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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23850/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di circa 37.000 tubi in gomma recanti la stampigliatura "Italy" e destinati a Intertraco Italia S.p.A. 1) Motivo procedurale: deduceva violazione dell'art. 324 cod. proc. pen. perché l'avviso e la trasmissione degli atti erano avvenuti con ritardo (comunicazione della richiesta di riesame via PEC il 4/11/2021 ma avviso inviato il giorno successivo dalla cancelleria e trasmissione degli atti al tribunale l'8/11/2021), con conseguente fissazione dell'udienza oltre il termine di dieci giorni e impossibilità del difensore di partecipare. 2) Motivo sostanziale: contestava che la stampigliatura "Italy" non integrasse il reato ma al più un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 4, comma 49-bis L.350/2003, perché priva della dicitura "made in" e non idonea a trarre in inganno sulla provenienza del prodotto.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che i termini previsti dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen. per l'avviso e la trasmissione degli atti hanno natura ordinatoria e non perentoria, per cui il ritardo contestato non comporta automaticamente inefficacia della misura. Quanto al merito, il Tribunale del riesame aveva correttamente qualificato la condotta come penalmente rilevante ai sensi dell'art. 4, comma 49 L.350/2003 collegato all'art. 517 c.p.: la stampigliatura "Italy" può indurre in errore il consumatore e richiamare ingannevolmente una produzione italiana anche in assenza della locuzione "made in". Conseguentemente è stato confermato il sequestro e il ricorrente è stato condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento (esito collegato alle spese/processuali come previsto dalla decisione).

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    comma 3: "la cancelleria di dare immediato avviso all'autorità procedente della richiesta di riesame" ; termine "entro il giorno successivo"

    Il termine per l'avviso e la trasmissione degli atti è di natura ordinatoria e non perentoria; la tardiva trasmissione non determina automaticamente inefficacia della misura cautelare nel riesame reale

  • art. 309 cod. proc. pen.

    richiamato nel confronto con l'art. 324; comma 5 prevede per le misure cautelari personali un termine perentorio di cinque giorni

    La perentorietà del termine previsto per le misure personali non si estende al riesame reale; pertanto non è applicabile la sanzione di inefficacia automatica prevista per quei casi

  • art. 4 L. 27 dicembre 2002 n. 350 (Legge finanziaria 2004), comma 49

    "L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ... costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ..."

    La norma penale sanziona sia la falsa sia la fallace indicazione di origine; l'uso di segni (anche la semplice stampigliatura "Italy") idonei a indurre in errore integra la fattispecie penale quando non vi siano indicazioni evidenti che chiariscano l'effettiva origine

  • art. 4 L. 27 dicembre 2002 n. 350, comma 49-bis

    "Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio ... senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera ... Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione ..."

    Il comma 49-bis disciplina ipotesi di illecito amministrativo prevedendo sanzioni pecuniarie quando mancano indicazioni evidenti sull'origine estera; la Corte distingue i casi riconducibili al reato (comma 49) da quelli sanzionati amministrativamente (comma 49-bis) in base al potenziale ingannevole complessivo del segno

  • art. 517 cod. pen.

    Norma penale collegata che punisce l'immissione in commercio di prodotti con false o fallaci indicazioni sull'origine; applicata alla fattispecie in combinato disposto con l'art. 4 L. 350/2003

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale relativa alle conseguenze della decisione in cassazione; utilizzata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento connesso all'esito del rigetto

Massime di principio

  • I termini procedurali previsti dall'art. 324 cod. proc. pen. per l'avviso e la trasmissione degli atti al riesame hanno natura ordinatoria: ritardi formali non implicano automaticamente inefficacia della misura; occorre valutare la rilevanza sostanziale del ritardo e il rispetto del termine complessivo per la decisione.
  • Per il riesame di provvedimenti di sequestro il termine decisorio di dieci giorni decorre dal giorno di ricezione degli atti processuali dal giudice procedente e non dalla sola ricezione dell'istanza di riesame.
  • La semplice apposizione della dicitura "Italy" su prodotti importati può integrare la fattispecie penale di cui all'art. 4 comma 49 L.350/2003 e art. 517 c.p. se, nel contesto complessivo di presentazione e commercializzazione, è idonea a indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana.
  • L'assenza della locuzione "made in" non esclude automaticamente l'elemento ingannevole: rileva l'effetto complessivo dell'indicazione sul consumatore (segni, marchi, etichette, visibilità dell'indicazione di origine).
  • Per evitare profili penalmente rilevanti è opportuno che i prodotti importati siano accompagnati da indicazioni chiare, precise ed evidenti sulla reale origine/provenienza estera o da attestazioni documentali che rendano inequivoca l'effettiva provenienza.
  • In caso di contestazione, distinguere se la condotta integra un illecito amministrativo (comma 49-bis) o un reato (comma 49) richiede valutazione concreta: se il segno è comunque idoneo a trarre in inganno il consumatore si configura il reato, mentre se esistono indicazioni evidenti e chiare sull'origine estera la sanzione potrà essere amministrativa.

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