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Sentenza

Sentenza del 29/06/2016 n. 415 - Comm. Trib. Prov. Varese

IVA - Frode carosello - Ripartizione onere della prova - Detraibilità IVA - Prova della buona fede - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la ripartizione dell'onere della prova nelle ipotesi di inesistenza soggettiva delle operazioni o di frode IVA. L'Amministrazione doveva dimostrare, anche mediante presunzioni, non solo l'irregolarità dell'operazione o il coinvolgimento del fornitore nella frode, ma anche che il cessionario sapesse o potesse sapere, usando l'ordinaria diligenza, della frode. Il contribuente, a sua volta, doveva provare l'effettiva esecuzione dell'operazione, la corrispondenza tra la fattura e la merce ricevuta e il proprio affidamento incolpevole sulla regolarità fiscale dell'acquisto.

La decisione

La Commissione ha accolto la posizione del contribuente, ritenendo che l'Ufficio non avesse fornito elementi oggettivi idonei a dimostrare la conoscenza o la conoscibilità della frode da parte del cessionario. Il contribuente ha provato di aver ricevuto realmente la merce, di aver avuto rapporti diretti esclusivamente con il nuovo fornitore e di essersi rivolto a esso per una situazione contingente di difficoltà nell'approvvigionamento della materia prima. Non poteva quindi essere ritenuto responsabile dell'eventuale frode realizzata da fornitori esterni non conosciuti. È stata pertanto riconosciuta la detraibilità dell'IVA.

Norme richiamate

  • Principio unionale di neutralità dell'IVA e diritto alla detrazione

    Il diritto alla detrazione non può essere negato al cessionario che abbia effettivamente ricevuto i beni e che non sapesse né potesse sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode IVA.

  • Regole sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di frodi IVA

    L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi oggettivi, anche presuntivi, sulla frode e sulla conoscenza o conoscibilità della stessa da parte del cessionario. Il contribuente deve dimostrare l'effettività dell'acquisto e il proprio affidamento incolpevole.

Massime di principio

  • La mera irregolarità fiscale o la frode del fornitore non comporta automaticamente la perdita della detrazione IVA per il cliente: occorre provare che il cliente sapesse o potesse sapere della frode.
  • L'Amministrazione deve indicare elementi concreti e oggettivi che colleghino il cessionario alla frode; non è sufficiente richiamare genericamente l'inaffidabilità o l'irregolarità del fornitore.
  • Il contribuente deve conservare documentazione idonea a dimostrare la reale consegna dei beni, i pagamenti, i contatti commerciali, la coerenza economica dell'operazione e le verifiche svolte sul fornitore.
  • La buona fede può essere riconosciuta quando il contribuente ha avuto rapporti diretti con il proprio fornitore, non conosceva i soggetti collocati a monte nella catena commerciale e non disponeva di elementi che rendessero sospetta la frode.
  • La detrazione può essere negata se, valutate complessivamente le circostanze, il contribuente avrebbe dovuto rendersi conto della frode secondo l'ordinaria diligenza richiesta a un operatore economico.

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