Sentenza del 29/06/2016 n. 1797 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - iscrizione di ipoteca su immobile - conferimento- successiva cessione - applicazione dell'imposta - valore dell'immobile - mutuo ipotecario - non rileva. - Iscrizione di ipoteca - conferimento di immobile - cessione - elusione d'imposta - prova - non è necessaria - prevalenza della sostanza - causa reale del contratto - è sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale del conferimento di un immobile gravato da mutuo ipotecario, seguito dalla cessione dell'immobile. Il ricorrente sosteneva che il valore dell'immobile dovesse essere ridotto dell'importo del mutuo garantito dall'ipoteca e che l'Ufficio dovesse dimostrare uno specifico intento elusivo. La decisione ha invece ritenuto che l'ipoteca e il mutuo non riducano il valore fiscalmente rilevante dell'immobile e che, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, sia sufficiente considerare la causa reale e il collegamento sostanziale tra le operazioni, senza la necessità di provare un autonomo intento elusivo.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. Il conferimento dell'immobile ipotecato deve essere assoggettato a imposta di registro in base al valore dell'immobile, senza dedurre l'ammontare del mutuo ipotecario. La sequenza costituita da iscrizione di ipoteca, conferimento e successiva cessione può essere valutata unitariamente, facendo prevalere la sostanza economica e la causa reale dell'operazione; l'imposta può quindi essere applicata considerando l'effettiva cessione dell'immobile. Non è necessario che l'Ufficio dimostri uno specifico intento elusivo.
Norme richiamate
Art. 1 del d.P.R. n. 131/1986
Individua gli atti soggetti a imposta di registro, nel cui ambito rientrano gli atti traslativi o costitutivi di diritti sugli immobili.
Art. 19 del d.P.R. n. 131/1986
Rileva per gli obblighi di denuncia degli eventi successivi alla registrazione che incidono sull'applicazione dell'imposta.
Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986
Consente di interpretare l'atto secondo la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici, considerando anche il collegamento tra negozi e facendo prevalere la causa reale dell'operazione rispetto alla forma utilizzata.
Art. 21 del d.P.R. n. 131/1986
Disciplina il trattamento degli atti contenenti più disposizioni, contribuendo alla determinazione dell'imposta dovuta in relazione al contenuto effettivo dell'operazione.
Art. 7 del d.P.R. n. 131/1986
Richiamato nel quadro delle disposizioni applicabili alla liquidazione dell'imposta di registro.
Articoli 3, 4, 23, 28 e 53 della Costituzione
Richiamati in relazione ai principi di uguaglianza, capacità contributiva, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché alla tutela dei diritti e ai criteri costituzionali dell'imposizione tributaria.
Cass. civ., sentenze n. 3971/2002, n. 9935/2008, n. 24969/2010, n. 16867/2014 e n. 19053/2014
Sono richiamate a sostegno dell'interpretazione sostanziale degli atti collegati e della possibilità di applicare l'imposta in base alla causa reale dell'operazione.
Massime di principio
- Nel calcolo dell'imposta di registro sul trasferimento di un immobile, l'esistenza di un mutuo ipotecario o di un'ipoteca non comporta automaticamente una riduzione del valore imponibile: la garanzia reale assicura il credito, ma non diminuisce di per sé il valore fiscale del bene.
- Quando più atti sono strettamente collegati e realizzano un'unica operazione economica, l'Amministrazione può considerarne la sostanza e la causa reale, invece di limitarsi alla forma giuridica dei singoli contratti.
- Per riqualificare fiscalmente una sequenza negoziale secondo la sua effettiva causa non è necessariamente richiesta la prova di un intento elusivo autonomo, se il collegamento tra gli atti e il risultato economico complessivo risultano sufficientemente chiari.
- La presenza di un debito garantito da ipoteca non equivale, ai fini dell'imposta di registro, a una passività automaticamente deducibile dal valore dell'immobile trasferito.
- In situazioni analoghe è essenziale esaminare l'intera sequenza contrattuale, la tempistica degli atti, i soggetti coinvolti e il risultato economico effettivo, poiché la tassazione può dipendere dall'operazione sostanzialmente realizzata e non dal singolo atto isolatamente considerato.
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