Cassazione Penale, Ordinanza n. 06680/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione impugnata del Tribunale di Monza, che aveva negato il vincolo della continuazione, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Monza che aveva respinto la sua richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di reato giudicati con due sentenze irrevocabili indicate nel provvedimento impugnato. Secondo la difesa, i reati avrebbero dovuto essere ricondotti a un medesimo disegno criminoso ai sensi degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. La Corte ha rilevato, invece, che le condotte non erano omogenee, si erano svolte in ambiti territoriali diversi, a Milano e Seveso, e a distanza di circa un anno, nelle date del 22 settembre 2020 e dell'11 ottobre 2021; tali elementi escludevano la preordinazione criminosa richiesta per la continuazione. È stato inoltre osservato che la mera reiterazione delle condotte non equivale a un programma di vita improntato al crimine, essendo tale fenomeno piuttosto riconducibile a istituti diversi come recidiva, abitualità, professionalità o tendenza a delinquere, e non alla continuazione, che risponde a una logica di favor rei.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
L'istituto della continuazione richiede una preordinazione criminosa comune alle diverse violazioni; non è configurabile quando le condotte risultino eterogenee e distanti per tempo e luogo, tali da esprimere una mera reiterazione di reati diversi.
art. 671 c.p.p.
La richiesta di applicazione della continuazione in executivis presuppone che i fatti siano riconducibili al medesimo disegno criminoso; in difetto, l'istanza va respinta.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il vincolo della continuazione non può essere riconosciuto quando i reati, pur seriali, non risultino omogenei e siano commessi in contesti territoriali e temporali sensibilmente diversi, perché ciò depone contro l'esistenza di un unico disegno criminoso.
- La reiterazione di condotte illecite non è di per sé indice di continuazione; essa può invece riflettersi in istituti distinti quali recidiva, abitualità, professionalità nel reato o tendenza a delinquere.
- La continuazione è istituto preordinato a un trattamento più favorevole del reo, ma tale favor rei opera solo in presenza di rigorosi presupposti fattuali e logici, da verificarsi caso per caso.
- Quando il ricorso di legittimità si risolve nella contestazione di una valutazione di merito coerente e non manifestamente illogica sulla mancanza del medesimo disegno criminoso, la Corte può dichiararlo inammissibile.
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