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Sentenza

Sentenza n. 2023/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501876

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza per l’installazione di un chiosco di bibite in Piazza San Domenico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego espresso dal Comune di Catania sulla domanda di installazione di un chiosco di bibite, chiedendo altresì, in via subordinata e ove occorresse, l’annullamento dell’art. 8, comma 5, del regolamento comunale relativo alla disciplina dell’installazione dei chioschi. Dal testo non emergono ulteriori specifici vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune, con successivo provvedimento, ha annullato in autotutela il diniego impugnato e ha poi rettificato tale determinazione chiarendo la necessità di riaprire l’iter procedimentale per rivalutare l’istanza. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure contro il diniego né la disposizione regolamentare impugnata in via subordinata. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del breve intervallo tra l’adozione del diniego e il suo annullamento in autotutela, nonché delle peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il provvedimento impugnato è stato annullato in autotutela dall’amministrazione; la sentenza considera tale sopravvenienza quale ragione della perdita dell’interesse alla decisione, senza esaminare i presupposti sostanziali dell’autotutela.

  • art. 8, comma 5, del Regolamento relativo alla disciplina per l’installazione dei chioschi nella città di Catania

    La disposizione regolamentare è stata impugnata in via subordinata, ma non è stata esaminata a causa dell’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, quando elimina l’atto lesivo e determina la necessità di riaprire il procedimento per una nuova valutazione dell’istanza, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso e ne determina l’improcedibilità.
  • L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito sia delle censure rivolte contro l’atto annullato sia delle impugnazioni subordinate di atti presupposti o connessi.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato in un breve lasso di tempo e le peculiarità concrete della controversia giustificano l’equa ripartizione degli oneri processuali.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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