Sentenza del 29/06/2016 n. 415 - Comm. Trib. Prov. Varese
IVA - Frode carosello - Ripartizione onere della prova - Detraibilità IVA - Prova della buona fede - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la ripartizione dell'onere della prova nelle ipotesi di inesistenza soggettiva delle operazioni o di frode IVA. L'Amministrazione doveva dimostrare, anche mediante presunzioni, non solo l'irregolarità dell'operazione o il coinvolgimento del fornitore nella frode, ma anche che il cessionario sapesse o potesse sapere, usando l'ordinaria diligenza, della frode. Il contribuente, a sua volta, doveva provare l'effettiva esecuzione dell'operazione, la corrispondenza tra la fattura e la merce ricevuta e il proprio affidamento incolpevole sulla regolarità fiscale dell'acquisto.
La decisione
La Commissione ha accolto la posizione del contribuente, ritenendo che l'Ufficio non avesse fornito elementi oggettivi idonei a dimostrare la conoscenza o la conoscibilità della frode da parte del cessionario. Il contribuente ha provato di aver ricevuto realmente la merce, di aver avuto rapporti diretti esclusivamente con il nuovo fornitore e di essersi rivolto a esso per una situazione contingente di difficoltà nell'approvvigionamento della materia prima. Non poteva quindi essere ritenuto responsabile dell'eventuale frode realizzata da fornitori esterni non conosciuti. È stata pertanto riconosciuta la detraibilità dell'IVA.
Norme richiamate
Principio unionale di neutralità dell'IVA e diritto alla detrazione
Il diritto alla detrazione non può essere negato al cessionario che abbia effettivamente ricevuto i beni e che non sapesse né potesse sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode IVA.
Regole sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di frodi IVA
L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi oggettivi, anche presuntivi, sulla frode e sulla conoscenza o conoscibilità della stessa da parte del cessionario. Il contribuente deve dimostrare l'effettività dell'acquisto e il proprio affidamento incolpevole.
Massime di principio
- La mera irregolarità fiscale o la frode del fornitore non comporta automaticamente la perdita della detrazione IVA per il cliente: occorre provare che il cliente sapesse o potesse sapere della frode.
- L'Amministrazione deve indicare elementi concreti e oggettivi che colleghino il cessionario alla frode; non è sufficiente richiamare genericamente l'inaffidabilità o l'irregolarità del fornitore.
- Il contribuente deve conservare documentazione idonea a dimostrare la reale consegna dei beni, i pagamenti, i contatti commerciali, la coerenza economica dell'operazione e le verifiche svolte sul fornitore.
- La buona fede può essere riconosciuta quando il contribuente ha avuto rapporti diretti con il proprio fornitore, non conosceva i soggetti collocati a monte nella catena commerciale e non disponeva di elementi che rendessero sospetta la frode.
- La detrazione può essere negata se, valutate complessivamente le circostanze, il contribuente avrebbe dovuto rendersi conto della frode secondo l'ordinaria diligenza richiesta a un operatore economico.
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