Cassazione Penale, Sentenza n. 40066/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore del ricorrente con un unico motivo, lamentando la violazione dell'art. 273 c.p.p. e, in particolare, l'insussistenza della gravità indiziaria rispetto al provvedimento del GIP del 2 maggio 2025 che aveva disposto la custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. La censura era formulata in termini stringati e genericamente diretta a criticare l'apparato motivazionale del provvedimento di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi insuperabilmente generici, poiché non conteneva censure concrete e specifiche sull'ordinanza impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non essendo disposta la remissione in libertà, la Corte ha ordinato gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p. La decisione è stata adottata il 28 novembre 2025.
Norme richiamate
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale contestata: il reato dedotto a fondamento della misura cautelare (normativa sugli stupefacenti) che ha legittimato l'adozione della custodia in carcere.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente relativa ai requisiti della motivazione e della gravità indiziaria per le misure cautelari. La Corte ha ritenuto che la deduzione del ricorrente fosse troppo generica per ottenere verifica di merito in sede di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale cui la Corte ha rimesso gli adempimenti relativi alla detenzione del ricorrente quando la decisione non comporta la remissione in libertà.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza richiamata in riferimento alla possibilità di liquidare equitativamente la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione gravata da colpa.
Massime di principio
- La Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi formulati con motivi generici e non specifici: l'argomentazione deve indicare in modo concreto le censure e gli errori dell'ordinanza impugnata.
- Per contestare la gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p. è necessario documentare, con riferimenti precisi agli atti, le carenze probatorie, le contraddizioni o gli errori logico‑giuridici dell'apprezzamento svolto dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare conseguenze economiche per il ricorrente: condanna alle spese processuali e sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando emerga responsabilità nella presentazione dell'impugnazione.
- L'accoglimento formale dell'impugnazione non è automatico ai fini della libertà: qualora la Corte non disponga la remissione in libertà, occorrono gli adempimenti previsti dalle disposizioni attuative (art. 94 disp. att. c.p.p.).
- Difesa pratica consigliata: in cassazione portare censure puntuali, indicare passaggi specifici della motivazione di merito da ritenere viziati, richiamare pagine e atti probatori, oltre a proporre chiari profili di diritto per evitare la declaratoria di inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39986/2025 del 12/12/2025
- Sentenza penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39987/2025 del 12/12/2025
- Sentenza penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39988/2025 del 12/12/2025
- Sentenza penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39989/2025 del 12/12/2025
- Sentenza penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39990/2025 del 12/12/2025
- Sentenza penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39992/2025 del 12/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →