Ordinanza n. 51/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del certificato della Commissione Medica Locale di -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale è stato emesso giudizio di “non idoneità” per la patente B del signor -OMISSIS-; - ove occorrer possa, del provvedimento N. -OMISSIS- pronunciato in data -OMISSIS- dalla Motorizzazione Civile di -OMISSIS- con la quale è stata disposta la revoca della patente di guida n. -OMISSIS- di Cat. B);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: certificato della Commissione Medica Locale recante giudizio di non idoneità alla patente B e provvedimento della Motorizzazione Civile di revoca della patente
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare patente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità alla guida espresso dalla Commissione Medica Locale e, ove occorrente, il conseguente provvedimento di revoca della patente adottato dalla Motorizzazione Civile, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La contestazione riguarda l'assenza di una verifica attuale dello stato di salute da parte della Commissione competente, nonostante la documentazione prodotta sembrasse indicare che il ricorrente avesse almeno affrontato la precedente tendenza all'abuso di sostanze alcoliche, posta a fondamento dei precedenti provvedimenti interdittivi.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente, nella fase di prima delibazione, il fumus boni iuris. Il giudice ha rilevato che il provvedimento impugnato era stato adottato senza sottoporre l'interessato ad alcuna verifica sul suo attuale stato di salute, pur in presenza di elementi documentali potenzialmente idonei a dimostrare il superamento o l'affrontamento della precedente tendenza all'abuso di sostanze alcoliche. Ha quindi sospeso l'efficacia degli atti impugnati affinché l'Amministrazione riesamini la posizione previa effettuazione degli opportuni approfondimenti medici. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 23 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della valutazione sommaria propria della fase cautelare, il TAR ha accolto l'istanza e sospeso gli atti impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Rileva ai fini dell'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Un giudizio di non idoneità alla guida fondato su precedenti condizioni di abuso di sostanze alcoliche non può essere adottato, in presenza di documentazione che indichi un possibile superamento o significativo affrontamento della condizione pregressa, senza una verifica aggiornata dello stato di salute dell'interessato da parte della Commissione Medica competente.
- Quando la valutazione sanitaria costituisce il presupposto di un provvedimento di revoca della patente, l'Amministrazione deve svolgere approfondimenti medici attuali e individualizzati, non potendo basarsi esclusivamente su precedenti accertamenti o su condizioni sanitarie risalenti.
- La sospensione cautelare degli atti può essere disposta quando, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, emerga l'omissione di un accertamento medico attuale potenzialmente decisivo per la valutazione dell'idoneità alla guida.
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