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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17275/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

L'agente della riscossione aveva notificato a una contribuente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per il mancato pagamento di numerose cartelle di pagamento. La contribuente aveva impugnato gli atti dinanzi al giudice tributario deducendo l'irritualità delle notifiche via PEC da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi, il difetto di motivazione dell'atto opposto e l'erroneità del calcolo degli interessi. In primo grado il ricorso era stato accolto, sul rilievo che la tardiva costituzione dell'ADER aveva impedito l'acquisizione degli atti necessari a provare la pretesa. In appello l'Ufficio aveva nuovamente sostenuto la rituale e tempestiva notifica delle cartelle e depositato le relate; la contribuente aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello per genericità. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, pur affermando in motivazione la fondatezza delle doglianze dell'Ufficio, aveva poi rigettato l'appello nel dispositivo. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando l'insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo integra nullità della sentenza quando impedisce di individuare il concreto comando giudiziale, mentre negli altri casi può trattarsi di mero errore materiale; ha inoltre richiamato il principio secondo cui la sentenza va interpretata integrando dispositivo e motivazione, ma senza sovvertire la prevalenza del dispositivo. Nel caso concreto ha rilevato un contrasto evidente e insanabile, perché la decisione di appello rigettava l'appello pur avendo aderito pienamente alle ragioni dell'Ufficio su tutti i punti decisivi, dalla validità delle notifiche alla prescrizione, alla definitività delle cartelle, alla validità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della costituzione in giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve essere sorretta da una motivazione idonea a rendere comprensibile il decisum; la sua violazione, in combinazione con l'art. 132 c.p.c., può integrare nullità per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo.

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza di coerenza tra motivazione e dispositivo, quando impedisce di individuare il comando giudiziale, determina nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio denunciabile in cassazione è la nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    Se la divergenza tra motivazione e dispositivo non incide sul raggiungimento dello scopo e non impedisce di ricostruire il contenuto decisorio, non vi è nullità.

  • art. 383, comma 1, c.p.c.

    In caso di cassazione con rinvio, la causa deve essere riesaminata dal giudice di rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza solo quando sia insanabile e renda impossibile individuare il concreto comando del giudice.
  • La sentenza va letta nel suo complesso, integrando dispositivo e motivazione per ricostruire l'effettiva volontà del giudicante, ma senza attribuire alla motivazione il potere di sovvertire la prevalenza del dispositivo.
  • Quando la motivazione aderisce alle ragioni di una parte ma il dispositivo decide in senso opposto, e tale antinomia non è riconducibile a mero errore materiale, la sentenza è nulla per inidoneità a esprimere un contenuto decisorio univoco.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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