Parere n. 1787/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da Giacomo Giacobazzi, contro Confidi Trentino Imprese, l’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche – A.P.I.A.E. – e la Provincia autonoma di Trento, per l’annullamento della nota n. 851/2019 del 19 aprile 2019, avente ad oggetto la revoca totale dell’agevolazione con restituzione della somma di euro 3.000,00, nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso per l’annullamento della nota n. 851/2019 del 19 aprile 2019, relativa alla revoca totale di un’agevolazione e alla restituzione di 3.000 euro.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, già titolare di un’impresa individuale, aveva ottenuto un contributo provinciale di 3.000 euro per l’acquisto di un’autovettura da destinare all’attività di rappresentanza commerciale. Contestava la proposta di revoca totale fondata sulla cessazione dell’impresa individuale durante il vincolo triennale e sul difetto del requisito di territorialità riferito alla società a responsabilità limitata attraverso la quale sosteneva di avere proseguito l’attività. Con il primo motivo deduceva che l’autovettura era rimasta nella sua disponibilità fino al 2016 e che il passaggio dalla ditta individuale alla s.r.l. rappresentava soltanto una modifica della forma giuridica, non un’alienazione o un distoglimento del bene. Con il secondo contestava l’applicabilità del requisito territoriale, sostenendo che la disciplina speciale del commercio non imponesse l’iscrizione nel Registro delle imprese della Provincia di Trento e che l’attività fosse rimasta svolta nello stesso territorio; lamentava inoltre l’insufficienza del preavviso rispetto a tale contestazione. Il Ministero eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia relativa all’adempimento degli obblighi successivi alla concessione e all’erogazione del contributo, e, in subordine, la natura non immediatamente lesiva della nota, qualificata come atto istruttorio in vista del provvedimento definitivo dell’APIAE.
Il parere
Il Consiglio di Stato dichiara il ricorso straordinario inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito i due motivi relativi al distoglimento dell’autovettura, al requisito territoriale e al preavviso. In materia di finanziamenti pubblici, la giurisdizione amministrativa ricorre per le controversie sulla fase di assegnazione del beneficio e per quelle relative all’annullamento o alla revoca per vizi originari o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico. Spetta invece al giudice ordinario la cognizione delle controversie che, dopo la concessione e l’erogazione, riguardano l’attuazione del rapporto e l’asserito inadempimento degli obblighi posti a carico del beneficiario, anche se l’atto è formalmente denominato revoca o decadenza. Nel caso concreto la contestazione riguardava la conservazione del bene e delle condizioni dell’agevolazione dopo la concessione; anche il requisito territoriale era prospettato come condizione per la prosecuzione del rapporto attraverso la s.r.l., soggetto distinto, e non come vizio originario dell’ammissione della domanda. La posizione dedotta è quindi un diritto soggettivo e la controversia appartiene al giudice ordinario. L’inammissibilità discende dall’art. 7, comma 8, c.p.a., che ammette il ricorso straordinario solo per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Il parere non decide l’ulteriore eccezione relativa alla natura non lesiva della nota né le censure di merito.
Osservazioni
Difetto di giurisdizione
Il ricorso straordinario è inammissibile perché la controversia riguarda l’adempimento di obblighi successivi alla concessione e all’erogazione del contributo, materia devoluta alla giurisdizione ordinaria. Non si tratta di contestare l’originaria assegnazione del beneficio né di un annullamento o di una revoca per vizi originari o per una nuova ponderazione dell’interesse pubblico.
Primo motivo - Destinazione e conservazione del bene agevolato
Non esaminato nel merito per difetto di giurisdizione. La questione, relativa alla cessazione dell’impresa individuale durante il vincolo triennale, alla permanenza dell’autovettura nella disponibilità del ricorrente e alla prosecuzione dell’attività tramite una s.r.l. distinta, attiene all’adempimento degli obblighi del rapporto di sovvenzione.
Secondo motivo - Requisito territoriale e preavviso
Non esaminato nel merito per difetto di giurisdizione. Il requisito territoriale è stato considerato dall’Amministrazione in relazione alla pretesa prosecuzione del rapporto agevolativo attraverso la s.r.l. e, pertanto, quale condizione successiva alla concessione; non è stata decisa neppure la censura relativa all’insufficienza del preavviso.
Norme richiamate
art. 7, comma 8, d.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo)
Di talché, l’inammissibilità del ricorso straordinario, in declinazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo, secondo cui tale rimedio è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
Il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie attribuite alla giurisdizione amministrativa; poiché la controversia sull’adempimento degli obblighi relativi al contributo appartiene al giudice ordinario, il rimedio è inammissibile.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a finanziamenti pubblici, la giurisdizione amministrativa sussiste per le questioni concernenti la fase procedimentale di assegnazione del beneficio e per l’annullamento o la revoca dovuti a vizi originari del provvedimento attributivo o a una nuova valutazione dell’interesse pubblico.
