Sentenza del 29/06/2016 n. 1793 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - rimborso - richiesta presentata in dichiarazione - è sufficiente - termine biennale di decadenza - art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/92 - non è applicabile - termine di prescrizione decennale - art. 2946, c.c. - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell'IVA relativa all'anno 2006. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che la contribuente fosse decaduta dal diritto al rimborso perché non aveva presentato tempestivamente il modello VR, richiamando il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. La contribuente aveva invece indicato il credito nella dichiarazione annuale, compilando il relativo quadro, e sosteneva che tale indicazione costituisse già formale domanda di rimborso, mentre il modello VR fosse necessario soltanto per rendere esigibile il credito e avviare la procedura esecutiva di rimborso.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato ed è stata confermata la sentenza favorevole alla contribuente. Il giudice ha ritenuto che l'esposizione del credito IVA nella dichiarazione annuale costituisse esercizio formale del diritto al rimborso. Nel caso concreto, il credito era stato indicato nella dichiarazione e la richiesta di rimborso era stata presentata il 10 dicembre 2010, sicché il termine biennale era rispettato e il diritto non era prescritto. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 3.775 euro, oltre spese generali, contributi e IVA.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Il termine biennale di decadenza si applica alla presentazione della domanda di rimborso. La compilazione del quadro della dichiarazione annuale, quando manifesta la volontà di ottenere il rimborso, è equiparata alla presentazione dell'istanza e impedisce la decadenza.
Art. 2946 c.c.
La prescrizione ordinaria dei diritti è stabilita in dieci anni.
Dopo che il diritto al rimborso è stato tempestivamente esercitato, il diritto è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale e non al termine biennale di decadenza.
Art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Il modello VR è stato considerato un adempimento funzionale all'esigibilità del credito e all'avvio del procedimento di esecuzione del rimborso, non necessariamente l'atto con cui il diritto viene originariamente esercitato.
Art. 30 d.P.R. n. 633/1972
Per le ipotesi di rimborso IVA disciplinate specificamente dalla norma, occorre verificare gli adempimenti e i termini propri della relativa fattispecie.
Sesta Direttiva CEE e principio di neutralità dell'IVA
Il diritto al recupero dell'IVA versata a monte è considerato principio fondamentale del sistema IVA unionale; le formalità nazionali non devono comprimere ingiustificatamente tale diritto, purché la volontà di ottenere il rimborso sia stata validamente manifestata.
Cass. n. 20039/2011, n. 7684/2012, n. 15229/2012, n. 20678/2014 e n. 9970/2015
La giurisprudenza distingue tra l'esercizio del diritto al rimborso, realizzabile anche tramite l'indicazione del credito nella dichiarazione annuale, e gli adempimenti successivi necessari per rendere il credito esigibile e ottenere materialmente il pagamento.
Massime di principio
- L'indicazione del credito IVA nel quadro appropriato della dichiarazione annuale può costituire una valida domanda di rimborso, anche se manca o viene presentato successivamente un modello ulteriore richiesto per l'esecuzione del rimborso.
- Occorre distinguere tra il termine biennale di decadenza per esercitare inizialmente il diritto e il termine decennale di prescrizione applicabile dopo che il diritto è stato tempestivamente manifestato.
- Gli adempimenti successivi, come il modello VR, possono essere necessari per rendere esigibile il credito o avviare il pagamento, ma non sempre sono costitutivi del diritto al rimborso.
- La tutela del diritto al rimborso IVA deve essere interpretata alla luce del principio unionale di neutralità dell'imposta, evitando che formalità meramente procedurali prevalgano sull'effettiva manifestazione della volontà del contribuente.
- È comunque necessario verificare la specifica fattispecie di rimborso, la corretta compilazione della dichiarazione, la tempestività dell'indicazione del credito e l'eventuale decorso della prescrizione decennale.
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