Cassazione Penale, Sentenza n. 35178/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente era stata destinataria di un decreto penale di condanna n. 824/2022, emesso dal GIP del Tribunale di Cosenza l’8 novembre 2022 per false dichiarazioni finalizzate all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e divenuto irrevocabile il 20 gennaio 2023. Aveva inizialmente promosso un incidente di esecuzione prospettando una possibile violazione del divieto di bis in idem, poiché risultava anche un distinto procedimento, relativo apparentemente al medesimo fatto e definito con sentenza di non doversi procedere per prescrizione. Con ordinanza del 7 aprile 2026, il GIP, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato perché tardiva la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale, presentata all’udienza del 2 aprile 2026. La ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità: ha sostenuto di non aver avuto effettiva conoscenza del decreto, notificato a una persona non convivente, e che solo dopo aver consultato gli atti il 31 marzo 2026 avrebbe potuto abbandonare la questione del bis in idem e chiedere la restituzione. Ha contestato inoltre la decorrenza del termine individuata dal giudice nell’istanza del 12 gennaio 2026 o, comunque, nella memoria difensiva del 14 gennaio 2026, affermando che tale memoria menzionava il problema della notificazione soltanto per rappresentare il vizio, mentre la formale domanda era stata differita in attesa della consultazione del fascicolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Dagli atti risultava, ed era incontestato, che nella memoria depositata il 14 gennaio 2026 la difesa aveva già rappresentato che il decreto era stato notificato a una persona non convivente; tale deduzione dimostrava la conoscenza del decreto e non equivaleva, tuttavia, a una richiesta di restituzione nel termine. Ai fini dell’art. 175 c.p.p. non sono richieste forme particolari, ma è necessaria un’inequivoca manifestazione di volontà di ottenere la restituzione: la mera indicazione del fatto posto a fondamento della richiesta non la sostituisce. La domanda è stata formulata soltanto il 2 aprile 2026, oltre il termine decadenziale. La pendenza delle verifiche sul bis in idem non giustificava il ritardo, poiché la restituzione nel termine e l’accertamento sulla validità del titolo esecutivo sono rimedi distinti per presupposti, competenza e tutela, e possono anche essere prospettati in via alternativa o subordinata. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
art. 175, comma 2, c.p.p.
il destinatario del decreto penale di condanna che non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento è restituito a sua richiesta nel termine per proporre opposizione.
La restituzione presuppone una richiesta dell’interessato e l’assenza di effettiva conoscenza del decreto; il giudice deve verificare tale conoscenza, anche in presenza di incertezza.
art. 175, comma 2-bis, c.p.p.
Oltre al rispetto del termine previsto dal comma 2-bis dell’art. 175 cit., e all’individuazione del giudice competente in quello che avrebbe dovuto decidere l’opposizione (comma 4), il codice di rito non prevede ulteriori requisiti formali.
La norma stabilisce un termine da rispettare per la richiesta di restituzione; al di là di tale termine e della competenza, non sono prescritti particolari requisiti formali.
art. 175, comma 4, c.p.p.
Oltre al rispetto del termine previsto dal comma 2-bis dell’art. 175 cit., e all’individuazione del giudice competente in quello che avrebbe dovuto decidere l’opposizione (comma 4), il codice di rito non prevede ulteriori requisiti formali.
La competenza a decidere sulla restituzione nel termine spetta al giudice che avrebbe dovuto decidere l’opposizione.
art. 123 c.p.p.
Questa Corte ha già affermato che ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di restituzione nel termine non sono richiesti particolari requisiti formali, essendo sufficiente che l'istanza non sia generica e che ne risulti certa la provenienza dall'imputato – anche ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. - che assume di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento.
La provenienza dell’istanza dall’interessato può risultare anche secondo le modalità previste dall’art. 123 c.p.p.; l’istanza non deve essere generica, ma non è soggetta a forme ulteriori.
art. 121 c.p.p.
Risulta dagli atti, al cui esame questa Corte può accedere per risolvere la relativa questione (secondo il pacifico orientamento risalente a Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), ed è incontestato dalle parti, che con la memoria ex art. 121 cod. proc. pen., depositata il 14 gennaio 2026, la ricorrente ha rappresentato la circostanza per cui il decreto non opposto fu notificato a persona con lei non convivente, solo successivamente posta a fondamento della domanda.
La Corte può esaminare gli atti processuali quando ciò è necessario per decidere la questione sottoposta al suo esame; nel caso concreto, la memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 121 c.p.p. documentava la precedente deduzione sulla notificazione.
art. 649 c.p.p.
Inoltre, non è chiaro il motivo per il quale, una volta venuta a conoscenza del decreto penale non opposto, notificato a persona che si assume non convivente (circostanza utile a valutare l’applicabilità o meno dell’art. 669, comma 8, cod. proc. pen.), la ricorrente avrebbe dovuto attendere di ultimare le verifiche circa la dedotta violazione del divieto di bis in idem.
La questione del bis in idem e la richiesta di restituzione nel termine per opporsi al decreto sono rimedi distinti; l’attesa per la definizione della prima non giustifica il differimento della seconda.
art. 669, comma 8, c.p.p.
Inoltre, non è chiaro il motivo per il quale, una volta venuta a conoscenza del decreto penale non opposto, notificato a persona che si assume non convivente (circostanza utile a valutare l’applicabilità o meno dell’art. 669, comma 8, cod. proc. pen.), la ricorrente avrebbe dovuto attendere di ultimare le verifiche circa la dedotta violazione del divieto di bis in idem.
La notificazione a persona non convivente costituisce una circostanza rilevante per valutare l’applicabilità della disposizione nel contesto dell’incidente esecutivo, ma non giustifica il ritardo nella richiesta di restituzione nel termine.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Con l’unico motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, censurando il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna.
La disposizione individua il motivo di ricorso per cassazione relativo all’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; nel caso concreto la censura è stata dichiarata manifestamente infondata.
art. 616 c.p.p.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, equamente determinata in euro tremila.
L’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di una causa di inammissibilità non imputabile alla ricorrente, il pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione a un decreto penale non richiede formule o requisiti formali particolari, ma deve consistere in un’inequivoca manifestazione di volontà diretta a ottenere la restituzione; la sola esposizione del fatto che potrebbe giustificarla non equivale alla richiesta.
- La richiesta di restituzione nel termine deve essere proposta entro il termine previsto dall’art. 175, comma 2-bis, c.p.p.; la previa conoscenza del fatto che fonda la domanda non consente di differirla in attesa di ulteriori verifiche su un distinto rimedio esecutivo.
- Nella procedura di restituzione nel termine grava sull’istante un onere di allegazione, non di prova, delle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento. Il giudice deve verificare l’effettiva conoscenza e disporre la restituzione anche quando residui incertezza al riguardo.
- La richiesta di restituzione nel termine per impugnare e l’istanza volta a far accertare la validità del titolo esecutivo sono rimedi distinti per presupposti, autorità competente e tutela; possono essere prospettati anche in via subordinata o alternativa.
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