Cassazione Civile, Ordinanza n. 10627/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietarie)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento e tutela di una servitù di passaggio carraio e pedonale asseritamente costituita in un atto di divisione del 1975, a favore del fondo dell'originaria attrice e a carico di fondi poi divenuti di proprietà delle odierne ricorrenti. In primo grado la domanda viene rigettata; in appello, invece, la servitù viene riconosciuta e le proprietarie dei fondi serventi vengono condannate a rimuovere gli ostacoli al passaggio. Le soccombenti ricorrono per cassazione con un unico motivo: denunciano, da un lato, violazione degli artt. 2644 e 2659 c.c. e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto opponibile loro la servitù sulla base del solo rilievo che l'atto divisionale risultava trascritto, pur mancando in atti la nota di trascrizione; dall'altro, omessa valutazione di documenti indicati a sostegno dell'eccezione di prescrizione per non uso della servitù carrabile.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Ritiene fondata la censura di violazione di legge e assorbita quella relativa alla prescrizione. Osserva che, ai fini dell'opponibilità ai terzi di una servitù, non basta la mera prova che l'atto sia stato trascritto: occorre avere riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, che deve consentire l'individuazione univoca degli estremi essenziali del negozio, dei fondi interessati e della portata del diritto. La conoscibilità legale non può essere sostituita da elementi estranei alla nota o da conoscenze desumibili aliunde. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
viene invocato per denunciare l'omesso esame di documenti rilevanti
art. 2644 c.c.
l'opponibilità ai terzi deriva dall'effetto legale della trascrizione, ma deve risultare nei limiti ricavabili dalla nota di trascrizione
art. 2659 c.c.
ai fini dell'opponibilità di una servitù ai terzi occorre la conoscibilità legale desumibile dalla nota di trascrizione, con indicazione del fondo dominante, del fondo servente e del contenuto del diritto
art. 2643 n. 4 c.c.
l'atto costitutivo della servitù è soggetto a trascrizione
art. 132 c.p.c.
è richiamato nel motivo di ricorso come norma violata per difetto motivazionale
Massime di principio
- Per stabilire se e in quali limiti un atto costitutivo di servitù sia opponibile ai terzi, occorre fare riferimento esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, non al solo titolo negoziale né ad elementi conoscitivi esterni.
- La conoscibilità legale richiesta ai fini della trascrizione deve consentire l'individuazione univoca degli estremi essenziali del negozio, dei fondi interessati e della portata del diritto reale; non è sufficiente una generica affermazione che l'atto sia stato trascritto.
- L'opponibilità di una servitù ai successivi aventi causa del fondo servente non può essere fondata su conoscenze desumibili aliunde o sulla mancata contestazione generica dell'esistenza dell'atto, se non risulta verificabile il contenuto della nota di trascrizione.
- Quando una censura di violazione di legge è fondata e assorbente, le ulteriori doglianze relative al merito di questioni come la prescrizione del diritto restano assorbite.
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