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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26274/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un omicidio commesso la mattina del 1° giugno 2023 ai danni della madre dell'imputato, deceduta per asfissia meccanica acuta da soffocamento. L'imputato, che aveva inizialmente fornito una diversa spiegazione dei fatti e poi ammesso la propria responsabilità, è stato condannato in primo grado e la condanna è stata confermata in appello anche per evasione e utilizzazione indebita di carta di pagamento elettronica. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e della perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere, sostenendo che il comportamento tenuto nelle prime fasi delle indagini e la consulenza di parte avrebbero imposto un approfondimento sull'imputabilità; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla circostanza aggravante della minorata difesa, assumendo che l'imputato era in possesso delle chiavi dell'abitazione e che il fatto si sarebbe svolto durante una discussione, senza approfittamento dello stato di vulnerabilità della vittima; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, lamentando anche l'omessa valutazione dei motivi aggiunti nei quali si deduceva l'impegno risarcitorio dell'imputato e la mancata costituzione di parte civile delle persone danneggiate.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato e lo ha rigettato, confermando la sentenza d'appello che aveva già confermato la condanna a ventitré anni di reclusione. Ha affermato che il diniego della perizia era logicamente motivato, poiché la perizia non è prova decisiva e la "reazione a corto circuito" non vale di per sé a escludere o diminuire l'imputabilità se non si inserisce in una patologia psichica clinicamente accertabile. Ha inoltre ritenuto corretta la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, valorizzando il contesto spazio-temporale dell'azione e l'approfittamento della vulnerabilità della vittima, e ha respinto anche la doglianza sulle attenuanti generiche, osservando che la Corte territoriale aveva comunque motivato sulla gravità del fatto e sul quadro complessivo, rendendo irrilevante l'omessa considerazione specifica dei motivi aggiunti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 575 c.p.

    richiamato come base del delitto di omicidio volontario contestato, aggravato nel caso concreto.

  • art. 577 n. 1 c.p.

    richiamato per l'aggravamento dell'omicidio commesso in danno di un ascendente o discendente, secondo la contestazione riportata.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    la minorata difesa richiede l'approfittamento concreto di una situazione di tempo, luogo o persona che ostacoli la difesa privata o pubblica.

  • art. 61, n. 11-quater, c.p.

    richiamato nella imputazione dell'omicidio aggravato, senza ulteriore specificazione nel testo.

  • art. 81 c.p.

    richiamato per la continuazione tra i reati ulteriori contestati.

  • art. 385 c.p.

    richiamato per il reato di evasione contestato all'imputato.

  • art. 47-ter ord. pen.

    richiamato come presupposto della contestazione di evasione per violazione della misura domiciliare.

  • art. 493-ter c.p.

    richiamato per l'utilizzazione indebita di carta di pagamento elettronica contestata.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato dalla difesa per il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale criterio per la commisurazione della pena e la valutazione delle circostanze soggettive e oggettive.

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    non consente di dedurre come violazione di legge la mancata effettuazione di una perizia, non essendo la perizia prova decisiva in senso tecnico.

  • art. 495, comma 2, c.p.p.

    richiamato nel ragionamento sulla prova decisiva e sull'ammissibilità della censura in cassazione.

  • art. 603, comma 1, c.p.p.

    attribuisce al giudice d'appello il potere discrezionale di rinnovare l'istruttoria solo se l'integrazione è indispensabile ai fini della decisione.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato nel dispositivo finale per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La mancata ammissione di una perizia in appello non è di regola censurabile come violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., perché la perizia non è una prova decisiva ma un mezzo neutro rimesso alla discrezionalità del giudice.
  • La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è istituto eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti; se il diniego è logicamente e congruamente motivato, è insindacabile in cassazione.
  • In tema di imputabilità, una c.d. reazione a corto circuito non esclude né riduce la capacità di intendere e di volere se non si inserisce in una preesistente infermità o seminfermità mentale clinicamente accertabile; un semplice turbamento emotivo o passionale non basta.
  • La valutazione della minorata difesa richiede un accertamento concreto delle circostanze di tempo, luogo o persona che abbiano effettivamente ostacolato la difesa della vittima e che siano state consapevolmente sfruttate dall'agente.
  • Ai fini della minorata difesa non è sufficiente l'idoneità astratta del contesto a favorire il reato; occorre la dimostrazione dell'effettivo approfittamento della situazione di vulnerabilità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento sono valutazioni di fatto che il giudice può fondare anche su un solo elemento negativo ritenuto prevalente, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
  • In cassazione l'omessa motivazione sui motivi nuovi non determina automaticamente nullità della sentenza di appello, se tali motivi sono manifestamente infondati o non decisivi oppure se la motivazione complessiva consente comunque il controllo della decisione.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImputazioni
RamiDelitti contro la personaReati contro la PAProcesso penale
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiOnere della provaNullità processuale

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