Cassazione Penale, Sentenza n. 18333/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Per Romeo: censura della denegata concessione delle attenuanti generiche, con riferimento al lungo intervallo temporale rispetto ai precedenti annotati e al decreto di riabilitazione emesso nel frattempo. Per La Valle: censura del mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione in relazione al reato contravvenzionale (artt. 81, 110, 718 c.p. e art. 7 d.l. n. 152/1991), atteso che l'annullamento in sede di legittimità avrebbe riguardato anche l'incompatibilità dell'aggravante speciale con la fattispecie contravvenzionale.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Quanto a Romeo, la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e tendente a ottenere una rivalutazione di merito dell'esercizio discrezionale del giudice, che aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti richiamando i gravi precedenti e l'effettiva gravità della condotta; inoltre mancavano allegazioni documentali specifiche. Quanto a La Valle, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e aspecifico, rilevando che la sentenza di annullamento della Cassazione aveva dichiarato definitivo l'accertamento della responsabilità e aveva rinviato solo per la rideterminazione della pena, con la conseguente preclusione per il giudice del rinvio di dichiarare la prescrizione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Uso della disposizione per delimitare le tipologie di motivi ammissibili in cassazione: il vizio lamentato era aspecifico e tendeva a una rivalutazione di merito non consentita.
artt. 81, 110, 718 cod. pen. e art. 7 d.l. n. 152 del 1991
artt. 81, 110, 718 cod. pen.; art. 7 d.l. n. 152/1991
Norme e contestazione riguardanti il reato contravvenzionale per il quale La Valle deduceva la prescrizione e l'incompatibilità dell'aggravante speciale; la Corte ha ritenuto la questione preclusa dal rinvio disposto dalla Cassazione.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U: n. 6019 del 11/05/1993, n. 4904 del 26/03/1997)
Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993 (Ligresti); Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997 (Attinà)
Principio secondo cui, se la Corte di cassazione annulla parzialmente senza incidere sull'accertamento del fatto e della responsabilità, la condanna diventa irrevocabile e il giudice di rinvio è precluso dal dichiarare la prescrizione, anche se la causa estintiva fosse preesistente.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione senza allegazioni documentali concrete e specifiche è frequentemente dichiarato inammissibile per aspecificità.
- Non è consentita in cassazione una rivalutazione del merito o dell'esercizio di un potere discrezionale (es. concessione di attenuanti) se la corte d'appello ha motivato adeguatamente la decisione.
- Se la Cassazione annulla solo sotto il profilo sanzionatorio o della ricondeterminazione della pena senza mettere in discussione l'accertamento della responsabilità, la pronuncia di condanna diviene definitiva; in tali casi il giudice di rinvio non può dichiarare la prescrizione.
- La prova di circostanze tali da giustificare attenuanti (es. riabilitazione, tempo decorso) deve essere documentata e specificamente allegata per essere efficacemente valutata in sede di legittimità.
- Le questioni di diritto precluse dalla decisione di annullamento della Cassazione non possono essere riaperte nel giudizio di rinvio; occorre valutare con attenzione l'oggetto dell'annullamento prima di proporre istanze ulteriori.
- In ipotesi di ricorso generico o volto a rinnovare valutazioni di merito già compiute, è probabile la condanna alle spese e a sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende).
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