Cassazione Penale, Sentenza n. 27148/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva: dichiarato prescrizione per il capo 1), condannato Burato Fernando e Piergiorgio per la violazione dell'art. 29-quaterdecies d.lgs. 152/2006 (mancata AIA per attività relative a scorie/ceneri/inerti) con ammenda; condannato Mantovagricoltura ai sensi del d.lgs. 231/2001 per il reato presupposto (art.256 d.lgs.152/2006) con sanzione pecuniaria e confisca del presunto profitto; e disposto risarcimenti in favore delle parti civili. I ricorrenti deducevano vizi procedurali (nullità per omesso avviso, invalidità degli accertamenti tecnici o campionamenti, incompatibilità/testimonianza di ausiliari), errori di diritto e di motivazione (qualificazione EOW/sottoprodotto dei materiali, inversione dell'onere della prova, obbligo o meno di AIA dopo d.lgs.46/2014, applicazione dell'aggravante ambientale art.452-novies c.p., insufficienza della prova per responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs.231/2001, e vizio nella quantificazione della confisca e del risarcimento).
La decisione
La Corte di Cassazione, in gran parte, ha respinto i ricorsi (molti motivi dichiarati inammissibili per difetto di specificità o perché attengono a valutazioni di merito): - Ha ritenuto inammissibili le censure dirette a ottenere un giudizio di merito in luogo della prescrizione sul Capo 1) e non ha accolto le doglianze sulla qualificazione EOW o sulle valutazioni probatorie (confermando l'impossibilità di valutare "ictu oculi" l'assoluzione). - Ha dichiarato inammissibili per genericità la maggior parte dei motivi relativi al capo 11) (AIA) e ha ribadito i principi su "attività tecnicamente connesse" e sull'obbligo transitorio introdotto dal d.lgs.46/2014; pertanto ha sostanzialmente confermato la responsabilità penale per la gestione delle attività soggette ad AIA. - Ha parzialmente accolto i ricorsi: ha annullato la sentenza con rinvio limitatamente alla mancata motivazione circa l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 452-novies c.p. (rinvio per nuovo esame su tale punto). - Ha respinto le censure sulla responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs.231/2001 ma ha annullato, in parte, la quantificazione della confisca disposta a carico dell'ente, perché il profitto doveva essere quantificato in termini concreti (es. risparmio di costi o costo di smaltimento/fidejussione) e non "in via equitativa"; la quantificazione va rinnovamente determinata in sede di merito. - Ha inoltre annullato senza rinvio la statuizione che aveva posto Mantovagricoltura quale responsabile civile nei confronti dell'Ente Parco del Mincio, perché non risultava documentata la citazione civile in tal senso. - Ha ritenuto corretta la statuizione di risarcimento in favore della Provincia di Mantova (danno da maggiore attività amministrativa e danno d'immagine) e ha confermato l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità penale per i punti non riformati. In sintesi: ricorsi in gran parte respinti; pronuncia annullata e rinviata solo per valutare l'applicazione dell'aggravante ambientale per i due imputati e per la ricalibrazione concreta dell'ammontare della confisca a carico dell'ente; annullamento senza rinvio della condanna civile verso l'Ente Parco ove non validamente chiesta.
Norme richiamate
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA)
art. 183, art. 184-bis, art. 184-ter, art. 256, art. 29-quaterdecies, artt. 29-bis e ss., art. 5, art. 6 comma 13, art. 29 (norme transitorie)
La Corte ha chiarito che la cessazione della qualifica di rifiuto (EOW) è un effetto costitutivo che opera solo al termine del processo di recupero e che i criteri di art.184-ter dovevano essere applicati rigorosamente; fino alle modifiche normative successive non era possibile riconoscere EOW "ictu oculi". Ha altresì interpretato restrittivamente l'obbligo AIA: le attività ricomprese nell'Allegato VIII richiedono AIA e, se non tecnicamente connesse all'attività già autorizzata in AIA, rientrano nella disciplina transitoria del d.lgs.46/2014 richiedendo specifica istanza di adeguamento.
