Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 371/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza anche mediante la nomina di un Commissario ad acta del giudicato formatosi sulla Sentenza del T.A.R. Pescara, sez. I, n. 282 del 9 luglio 2025 che ha accolto il ricorso proposto dall'odierna ricorrente e per la declaratoria di nullità - del D.R. Rep. n. 1878/2025 del 2 dicembre 2025 recante “Avviso di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia - anno accademico 2025/2026”; - ove occorra e anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse della ricorrente ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, i provvedimenti e le delibere adottate dal S.A., dal C.d.A. e dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute relativi ai “requisiti per l'ammissione ad anni successivi al primo nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia”, il Regolamento didattico del CdLM in Medicina e Chirurgia, il D.R. n. 920 del 2021, il Regolamento di Ateneo nonché lo Statuto di Ateneo; nonché, in ogni caso, per la condanna - dell'Ateneo resistente al pagamento in favore della ricorrente di una consistente penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del predetto giudicato e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.; - dell'Ateneo al risarcimento dei danni subìti e subendi dalla ricorrente a causa della mancata esecuzione della predetta sentenza.

Giustizia amministrativa202500604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti adottati dall'Università in asserita violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Pescara n. 282/2025, compreso l'avviso di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo, la graduatoria di merito e i relativi scorrimenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza, anche mediante nomina di un commissario ad acta, del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Pescara n. 282 del 9 luglio 2025, nonché per la declaratoria di nullità degli atti universitari ritenuti lesivi e adottati in violazione o elusione del giudicato. Ha inoltre chiesto la condanna dell'Università al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché al risarcimento dei danni. Con memoria dell'8 aprile 2026, eventualmente qualificata anche come atto di motivi aggiunti, ha impugnato il verbale di approvazione della graduatoria generale di merito relativa alla procedura per l'ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, il primo, secondo, terzo e quarto scorrimento e ogni ulteriore successivo scorrimento. La ricorrente ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria mediante notificazione per pubblici proclami, evidenziando inoltre che la notificazione personale all'unico soggetto ammesso al secondo anno non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario all'indirizzo comunicato dall'Università. Ha quindi chiesto l'autorizzazione alla rinnovazione della notificazione nei confronti di tale soggetto.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le domande di ottemperanza, nullità, penalità di mora o risarcimento. Ha rilevato che tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale sono potenziali controinteressati, poiché titolari di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti degli atti impugnati, e ha quindi disposto l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti tramite notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. La notificazione dovrà contenere l'indicazione dell'autorità giudiziaria, del numero di ruolo, della ricorrente, il testo integrale del ricorso introduttivo e della memoria valevole come motivi aggiunti, le informazioni per seguire il processo sul sito della Giustizia amministrativa e gli estremi dell'ordinanza autorizzativa. L'Università dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale l'avviso entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; la ricorrente dovrà depositare la prova della pubblicazione entro i successivi 5 giorni. Il TAR ha inoltre autorizzato la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'unico soggetto ammesso al secondo anno, ponendola a carico della ricorrente, da effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 5 giorni. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    una consistente penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del predetto giudicato e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda di penalità di mora, ma il TAR non la esamina nel merito.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente, insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a., quale fondamento della richiesta di notificazione per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Consente, nel caso concreto caratterizzato dall'elevato numero di soggetti coinvolti, l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami per integrare il contraddittorio.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'autorizzazione alla rinnovazione della notificazione personale non andata a buon fine.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 49 c.p.a. quale base processuale dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza o di impugnazione di atti incidenti su una graduatoria, i soggetti inseriti nella graduatoria possono assumere la veste di potenziali controinteressati quando abbiano un interesse qualificato alla conservazione degli effetti degli atti contestati; in tal caso il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti.
  • Quando il numero dei potenziali controinteressati è elevato, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a., prescrivendo contenuti, modalità e termini idonei a rendere conoscibile l'esistenza del giudizio e a consentirne il seguito.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami non esclude l'esigenza di rinnovare la notificazione personale nei confronti del controinteressato individuato nominativamente, qualora la precedente notificazione non sia andata a buon fine per irreperibilità del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.