Sentenza n. 36/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - del permesso di costruire in sanatoria n. 54/2024 del 07/08/2024 (Pratica Edilizia SUE n. 609/2024) ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 dell’intervento abusivo descritto nell’Ordinanza demolitoria n. 1 del 04/04/2023, dei documenti ivi indicati tra cui la Proposta del Responsabile del Procedimento, Prot. n. 516115 del 07/08/2024 e l’Avviso di rilascio di PdC in Sanatoria pubblicato nell’Albo Pretorio in pari data nonché il suo provvedimento di trasmissione; - conseguentemente, dell’Istanza di permesso in sanatoria avanzata dalla Controinteressata mediante i Prot. n. 42701 del 01/07/2024 e successive integrazioni Prot. n. 43272 del 02/07/2024 e Prot. n. 49493 del 29/07/2024; compresa l’intera documentazione Tecnica, grafica e descrittiva in essa presente, in quanto assente dei presupposti di legge per addivenire alla sanatoria; - della missiva trasmessa dal Comune di Fermo in data 27/08/2024 in conseguenza della diffida delle Ricorrenti, nonché ove occorra della precedente missiva del medesimo Ente datata 18/07/2024; - di ogni ulteriore atto e provvedimento, anche se allo stato non conosciuto, che consenta la sanatoria dell’intervento abusivo contestato dall’originaria Ordinanza demolitoria n. 1/2023, anche eventualmente con illegittimità ed inefficacia della concessa proroga dei termini, ed in particolare la sanatoria del vano finestrato collocato sul fronte sud-ovest e del soppalco. Con contestuale accertamento dell’abusività dell’intervento come peraltro già descritto nell’Ordinanza demolitoria n. 1 del 04/04/2023, tra cui, ma non solamente, dei “due vani finestrati, l’uno collocato sul fronte nord, l’altro a sud-ovest” oggetto di sanatoria ed in particolare del vano finestrato collocato sul fronte sud-ovest dell’abitazione di proprietà della Controinteressata e del soppalco. Con condanna vista l’illegittimità della sanatoria come erroneamente (nuovamente) concessa, ritenendola legittima e da assentire, al ripristino dello stato dei luoghi in esecuzione dell’Ordinanza demolitoria n. 1 del 04/04/2023, mai revocata né annullata ovvero condanna del Comune, con eventuale rimessione degli atti allo stesso per gli adempimenti di competenza, e della Controinteressata al ripristino totale dello stato dei luoghi eliminando le opere abusive, in ogni caso ed in particolare con rimozione totale del vano finestrato posto sul fronte sud-ovest e del soppalco, in quanto abusivi e mai sanati. < Con riserva di risarcimento del danno anche all’esito del Giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire in sanatoria n. 54/2024 del 7 agosto 2024, relativo a opere oggetto di precedente ordinanza di demolizione, comprese la riapertura di vani finestrati sui fronti nord e sud-ovest e un soppalco
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietarie confinanti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, successivo all’annullamento giudiziale di una precedente SCIA in sanatoria relativa alle medesime opere. Hanno dedotto: violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per tardività dell’istanza e illegittima rimessione in termini, sostenendo che il termine di novanta giorni decorrente dall’ordinanza di demolizione fosse ormai scaduto e non potesse essere riattivato dopo l’annullamento della precedente SCIA; difetto assoluto o insufficienza della motivazione del permesso, in violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; violazione del giudicato e dell’accertamento contenuto nell’ordinanza di demolizione quanto alla qualificazione degli interventi come nuova costruzione; mancanza della doppia conformità urbanistica, difetto di istruttoria ed erronea valutazione della preesistenza dei vani finestrati, delle norme del piano particolareggiato del centro storico, delle distanze previste dall’art. 905 c.c., della qualificazione del soppalco e della necessità di pareri della Soprintendenza; infine, erronea imputazione dei pagamenti effettuati per la precedente SCIA in sanatoria alle somme dovute per il nuovo titolo. Le ricorrenti hanno chiesto anche l’accertamento dell’abusività delle opere e la condanna al ripristino dello stato dei luoghi.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il primo motivo è stato respinto: il termine di novanta giorni previsto dall’ordinanza di demolizione, prorogato dal 5 luglio 2023, non è stato sospeso dalla presentazione della SCIA ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001; tuttavia, l’annullamento della SCIA ha fatto venir meno ex tunc l’effetto impeditivo del provvedimento, consentendo la riattivazione del termine residuo di trenta giorni. L’istanza ex art. 36, presentata entro tale termine residuo, è stata quindi ritenuta tempestiva. È stato respinto anche il motivo sul difetto di motivazione, poiché il provvedimento era motivato per relationem e gli atti richiamati erano conoscibili mediante accesso. Sono stati invece accolti, limitatamente ai vani finestrati, i motivi relativi alla doppia conformità e al difetto di istruttoria. L’ordinanza di demolizione non impugnata aveva consolidato la qualificazione complessiva degli interventi ai fini del regime abilitativo necessario, imponendo il permesso di costruire in sanatoria; tale qualificazione non comportava però l’automatica sanabilità delle opere, che doveva essere verificata alla luce della doppia conformità. La sanabilità dei vani finestrati dipendeva dalla loro preesistenza nell’impianto originario, richiesta dalle norme del piano particolareggiato per il ripristino o la modifica di aperture