Cassazione Penale, Ordinanza n. 38073/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in conformità alle decisioni di merito, lo aveva ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato di un capo di abbigliamento del valore di euro 159,99. Il ricorso, proposto a mezzo del difensore, deduceva inosservanza di legge e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. La difesa sosteneva, in sostanza, che il valore del bene e le condizioni economiche della persona offesa, oltre alla restituzione del capo di abbigliamento, avrebbero dovuto giustificare l'applicazione dell'attenuante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sulla mancata applicazione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. fossero in realtà censure di merito, non consentite in sede di legittimità, e che la Corte territoriale avesse correttamente escluso la speciale tenuità del danno, valorizzando il valore della merce sottratta, pari a oltre 150 euro, non ritenuto irrisorio. Ha inoltre precisato che la capacità economica della persona offesa non rileva ai fini dell'attenuante e che la restituzione della refurtiva costituisce un post factum non valutabile per stabilire l'entità del danno al momento della consumazione del reato. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio; va valutato al momento della consumazione del reato e non sono rilevanti né la capacità economica della persona offesa né la successiva restituzione della refurtiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o della prova quando la decisione di merito abbia già motivato in modo coerente sul punto.
- La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. presuppone un pregiudizio economico davvero minimo, quasi irrisorio, da apprezzare in concreto anche con riferimento agli ulteriori effetti dannosi immediati della sottrazione.
- Ai fini dell'attenuante del danno di speciale tenuità, il parametro decisivo è il valore del bene al momento della consumazione del reato; la restituzione successiva della cosa sottratta non incide sulla verifica del danno.
- La capacità economica del soggetto passivo non è elemento rilevante per riconoscere l'attenuante del danno di speciale tenuità.
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