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Sentenza

Sentenza n. 5925/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione seconda quater) n. 312/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II quater, n. 312/2024, relativa al diniego di condono edilizio e alla conseguente ordinanza di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio riguardava il diniego comunale di una domanda di condono edilizio e della relativa integrazione, concernenti la realizzazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di una nuova superficie residenziale e di un aumento di volumetria, nonché la conseguente ordinanza di demolizione. Il TAR aveva respinto le censure contro il diniego e l’ordinanza, ritenendo applicabile l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, che preclude il condono degli abusi maggiori realizzati in area vincolata. Aveva inoltre dichiarato improcedibili i ricorsi originari relativi a precedenti ordinanze di demolizione, non impugnando gli appellanti i relativi capi della sentenza. In appello sono stati dedotti: la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, sostenendo che la conformità urbanistica avrebbe consentito la sanatoria; la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione. Il Comune ha riproposto l’eccezione relativa al contrasto dell’opera con la normativa urbanistica e ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello. Gli appellanti hanno inoltre chiesto il deferimento della questione all’Adunanza plenaria, prospettando un contrasto giurisprudenziale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. In via preliminare ha escluso che l’assenza del collegamento automatico nel fascicolo digitale integrasse un’anomalia tecnica, poiché gli atti dei giudizi di primo grado erano comunque accessibili tramite i relativi numeri di ruolo. Ha rilevato inoltre che i capi della sentenza di primo grado dichiarativi dell’improcedibilità di due ricorsi non erano stati impugnati e si erano pertanto coperti di giudicato. Nel merito, ha affermato che il terzo condono ha un ambito più ristretto rispetto ai condoni precedenti e, nelle aree vincolate, consente soltanto la sanatoria degli abusi minori, privi di aumento di superficie o volumetria, riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003. La realizzazione di una nuova superficie residenziale e di nuova volumetria costituisce invece abuso maggiore, non sanabile ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, indipendentemente dalla conformità urbanistica dell’intervento. Il diniego di condono è stato quindi ritenuto legittimo. La censura relativa all’art. 10-bis l. n. 241/1990 è stata ritenuta comunque inidonea: oltre a essere nuova rispetto al giudizio di primo grado, riguardava un procedimento vincolato, nel quale l’esito non avrebbe potuto essere diverso; la violazione degrada pertanto a irregolarità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Gli appellanti non avevano inoltre indicato elementi fattuali o valutativi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto incidere sul contenuto del diniego. Essendo legittimo il diniego di condono, è stata confermata anche la legittimità derivata dell’ordinanza di demolizione. È stata esclusa l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale idoneo a giustificare la rimessione all’Adunanza plenaria. Gli appellanti sono stati condannati alle spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Nelle aree sottoposte a vincolo, il terzo condono riguarda soltanto opere minori, prive di aumento di superficie e volumetria, realizzate prima dell’imposizione del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche e assistite dal previo parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Sono esclusi gli abusi maggiori consistenti nella realizzazione di nuove superfici o nuovi volumi, indipendentemente dalla conformità urbanistica.

  • Allegato 1 al d.l. n. 269/2003

    Le tipologie di illecito nn. 4, 5 e 6 individuano gli abusi minori suscettibili di condono in area vincolata, a differenza degli interventi di nuova costruzione o di ampliamento con aumento di superficie o volume.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del diniego quando il procedimento è vincolato e il privato non dimostra quali elementi fattuali o valutativi avrebbe potuto introdurre per incidere sull’esito.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative non invalida il provvedimento vincolato quando è dimostrato che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 99, comma 1, c.p.a.

    La rimessione all’Adunanza plenaria richiede una questione idonea a determinare un contrasto giurisprudenziale rilevante; non è giustificata quando i precedenti richiamati sono coerenti con il principio applicato.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    La parte appellata può riproporre in appello le questioni non esaminate o assorbite dalla sentenza di primo grado.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, il terzo condono nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale è limitato agli abusi minori, privi di aumento di superficie e volumetria; sono esclusi gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento che comportino nuove superfici o nuovi volumi, anche se conformi alla disciplina urbanistica.
  • Per la sanabilità di un abuso edilizio in area vincolata ai sensi del terzo condono devono concorrere congiuntamente la realizzazione dell’opera prima dell’imposizione del vincolo, la conformità alle prescrizioni urbanistiche, la natura minore dell’intervento e il previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
  • Quando l’abuso maggiore realizzato in area vincolata è oggettivamente escluso dal terzo condono, il diniego è atto vincolato e la conformità dell’opera alla disciplina urbanistica non può renderla sanabile.
  • La violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 non comporta l’annullamento del diniego di condono se il procedimento è vincolato e il privato non indica elementi, fattuali o valutativi, che avrebbero potuto incidere sull’esito finale; in tal caso opera l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
  • La legittimità del diniego di condono comporta la legittimità dell’ordinanza di demolizione adottata in conseguenza dell’abuso, rendendo infondate le censure di illegittimità derivata.
  • La rimessione all’Adunanza plenaria non è giustificata dalla mera prospettazione di un contrasto giurisprudenziale quando l’esame dei precedenti richiamati mostra che essi riguardano fattispecie diverse o sono in realtà conformi al principio applicato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiAppello
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereDecadenza e tardività

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