Sentenza n. 7147/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XI/3245 del 16 giugno 2020, relativa al rimborso delle endoprotesi impiantate nel periodo 2010-2019, recante l’obbligo di autocertificare i costi al lordo e al netto degli sconti e il recupero degli importi stabiliti
Esito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
La Regione Lombardia ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia, Sez. V, n. 2271/2024, che aveva accolto il ricorso della struttura sanitaria privata accreditata e annullato la deliberazione regionale del 16 giugno 2020. La Regione ha sostenuto che la deliberazione non avesse modificato retroattivamente i criteri di remunerazione delle endoprotesi, ma avesse soltanto avviato verifiche e recuperi in applicazione dell’obbligo, già esistente, di rendicontare i costi effettivi al netto degli sconti; ha contestato quindi la necessità della comunicazione di avvio del procedimento e ha censurato la valutazione del TAR sul pregiudizio per gli erogatori, contrapponendovi quello per le risorse del servizio sanitario regionale. La struttura appellata ha chiesto il rigetto dell’appello e riproposto i motivi assorbiti: carenza del presupposto di fatto e falsa applicazione della disciplina, poiché gli sconti potevano essere successivi, riferiti a più dispositivi o ad attività non remunerabili dal SSR e, comunque, non coincidevano necessariamente con somme indebitamente percepite; violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, per l’assenza di vizi delle precedenti determinazioni e di specifiche ragioni d’interesse pubblico; illogicità, contraddittorietà e sproporzione del recupero integrale degli sconti, anziché della rideterminazione del costo medio regionale e delle tariffe; violazione di affidamento, correttezza e irretroattività, per l’incidenza su prestazioni già erogate e liquidate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’annullamento disposto dal TAR. Ha ritenuto decisivo che, anche ammettendo l’obbligo preesistente di rendicontare i costi al netto degli sconti, la deliberazione non si limitasse a correggere i dati, ma imponesse per il 2010-2018 la restituzione dell’intero valore degli sconti e, per il 2019, il recupero dello scostamento tra i valori dichiarati e quelli autocertificati. Questo criterio differiva dal sistema previgente, fondato sulla determinazione di un costo medio regionale e sull’applicazione di una percentuale per definire tariffe integrative uniformi. In continuità con quel sistema, la Regione avrebbe dovuto usare i costi depurati dagli sconti per ricalcolare il costo medio e le tariffe, recuperando eventualmente la differenza tra quanto pagato e quanto risultante dalle nuove elaborazioni; il recupero dell’intero sconto introduceva invece un diverso criterio economico. La Regione non contestava in astratto l’applicabilità dell’art. 7 l. 241/1990 né sosteneva che la natura generale dell’atto escludesse la partecipazione: è stata quindi respinta la censura d’appello diretta a negare la necessità dell’avvio procedimentale, non essendo superata la ragione posta dal TAR a fondamento dell’annullamento. Le ulteriori censure riproposte dalla struttura erano state assorbite in primo grado e la sentenza non ne ha esaminato autonomamente la fondatezza, una volta respinto l’appello. Spese compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La deliberazione impugnata ha invece individuato quale oggetto di recupero non la differenza tra la remunerazione effettivamente spettante e quella erogata, bensì l’intero ammontare degli sconti conseguiti dagli erogatori, introducendo così un criterio differente da quello sul quale era stato costruito il sistema di remunerazione delle endoprotesi nel periodo considerato.
La deliberazione, incidendo con un criterio economico nuovo sulla remunerazione già applicata agli erogatori, non poteva essere trattata come una mera rettifica dei dati; la decisione conferma perciò l’esigenza di garantire la partecipazione procedimentale, non esclusa dalla natura generale dell’atto.
art. 8-sexies d.lgs. 502/1992
Ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le attività assistenziali (fatte salve le eccezioni di cui al comma 2) sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione.
Il finanziamento delle strutture è determinato nell’ambito di un ammontare globale e, per le attività soggette a tariffa, sulla base di tariffe predefinite; tale quadro è coerente con il sistema regionale di tariffe integrative standardizzate fondato su costi medi, non con il recupero automatico dell’intero valore degli sconti.
art. 2, comma 4, d.m. 18 ottobre 2012
L’art. 2, comma 4, decreto ministeriale del 18 ottobre 2012, ratione temporis applicabile, consentiva alle Regioni di riconoscere una remunerazione aggiuntiva, per i costi associati all’eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo “esclusivamente nei casi, specifici e circoscritti, individuati e regolamentati nei vigenti accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria approvati dalla Conferenza Stato-Regioni nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati”.
La remunerazione aggiuntiva per dispositivi ad alto costo era ammessa nei casi specifici e circoscritti individuati e regolamentati dagli accordi interregionali approvati, nel rispetto degli equilibri di bilancio; il provvedimento ricostruisce così la cornice normativa del finanziamento aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando la remunerazione aggiuntiva di dispositivi sanitari è determinata mediante tariffe uniformi calcolate applicando una percentuale a un costo medio regionale, l’eventuale correzione dei costi dichiarati deve incidere sul ricalcolo del costo medio e delle relative tariffe. Non è coerente con tale sistema recuperare automaticamente l’intero valore degli sconti ottenuti dai singoli erogatori, se la somma recuperata non corrisponde alla differenza tra remunerazione corrisposta e remunerazione effettivamente spettante secondo il criterio tariffario.
- La qualificazione dell’intervento amministrativo come verifica o rettifica di dati non è decisiva quando il contenuto dispositivo modifica in concreto il criterio economico di remunerazione già applicato: occorre valutare gli effetti effettivi del recupero disposto.
- L’accertamento che esistesse già un obbligo di rendicontare i costi al netto degli sconti non legittima, di per sé, il recupero integrale degli sconti se il sistema vigente determinava il finanziamento aggiuntivo sulla base di costi medi regionali e tariffe standardizzate.
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