Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06292/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

L’agente della riscossione aveva pignorato, ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, i crediti che una società vantava verso un terzo, fino a concorrenza di un importo determinato. La società esecutata aveva reagito con opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo, in particolare, che l’atto di pignoramento non le era mai stato notificato e che la conoscenza della procedura le era pervenuta solo tramite la banca terza pignorata. In primo grado, secondo la ricostruzione riportata, il tribunale aveva rigettato l’opposizione per difetto di giurisdizione e dichiarato la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese; la corte d’appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione la società lamentava, in sostanza, l’erroneità della decisione di merito, ma la Suprema Corte ha rilevato che il ricorso non conteneva una esposizione sommaria dei fatti di causa idonea a consentire la comprensione della controversia: mancavano l’adeguata indicazione delle domande e difese delle parti, delle ragioni dell’opposizione, dell’iter processuale, del contenuto della sentenza di primo grado e delle censure di appello. La Corte ha anche osservato che, in assenza di un’adeguata ricostruzione del fatto processuale, non era possibile valutare neppure questioni ulteriori, come l’eventuale inammissibilità dell’appello rispetto ai motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. o la corretta qualificazione delle doglianze ex art. 615 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato radicalmente inammissibile il ricorso, perché privo del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. sull’esposizione sommaria dei fatti. La mancanza di una narrazione sufficiente della vicenda sostanziale e processuale ha impedito alla Corte di esaminare il merito delle censure e persino di verificare correttamente i presupposti processuali del giudizio di legittimità. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dell’ente resistente, oltre all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 72-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    indica il potere dell’agente della riscossione di procedere al pignoramento presso terzi dei crediti del debitore

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato come base dell’opposizione all’esecuzione, relativa al diritto dell’agente di procedere ad esecuzione forzata

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato come base dell’opposizione agli atti esecutivi, per vizi formali della procedura, inclusa la dedotta mancata notifica del pignoramento

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la sua violazione comporta inammissibilità del ricorso per cassazione quando manca l’esposizione sommaria dei fatti di causa sufficiente a rendere comprensibile la controversia

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere direttamente la controversia e di valutare le censure senza dover integrare la ricostruzione mediante altre fonti o atti.
  • La mancata indicazione delle reciproche pretese, delle difese, dell’iter dei giudizi di merito e del contenuto delle decisioni impugnate determina inammissibilità del ricorso, perché impedisce il controllo di legittimità sulle doglianze proposte.
  • Quando il ricorso non consente di ricostruire con precisione la natura delle opposizioni esecutive e il loro sviluppo nei gradi di merito, la Corte non può esaminare neppure questioni preliminari o di qualificazione del mezzo di impugnazione.
  • L’inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di contenuto-forma assorbe ogni altra questione, compresa quella relativa alla giurisdizione o alla correttezza della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.