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46
art. 29 (commi 2 e 3), art. 26 comma 1
Ha introdotto modifiche che hanno incluso nuove attività (es. trattamento scorie e ceneri) nell'allegato VIII imponendo obblighi transitori stringenti: gli impianti che sono divenuti soggetti ad IPPC per effetto della riforma dovevano presentare istanza per AIA entro termini stabiliti; la mancata ottemperanza implica la responsabilità penale per la prosecuzione dell'attività senza AIA.
direttiva 2008/98/CE (e modifica 2018/851/UE)
art. 6 (sulla cessazione della qualifica di rifiuto)
La disciplina comunitaria ha spostato il focus sul processo di recupero e consente, in mancanza di criteri comunitari, decisioni caso per caso; la Corte ha ricordato che successivi adeguamenti normativi e linee guida nazionali hanno poi ampliato la possibilità di valutazioni caso per caso.
codice penale
art. 452-novies (aggravante ambientale)
La Corte ha ritenuto che l'aggravante si riferisca anche a norme extrapenali poste a tutela dell'ambiente e ha censurato la sentenza di merito per mancata motivazione sull'esistenza della violazione di norme protettive dell'ambiente necessarie per applicare l'aggravante; per tale motivo è stato disposto il rinvio per nuovo esame.
codice di procedura penale
art. 129; art. 178; art. 191; art. 197; art. 220 disp. att.; artt. 224-bis, 228, 354-360, 357, 359, 373; art. 468; art. 546; art. 606 comma 1; art. 619
La Corte ha richiamato la distinzione tra "rilievi" e "accertamenti tecnici" (art.360 applicabile agli accertamenti tecnici irripetibili), ha stabilito limiti al sindacato in Cassazione su questioni di merito e motivazione quando sussiste causa estintiva (prescrizione), e ha ritenuto inammissibili molte censure procedurali per mancata specificità o perché attengono alla valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità.
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
art. 6; art. 19; art. 25-undecies
La Corte ha confermato l'applicabilità della responsabilità amministrativa dell'ente per reato presupposto, ha valutato la rilevanza del "vantaggio"/"interesse" e della colpa di organizzazione (inidoneità del modello MOG) e ha ritenuto legittima la confisca del profitto ma ha annullato la quantificazione della confisca dovendosi effettuare una determinazione concreta del profitto/risparmio.
diversi decreti ministeriali "End of Waste" e regolamenti
D.M. 14/02/2013 n.22; D.M. 28/03/2018 n.69; D.M. 15/05/2019 n.62; D.M. 31/03/2020 n.78; D.M. 22/09/2020 n.188; D.M. 27/09/2022 n.152
La Corte ha osservato che l'Italia ha disciplinato specifiche ipotesi di EOW con decreti ministeriali e che fino all'adozione di criteri nazionali non poteva essere riconosciuta la cessazione della qualifica di rifiuto in via generale senza adeguata documentazione tecnica.
Massime di principio
- La qualifica di "End of Waste" (cessazione della qualifica di rifiuto) ha natura costitutiva e richiede prova rigorosa e documentata: fino all'adozione di criteri regolamentari nazionali non può essere riconosciuta in modo sommario.
- L'onere della prova circa la sussistenza di condizioni derogatorie (EOW, sottoprodotto, ecc.) grava su chi ne invoca l'applicazione e non può essere soddisfatto con mere deduzioni o testimonianze sommarie.
- La trasformazione di attività in ambito IPPC richiede attenzione alle norme transitorie (d.lgs.46/2014): attività non tecnicamente connesse a quelle già autorizzate in AIA richiedono istanza di adeguamento entro i termini previsti, e la prosecuzione senza adeguamento integra profili di responsabilità.
- In Cassazione molte censure sono dichiarate inammissibili se sono generiche o se mirano a rivalutare il merito probatorio; i vizi procedurali relativi a campionamenti e rilievi richiedono specificità e non sempre determinano nullità automatica (distinzione tra rilievo e accertamento tecnico).
- La responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs.231/2001) può essere affermata anche se esiste un modello organizzativo, se questo è formalmente inadeguato o non efficacemente attuato; l'esimente richiede che il modello sia "su misura" e che sia stato efficacemente attuato e vigilato.
- La confisca del "profitto" del reato richiede una quantificazione concreta e non può essere fissata soltanto in via equitativa: il giudice deve quantificare il vantaggio effettivo (anche in termini di risparmio di costi) collegabile causalmente al reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27088/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27089/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27090/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27091/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27092/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27093/2023 del 22/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →