Cassazione Penale, Sentenza n. 18184/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del 23/09/2025 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Trento ha corretto un errore materiale nella precedente ordinanza (del 10/06/2025) relativo alla determinazione dei semestri di pena valutabili ai fini della liberazione anticipata. La ricorrente deduce tre motivi: 1) nullità per violazione del contraddittorio in quanto la correzione sarebbe stata adottata de plano senza preventiva convocazione e senza avviso alla detenuta e al difensore; 2) erroneo computo dei termini fissati a mesi (violazione art. 127 c.p.p.), poiché il Tribunale avrebbe contato i giorni dei mesi spostando in avanti di 3 giorni l'ultimo semestre; 3) conseguente illegittimità di un provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 25/09/2025 che ha dichiarato inammissibile l'istanza di liberazione anticipata del 19/09/2025 per mancata maturazione del semestre, mentre secondo la ricorrente il semestre sarebbe terminato il 19/09/2025.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto manifestamente infondato: benché l'adozione de plano possa integrare nullità ex art. 178 c.p.p., la violazione del contraddittorio è sindacabile in cassazione solo se la parte dimostra un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale, interesse non allegato dalla ricorrente. I secondi motivi, comunque sul merito astrattamente fondati quanto al criterio di computo ex nominatione dierum, sono ritenuti inammissibili per carenza di interesse: la ricorrente dichiara di essere stata scarcerata il 19/09/2025 (stesso giorno della domanda di liberazione anticipata), per cui al momento del deposito del ricorso (21/10/2025) non sussisteva più un interesse immediato e concreto ad ottenere la pronuncia. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Decisione resa il 10/02/2026, relatore Cons. Eva Toscani.
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen.
Il computo dei termini fissati a mesi/anni va effettuato secondo il calendario comune (ex nominatione dierum), ossia il termine scade nel giorno corrispondente del mese o dell'anno di scadenza; la Corte riconosce la fondatezza astratta di tale principio ma non decide nel merito per carenza d'interesse.
art. 178 cod. proc. pen.
L'adozione de plano di provvedimenti di correzione di errori materiali senza convocazione e senza avviso alle parti può integrare una nullità generale ex art. 178 c.p.p.; tuttavia la sua impugnazione in cassazione è ammessa solo se la parte dimostra di avere un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende per impugnazioni ritenute colpevolmente infondate o irregolari; applicata in presenza di responsabilità connessa all'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La correzione d'errore materiale adottata de plano può essere impugnata, ma in cassazione l'impugnante deve dimostrare un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale: la sola censura formale non basta.
- Per termini espressi in mesi o anni si applica il criterio dell'ex nominatione dierum (scadenza nel giorno corrispondente del mese/anno successivo), ma la violazione di tale criterio può restare priva di tutela se nel frattempo è venuta meno l'utilità pratica dell'impugnazione.
- L'interesse ad impugnare è verificato al momento della decisione; se il pregiudizio invocato è stato eliminato prima del giudizio di legittimità (es. scarcerazione), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Le impugnazioni prive di interesse attuale o deliberate in modo processualmente irregolare possono comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende; pertanto chi impugna deve valutare tempestivamente l'utilità pratica dell'azione e documentare il concreto pregiudizio.
- Se si contesta il computo dei termini mensili, è opportuno allegare e provare il pregiudizio concreto e chiedere specificamente la celebrazione della camera di consiglio per non perdere il diritto di sindacare la violazione del contraddittorio.
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