Sentenza del 29/06/2016 n. 1835 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sui redditi - IVA - IRAP - fatture emesse - disconoscimento - falso in scrittura privata - onere della prova - spetta al contribuente. Fatture emesse - presunzione di genuinità - elementi - identità formale con altre fatture- consolidati rapporti commerciali con controparte contrattuale - intempestiva querela contro ignoti - sono tali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la rilevanza fiscale di alcune fatture apparentemente emesse da lui, sostenendo che fossero materialmente false e quindi non utilizzabili ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP. In particolare, affermava di non essere l'autore delle sottoscrizioni o delle emissioni documentali e invocava un falso in scrittura privata. La controversia riguardava anche la ripartizione dell'onere della prova: secondo il principio applicato, spettava al contribuente che disconosceva le fatture dimostrare concretamente la falsità e di essersi tempestivamente attivato per perseguire il reato.
La decisione
La contestazione del contribuente è stata respinta. Il giudice ha ritenuto che le fatture presentassero elementi sufficienti a farne presumere la genuinità, tra cui l'identità formale rispetto alle altre fatture emesse dal contribuente e i consolidati rapporti commerciali con la controparte. È stata inoltre valorizzata l'intempestività della querela contro ignoti, presentata quando il reato risultava ormai prescritto, circostanza incompatibile con una diligente e tempestiva iniziativa volta a denunciare il falso. Le fatture sono quindi rimaste utilizzabili ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP.
Norme richiamate
Art. 40 del d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nell'ambito dell'accertamento delle imposte sui redditi e della determinazione della base imponibile sulla base degli elementi documentali disponibili.
Art. 54 del d.P.R. n. 633/1972
Richiamato per l'accertamento dell'IVA e per la valutazione delle fatture e degli altri elementi contabili ai fini della ricostruzione delle operazioni imponibili.
Art. 5 del d.lgs. n. 446/1997
Richiamato con riferimento alla determinazione della base imponibile IRAP.
Art. 485 del codice penale
Richiamato in relazione al falso in scrittura privata. Chi disconosce fatture apparentemente proprie deve fornire una prova seria della falsità e dimostrare di essersi attivato tempestivamente per la denuncia e il perseguimento del reato.
Massime di principio
- Il contribuente che disconosce fatture apparentemente emesse da lui non può limitarsi a una contestazione generica, ma deve fornire elementi concreti e coerenti sulla falsità materiale dei documenti.
- La tempestività della denuncia o della querela è un elemento rilevante: un'iniziativa presentata tardivamente, soprattutto quando il reato è già prescritto, può indebolire significativamente la credibilità del disconoscimento.
- La genuinità delle fatture può essere desunta da indizi convergenti, come la conformità grafica e formale alle altre fatture del contribuente, la continuità dei rapporti commerciali e la conoscenza reciproca tra le parti.
- In presenza di fatture formalmente riconducibili al contribuente, l'onere di dimostrare che esse siano false o fraudolentemente create grava principalmente sul contribuente stesso.
- Ai fini fiscali, la mancata prova della falsità delle fatture consente all'Amministrazione di utilizzarle nell'accertamento delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP.
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