- Dopo la concessione e l’erogazione del finanziamento, le controversie relative all’attuazione del rapporto e all’asserito inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti appartengono alla giurisdizione ordinaria, anche quando l’atto contestato è formalmente qualificato come revoca, decadenza o risoluzione.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile quando la controversia rientra nella giurisdizione ordinaria, poiché l’art. 7, comma 8, c.p.a. limita tale rimedio alle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
Ricorso straordinario sulla revoca di un contributo provinciale
Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario di un imprenditore individuale contro la nota del 19 aprile 2019 con cui Confidi Trentino Imprese ha comunicato la conclusione dell’istruttoria per la revoca totale di un’agevolazione di 3.000 euro, relativa all’acquisto di un’autovettura. La Sezione dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza affrontare le censure di merito.
Fatti e vicenda amministrativa
Nel 2009 il ricorrente aveva chiesto un’agevolazione ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, per acquistare un’autovettura destinata all’attività di rappresentanza commerciale. A fronte di una spesa dichiarata di 24.750 euro e di una spesa ammessa di 20.000 euro, gli era stato concesso un contributo di 3.000 euro, liquidato il 18 gennaio 2010.
Con nota del 16 ottobre 2018, Confidi Trentino Imprese aveva avviato il procedimento di revoca, contestando la cessazione dell’attività dell’impresa individuale nel primo semestre del 2012, prima della scadenza del vincolo triennale indicata nell’8 ottobre 2012, e la presunta violazione dell’obbligo di mantenere il bene nella destinazione agevolata. Il ricorrente aveva sostenuto che l’attività era proseguita tramite una s.r.l. da lui controllata e amministrata, che il mandato di agenzia era stato trasferito alla società e che l’autovettura era stata ceduta a terzi soltanto il 16 giugno 2016. La nota impugnata ha concluso l’istruttoria proponendo la revoca totale ai sensi dell’art. 20 dei criteri attuativi e rimettendo all’APIAE l’adozione degli ulteriori atti e del provvedimento definitivo di recupero.
Motivi del ricorso e questioni preliminari
Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 16 della legge provinciale n. 6/1999: secondo il ricorrente, non vi era stato distoglimento del bene, poiché l’autovettura era rimasta nella sua disponibilità fino al 2016 e il passaggio dalla ditta individuale alla s.r.l. costituiva un mutamento della veste giuridica.
Il secondo motivo, riferito all’art. 2 della stessa legge provinciale, contestava il difetto del requisito di territorialità: il ricorrente sosteneva che la disciplina speciale del commercio non richiedesse l’iscrizione nel Registro delle imprese della Provincia di Trento e che l’attività fosse comunque proseguita nel medesimo territorio. Lamentava inoltre di non avere ricevuto un preavviso adeguato per presentare difese specifiche sul punto.
Il Ministero eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la controversia riguardava obblighi successivi alla concessione e all’erogazione del contributo. In via subordinata sosteneva che la nota del Confidi fosse un atto istruttorio non immediatamente lesivo, essendo riservato all’APIAE il provvedimento definitivo.
Criterio di riparto della giurisdizione
La Sezione richiama il criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva dedotta. La giurisdizione amministrativa ricorre quando la controversia concerne la fase di assegnazione del finanziamento oppure l’annullamento o la revoca del provvedimento attributivo per vizi di legittimità originari o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico. La giurisdizione ordinaria spetta invece quando, dopo la concessione, si controverte sull’attuazione, sull’erogazione o sulla ripetizione del contributo a causa dell’asserito inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti, anche se l’atto è denominato revoca, decadenza o risoluzione. In questa seconda ipotesi il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo.
A sostegno del criterio sono richiamate Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 29 gennaio 2014, n. 6, e Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanze 16 luglio 2024, n. 19484, e 12 luglio 2023, n. 19966.
Applicazione al caso e conclusione
La controversia riguarda la conservazione del bene e delle condizioni dell’agevolazione dopo la concessione e l’erogazione. La cessazione dell’impresa individuale, il dedotto distoglimento dell’autovettura e la posizione della s.r.l. sono stati prospettati dall’Amministrazione come fatti relativi alla permanenza degli obblighi del beneficiario. Anche il requisito territoriale è stato considerato in relazione alla pretesa prosecuzione del rapporto agevolativo tramite la s.r.l., soggetto distinto e iscritto presso il Registro delle imprese di Roma, non come contestazione dell’originaria ammissibilità della domanda.
La Sezione ritiene quindi che la posizione fatta valere sia un diritto soggettivo e che la controversia appartenga al giudice ordinario. In applicazione dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile, essendo tale rimedio consentito soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Il parere non decide l’eccezione subordinata sulla natura non lesiva della nota né i motivi di merito.
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