preesistenti. Gli elementi utilizzati dal Comune — tipologia di mattoni e architravi, presenza di finestre analoghe, destinazione catastale del locale a studio e attestazione del tecnico — sono stati ritenuti generici, congetturali e privi dei requisiti di precisione e concordanza necessari. La necessità di un’istruttoria particolarmente approfondita era rafforzata dal fatto che la porta-finestra sul fronte sud-ovest costituiva una veduta a distanza inferiore a quella prescritta dall’art. 905 c.c.; tali limiti civilistici concorrono infatti a definire la disciplina pubblicistica dell’attività edilizia e devono essere considerati dall’amministrazione. Il permesso è stato quindi annullato limitatamente alla riapertura delle finestre sui fronti nord e sud-ovest. Sono state respinte le censure relative al soppalco, poiché il titolo ne limitava la destinazione a ripostiglio e l’altezza media non consentiva l’uso abitativo; il Comune dovrà vigilare sul rispetto di tale destinazione. È stata respinta anche la censura sulla necessità del parere della Soprintendenza, non essendo stati forniti elementi sull’esistenza di vincoli paesaggistici o archeologici, nonché quella sull’imputazione dei pagamenti. Sono state infine respinte le domande di accertamento dell’abusività e di condanna al ripristino, spettando all’amministrazione adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti all’annullamento. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative
L’istanza di accertamento di conformità può essere presentata prima della scadenza del termine assegnato per demolire o ripristinare, oppure prima dell’irrogazione delle sanzioni alternative; nel caso concreto, l’annullamento della precedente SCIA ha fatto riattivare il decorso del termine residuo, senza rendere tardiva l’istanza ex art. 36.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Il termine assegnato con l’ordinanza di demolizione rileva quale termine entro cui può essere presentata l’istanza di accertamento di conformità.
art. 37 d.P.R. n. 380/2001
La precedente SCIA in sanatoria non ha sospeso il decorso del termine assegnato dall’ordinanza di demolizione; il suo successivo annullamento ha eliminato il titolo inidoneo alla sanatoria.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione per relationem è legittima quando il provvedimento indica gli atti richiamati e questi sono posti nella sfera di conoscibilità del destinatario, anche mediante accesso, senza necessità di allegazione materiale.
art. 3, comma 1, lett. b) ed e), d.P.R. n. 380/2001
La qualificazione complessiva degli abusi come nuova costruzione, consolidata dall’ordinanza di demolizione non impugnata, incide sul regime abilitativo necessario per la sanatoria, ma non determina di per sé la sanabilità delle opere.
art. 905 c.c.
Le distanze legali tra vedute e fondo vicino costituiscono un limite che l’amministrazione deve considerare nel rilascio del titolo edilizio, poiché concorrono a definire la disciplina pubblicistica dell’attività edilizia.
art. 12.5 NTA del Piano particolareggiato del centro storico
il ripristino di aperture di vani, porte e finestre dell’impianto originario ed è consentita la modifica delle dimensioni dei vani, di porte e finestre preesistenti nel rispetto delle proporzioni ed in armonia con dimensioni e allineamenti dell’edificio circostante
La sanabilità delle modifiche prospettiche presuppone la prova della preesistenza delle aperture nell’impianto originario.
Adunanza Plenaria n. 16/2023
Entro il termine perentorio di novanta giorni il destinatario dell’ordine di demolizione può presentare l’istanza di accertamento di conformità prevista dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001.
Massime di principio
- In presenza di una pluralità di abusi edilizi, la qualificazione e la valutazione ai fini dell’ordinanza di demolizione e della sanatoria devono essere effettuate in modo complessivo e non atomistico; la qualificazione complessiva non impugnata dell’intervento può consolidare il regime abilitativo necessario per la sanatoria delle difformità.
- L’annullamento giurisdizionale di un titolo edilizio inidoneo alla sanatoria elimina l’effetto impeditivo prodotto dal titolo e consente la riattivazione del termine residuo assegnato dall’ordinanza di demolizione, qualora l’istanza di accertamento di conformità sia presentata entro tale termine residuo.
- La qualificazione degli interventi come nuova costruzione, anche se consolidata dall’ordinanza di demolizione non impugnata, riguarda il regime giuridico del titolo necessario e non equivale a un accertamento della loro effettiva sanabilità, che deve essere verificata autonomamente secondo il requisito della doppia conformità.
- Quando la disciplina urbanistica consente il ripristino o la modifica di aperture preesistenti, la sanatoria delle nuove aperture richiede una prova della loro preesistenza fondata su elementi precisi, gravi e concordanti; congetture, attestazioni generiche e analogie costruttive non sono sufficienti.
- Nel rilascio di un titolo edilizio, l’amministrazione deve considerare anche i limiti legali nei rapporti tra proprietari confinanti, comprese le distanze tra vedute e fondi, poiché tali limiti concorrono a definire la disciplina pubblicistica dell’attività edificatoria.
- La motivazione per relationem è sufficiente quando il provvedimento identifica gli atti richiamati e li rende legalmente conoscibili al destinatario, anche mediante l’esercizio del diritto di accesso, senza necessità che siano materialmente allegati al provvedimento.
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