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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18184/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del 23/09/2025 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Trento ha corretto un errore materiale nella precedente ordinanza (del 10/06/2025) relativo alla determinazione dei semestri di pena valutabili ai fini della liberazione anticipata. La ricorrente deduce tre motivi: 1) nullità per violazione del contraddittorio in quanto la correzione sarebbe stata adottata de plano senza preventiva convocazione e senza avviso alla detenuta e al difensore; 2) erroneo computo dei termini fissati a mesi (violazione art. 127 c.p.p.), poiché il Tribunale avrebbe contato i giorni dei mesi spostando in avanti di 3 giorni l'ultimo semestre; 3) conseguente illegittimità di un provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 25/09/2025 che ha dichiarato inammissibile l'istanza di liberazione anticipata del 19/09/2025 per mancata maturazione del semestre, mentre secondo la ricorrente il semestre sarebbe terminato il 19/09/2025.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto manifestamente infondato: benché l'adozione de plano possa integrare nullità ex art. 178 c.p.p., la violazione del contraddittorio è sindacabile in cassazione solo se la parte dimostra un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale, interesse non allegato dalla ricorrente. I secondi motivi, comunque sul merito astrattamente fondati quanto al criterio di computo ex nominatione dierum, sono ritenuti inammissibili per carenza di interesse: la ricorrente dichiara di essere stata scarcerata il 19/09/2025 (stesso giorno della domanda di liberazione anticipata), per cui al momento del deposito del ricorso (21/10/2025) non sussisteva più un interesse immediato e concreto ad ottenere la pronuncia. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Decisione resa il 10/02/2026, relatore Cons. Eva Toscani.

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Il computo dei termini fissati a mesi/anni va effettuato secondo il calendario comune (ex nominatione dierum), ossia il termine scade nel giorno corrispondente del mese o dell'anno di scadenza; la Corte riconosce la fondatezza astratta di tale principio ma non decide nel merito per carenza d'interesse.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    L'adozione de plano di provvedimenti di correzione di errori materiali senza convocazione e senza avviso alle parti può integrare una nullità generale ex art. 178 c.p.p.; tuttavia la sua impugnazione in cassazione è ammessa solo se la parte dimostra di avere un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende per impugnazioni ritenute colpevolmente infondate o irregolari; applicata in presenza di responsabilità connessa all'irritualità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La correzione d'errore materiale adottata de plano può essere impugnata, ma in cassazione l'impugnante deve dimostrare un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale: la sola censura formale non basta.
  • Per termini espressi in mesi o anni si applica il criterio dell'ex nominatione dierum (scadenza nel giorno corrispondente del mese/anno successivo), ma la violazione di tale criterio può restare priva di tutela se nel frattempo è venuta meno l'utilità pratica dell'impugnazione.
  • L'interesse ad impugnare è verificato al momento della decisione; se il pregiudizio invocato è stato eliminato prima del giudizio di legittimità (es. scarcerazione), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Le impugnazioni prive di interesse attuale o deliberate in modo processualmente irregolare possono comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende; pertanto chi impugna deve valutare tempestivamente l'utilità pratica dell'azione e documentare il concreto pregiudizio.
  • Se si contesta il computo dei termini mensili, è opportuno allegare e provare il pregiudizio concreto e chiedere specificamente la celebrazione della camera di consiglio per non perdere il diritto di sindacare la violazione del contraddittorio.

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