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Sentenza

Sentenza del 23/10/2015 n. 21605 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sostenendo che il credito d'imposta previsto per le nuove assunzioni dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, dovesse essere assoggettato alla regola comunitaria "de minimis" e che, ai fini del limite massimo triennale, dovessero essere considerati anche altri benefici, tra cui il credito d'imposta per nuovi investimenti previsto dall'art. 8 della medesima legge. Ha inoltre contestato l'applicazione del regolamento CE n. 2204/2002 e l'interpretazione della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il credito d'imposta per le assunzioni fosse soggetto alla regola "de minimis" e che, per verificare il superamento del limite massimo triennale di 100.000 euro, dovessero essere computati, con le relative limitazioni, anche altri crediti d'imposta qualificabili come benefici rilevanti. La CTR non aveva verificato in concreto, sulla base degli atti, se tale limite fosse stato superato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell'Abruzzo, che dovrà effettuare tale verifica e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10

    All'ulteriore credito di imposta [...] si applica la regola de minimis [...] e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi [...] purchè non venga superato il limite massimo [...] nel triennio

    Il credito d'imposta per le nuove assunzioni è soggetto alla regola de minimis e può cumularsi con altri benefici solo entro il limite comunitario triennale applicabile.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 63

    Ha mantenuto ferme, salvo diversa disciplina, le regole della L. n. 388 del 2000, art. 7, compresa la soglia de minimis e il relativo regime di cumulo.

  • Legge n. 388 del 2000, art. 8

    Il credito d'imposta per nuovi investimenti può concorrere alla determinazione complessiva del limite de minimis, quando rilevante secondo la disciplina applicabile.

  • Regolamento CE n. 69/2001

    Disciplina gli aiuti de minimis e il relativo limite quantitativo, rilevante per stabilire se l'agevolazione incida in modo apprezzabile sulla concorrenza e sugli scambi.

  • Regolamento CE n. 2204/2002

    È stato richiamato nel giudizio, ma la decisione si è concentrata soprattutto sulla necessità di verificare il rispetto della soglia de minimis e il cumulo dei benefici.

  • Comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06

    Introduce la regola de minimis, secondo cui gli aiuti di importo esiguo non sono considerati aiuti di Stato rilevanti ai fini dell'obbligo di notifica, entro il limite previsto nel triennio.

  • Trattato CE, artt. 87 e 88

    Gli aiuti che restano entro la soglia de minimis sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato e non sono soggetti all'obbligo di previa notifica.

  • D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 8, convertito nella L. n. 46 del 2007

    Sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo fissato per l'applicazione della regola de minimis gli aiuti autorizzati dalla Commissione europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria

    La disposizione non esclude dal computo il credito d'imposta in esame, perché riguarda gli aiuti concessi oltre la soglia de minimis, non un credito legislativamente determinato entro tale soglia.

Massime di principio

  • Quando un'agevolazione fiscale richiama la regola de minimis, il beneficiario deve verificare il totale degli aiuti rilevanti ottenuti nello stesso triennio, non limitandosi a considerare il solo beneficio oggetto del controllo.
  • Il superamento della soglia de minimis deve essere accertato concretamente sulla base della documentazione contabile e degli atti disponibili; non è sufficiente affermare in astratto che l'agevolazione è compatibile con il diritto dell'Unione europea.
  • Altri crediti d'imposta o benefici possono concorrere al limite complessivo quando hanno natura e presupposti compatibili con il regime de minimis, anche se disciplinati da norme diverse.
  • Le norme successive che limitano il cumulo non incidono necessariamente su un credito già strutturalmente parametrato alla soglia de minimis; occorre distinguere tra aiuti concessi oltre soglia e aiuti legislativamente contenuti entro tale limite.
  • In caso di contestazione del credito d'imposta, l'esito dipende dalla ricostruzione del cumulo triennale: se il limite non è superato e sono rispettati gli altri requisiti, il beneficio può essere mantenuto; se il limite è superato, il recupero può essere legittimo nei limiti dell'eccedenza o dell'importo indebitamente fruito.

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