Sentenza del 29/06/2016 n. 1801 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito d'impresa - ricavi della società - appiattimento sulle risultanze degli studi di settore - indice sintomatico di contabilità inattendibile - non è tale. - Contabilità inattendibile - utilizzo dei dati in parte qua - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva contestato i ricavi dichiarati dalla società ritenendoli non attendibili, principalmente perché risultavano appiattiti, per più annualità, sui valori indicati dallo studio di settore applicabile. Tale circostanza era stata considerata un indice sintomatico dell'inattendibilità della contabilità. Inoltre, pur avendo ritenuto inattendibile l'impianto contabile, l'Amministrazione aveva utilizzato alcuni dati risultanti dalla stessa contabilità per fondare il recupero d'imposta, senza considerare adeguatamente i costi relativi all'attività lavorativa effettivamente prestata dai soci presso la società.
La decisione
La contestazione dell'Amministrazione è stata ritenuta non fondata. Il semplice appiattimento dei ricavi dichiarati sui risultati dello studio di settore, anche se verificato in più annualità, non dimostra di per sé l'inattendibilità della contabilità. Inoltre, quando l'Amministrazione considera complessivamente inattendibile la contabilità, non può selezionare e utilizzare soltanto alcuni dati del medesimo impianto contabile per determinare il maggior reddito, salvo adeguata e coerente motivazione. Devono inoltre essere considerati i costi effettivi sostenuti per il lavoro svolto dai soci. L'esito è quindi favorevole al contribuente.
Norme richiamate
Normativa sugli studi di settore
La mera coincidenza o prossimità dei ricavi dichiarati con quelli risultanti dallo studio di settore, anche per più anni, non costituisce automaticamente prova dell'inattendibilità della contabilità né legittima, da sola, una rettifica del reddito.
Principio di coerenza dell'accertamento tributario
L'Amministrazione deve mantenere coerenza nella valutazione della contabilità: se la ritiene inattendibile nel suo complesso, non può poi utilizzare arbitrariamente singoli dati contabili come base del recupero d'imposta senza giustificare la diversa valutazione.
Principio di deducibilità dei costi effettivi
Nel determinare il reddito d'impresa devono essere considerati i costi inerenti e documentati, compresi quelli riferibili all'attività lavorativa effettivamente svolta dai soci, quando tale attività sia provata.
Massime di principio
- La conformità dei ricavi agli studi di settore per più annualità può costituire un elemento da valutare insieme ad altri indizi, ma non dimostra da sola che la contabilità sia inattendibile.
- L'accertamento deve essere logicamente coerente: l'Amministrazione non può dichiarare inattendibile l'intera contabilità e, contemporaneamente, utilizzare selettivamente i dati contabili più favorevoli alla propria ricostruzione.
- Quando viene ricostruito induttivamente il reddito, devono essere considerati anche i costi inerenti effettivamente sostenuti e adeguatamente provati; non è legittimo determinare soltanto i maggiori ricavi ignorando i costi necessari a produrli.
- La prova dell'attività lavorativa prestata dai soci può essere rilevante per il riconoscimento dei relativi costi, purché l'attività e l'inerenza della spesa risultino concretamente documentate.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe contestare sia l'uso automatico degli studi di settore come prova esclusiva, sia eventuali ricostruzioni fiscali selettive che utilizzino solo una parte della contabilità.
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