Sentenza n. 1868/2026 - Torino, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 226/2024 pubblicata in data 19 giugno 2024, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione lavoro, notificata il 22 luglio 2023 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 11 maggio 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, n. 226/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto le somme dovute per la carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, n. 226/2024, relativa alla carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo, comprensivi della rivalutazione monetaria richiesta, e alle spese di lite liquidate nel giudizio presupposto. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, che non aveva dato esecuzione al giudicato. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha verificato che la sentenza fosse stata prodotta in copia conforme e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale, che fosse decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e che l'omessa esecuzione non fosse contestata. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, facendo salvo quanto già corrisposto al legale per le spese del giudizio presupposto. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, con facoltà di delega, da attivare entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza; la ricorrente deve comunicargli il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario, e alla rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all'amministrazione di eseguire il titolo giudiziale e di pagare le somme liquidate entro il termine assegnato, predisponendo, in caso di ulteriore inadempimento, l'intervento del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d. l. 31 dicembre 1996, n. 669.
La proposizione dell'ottemperanza è stata ritenuta ammissibile dopo l'inutile decorso del termine previsto dalla disposizione per l'esecuzione dei titoli di pagamento contro l'amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Le spese liquidate sono distratte in favore del difensore della parte vittoriosa che si è dichiarato antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, e ridotte in ragione sia della marcata serialità della controversia, che neppure presenta difficoltà interpretative e/o applicative in punto di diritto, sia della oggettiva situazione di difficoltà “operativa” in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie sull’intero territorio dello Stato (id est, l’esiguo numero di addetti incaricati del materiale caricamento sulle carte docenti degli importi dovuti, una volta pur ritualmente espletata dall’intimato Ministero la procedura per il pagamento degli stessi importi), difficoltà reiteratamente rappresentata a questo Tribunale dalla difesa erariale.
La liquidazione dei compensi professionali è stata effettuata applicando la dimidiazione prevista dal decreto ministeriale e riducendo ulteriormente gli importi in considerazione della serialità e della limitata complessità della controversia, nonché delle difficoltà operative rappresentate dall'amministrazione.
Massime di principio
- Quando risulta un giudicato di condanna al pagamento, il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 è inutilmente decorso e l'amministrazione non ha adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta individuato in un dipendente pubblico, quando svolge funzioni connesse ai compiti istituzionali, non ha diritto a un compenso aggiuntivo rispetto a quello già stabilito e percepito dall'amministrazione di appartenenza.
- Nelle controversie seriali prive di particolari difficoltà interpretative o applicative, la liquidazione delle spese può essere ridotta tenendo conto della natura della controversia e delle specifiche circostanze operative rappresentate dall'amministrazione, ferma l'applicazione dei parametri tariffari.
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