di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
- La riqualificazione giuridica del fatto (ad es. ricondurlo a diverse lettere o commi dell'art. 186 Codice della strada) incide direttamente sulla determinazione della pena e sull'applicazione delle riduzioni: occorre verificare la corretta applicazione delle norme incriminatrici prima di calcolare gli sconti per il rito.
- La Cassazione può annullare senza rinvio la parte della sentenza che contiene un vizio strettamente relativo al trattamento sanzionatorio e provvedere a rideterminarlo direttamente quando la questione è risolvibile in base alla legge e agli elementi del fascicolo.
- La revoca o conferma delle statuizioni civili puó seguire la riqualificazione o la riforma del capo di imputazione; cambiamenti nella qualificazione penale possono quindi incidere anche sui diritti delle parti civili.
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