Cassazione Penale, Sentenza n. 26274/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un omicidio commesso la mattina del 1° giugno 2023 ai danni della madre dell'imputato, deceduta per asfissia meccanica acuta da soffocamento. L'imputato, che aveva inizialmente fornito una diversa spiegazione dei fatti e poi ammesso la propria responsabilità, è stato condannato in primo grado e la condanna è stata confermata in appello anche per evasione e utilizzazione indebita di carta di pagamento elettronica. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e della perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere, sostenendo che il comportamento tenuto nelle prime fasi delle indagini e la consulenza di parte avrebbero imposto un approfondimento sull'imputabilità; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla circostanza aggravante della minorata difesa, assumendo che l'imputato era in possesso delle chiavi dell'abitazione e che il fatto si sarebbe svolto durante una discussione, senza approfittamento dello stato di vulnerabilità della vittima; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, lamentando anche l'omessa valutazione dei motivi aggiunti nei quali si deduceva l'impegno risarcitorio dell'imputato e la mancata costituzione di parte civile delle persone danneggiate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato e lo ha rigettato, confermando la sentenza d'appello che aveva già confermato la condanna a ventitré anni di reclusione. Ha affermato che il diniego della perizia era logicamente motivato, poiché la perizia non è prova decisiva e la "reazione a corto circuito" non vale di per sé a escludere o diminuire l'imputabilità se non si inserisce in una patologia psichica clinicamente accertabile. Ha inoltre ritenuto corretta la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, valorizzando il contesto spazio-temporale dell'azione e l'approfittamento della vulnerabilità della vittima, e ha respinto anche la doglianza sulle attenuanti generiche, osservando che la Corte territoriale aveva comunque motivato sulla gravità del fatto e sul quadro complessivo, rendendo irrilevante l'omessa considerazione specifica dei motivi aggiunti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 575 c.p.
richiamato come base del delitto di omicidio volontario contestato, aggravato nel caso concreto.
art. 577 n. 1 c.p.
richiamato per l'aggravamento dell'omicidio commesso in danno di un ascendente o discendente, secondo la contestazione riportata.
art. 61, n. 5, c.p.
la minorata difesa richiede l'approfittamento concreto di una situazione di tempo, luogo o persona che ostacoli la difesa privata o pubblica.
art. 61, n. 11-quater, c.p.
richiamato nella imputazione dell'omicidio aggravato, senza ulteriore specificazione nel testo.
art. 81 c.p.
richiamato per la continuazione tra i reati ulteriori contestati.
art. 385 c.p.
richiamato per il reato di evasione contestato all'imputato.
art. 47-ter ord. pen.
richiamato come presupposto della contestazione di evasione per violazione della misura domiciliare.
art. 493-ter c.p.
richiamato per l'utilizzazione indebita di carta di pagamento elettronica contestata.
art. 62-bis c.p.
richiamato dalla difesa per il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
art. 133 c.p.
richiamato quale criterio per la commisurazione della pena e la valutazione delle circostanze soggettive e oggettive.
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
non consente di dedurre come violazione di legge la mancata effettuazione di una perizia, non essendo la perizia prova decisiva in senso tecnico.
art. 495, comma 2, c.p.p.
richiamato nel ragionamento sulla prova decisiva e sull'ammissibilità della censura in cassazione.
art. 603, comma 1, c.p.p.
attribuisce al giudice d'appello il potere discrezionale di rinnovare l'istruttoria solo se l'integrazione è indispensabile ai fini della decisione.
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamato nel dispositivo finale per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La mancata ammissione di una perizia in appello non è di regola censurabile come violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., perché la perizia non è una prova decisiva ma un mezzo neutro rimesso alla discrezionalità del giudice.
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è istituto eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti; se il diniego è logicamente e congruamente motivato, è insindacabile in cassazione.
- In tema di imputabilità, una c.d. reazione a corto circuito non esclude né riduce la capacità di intendere e di volere se non si inserisce in una preesistente infermità o seminfermità mentale clinicamente accertabile; un semplice turbamento emotivo o passionale non basta.
- La valutazione della minorata difesa richiede un accertamento concreto delle circostanze di tempo, luogo o persona che abbiano effettivamente ostacolato la difesa della vittima e che siano state consapevolmente sfruttate dall'agente.
- Ai fini della minorata difesa non è sufficiente l'idoneità astratta del contesto a favorire il reato; occorre la dimostrazione dell'effettivo approfittamento della situazione di vulnerabilità.
- Il diniego delle attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento sono valutazioni di fatto che il giudice può fondare anche su un solo elemento negativo ritenuto prevalente, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
- In cassazione l'omessa motivazione sui motivi nuovi non determina automaticamente nullità della sentenza di appello, se tali motivi sono manifestamente infondati o non decisivi oppure se la motivazione complessiva consente comunque il controllo della decisione.
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