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Ordinanza

Ordinanza n. 133/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento amministrativo - Codice Pratica: P-TO/L/N/2024/100579 – emesso dalla Prefettura di Torino, Sportello Unico per l’Immigrazione nella persona della Dott. Francesco Farina emesso in data 12.12.2025 e notificato a mezzo sistema ALI in pari data al Signor Islam Nayeem, e di ogni altro atto connesso e consequenziale

Giustizia amministrativa202600524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del titolo di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Torino che ha negato la conversione del titolo di soggiorno per motivi di studio in un titolo per motivi di lavoro, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare il giudice ha rilevato che la conversione presuppone, a monte, la sussistenza dei requisiti per la titolarità di un permesso per motivi di studio. Tuttavia, dal provvedimento impugnato e dagli atti esaminati non risultava attestata l'iscrizione del ricorrente a un corso di studi. Il ricorrente contestava quindi, implicitamente, la legittimità del diniego e chiedeva la sospensione dei suoi effetti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il ricorso non presentasse elementi di fondatezza sufficienti. La conversione del permesso per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro non può prescindere dalla previa effettiva sussistenza dei presupposti del titolo per motivi di studio, tra cui l'iscrizione a un corso di studi. In assenza di prova dell'iscrizione, il giudice ha ritenuto plausibile l'esclusione di tale presupposto. Ha inoltre osservato che un'automatica convertibilità del titolo consentirebbe di utilizzare l'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 per ottenere un permesso di lavoro al di fuori della disciplina ordinaria, anche quando il percorso universitario non sia mai stato avviato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    conversione del titolo per motivi di studio in motivi di lavoro

    La conversione presuppone che sussistano previamente i requisiti per la titolarità di un permesso di soggiorno per motivi di studio; non può operare automaticamente in assenza di un effettivo percorso di studi, poiché altrimenti consentirebbe di eludere la disciplina ordinaria del soggiorno per lavoro.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal giudice nella presente fase.

Massime di principio

  • La conversione di un permesso di soggiorno per motivi di studio in un permesso per motivi di lavoro presuppone la previa effettiva sussistenza dei requisiti del titolo per motivi di studio, compresa l'iscrizione a un corso di studi quando essa costituisca il fondamento del titolo.
  • L'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 non può essere interpretato nel senso di consentire la conversione automatica di un titolo di soggiorno per studio in un titolo per lavoro quando il percorso di studi non sia mai stato avviato, perché ciò eluderebbe la disciplina ordinaria dell'ingresso e del soggiorno per lavoro.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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