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Sentenza

Sentenza del 29/06/2016 n. 1784 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - fatturazione - inesistenza soggettiva - prova - presunzioni - è possibile. - Fatturazione inesistente - consapevolezza della frode - presunzioni - influenza dominante - garanzia di retrocessione dell'IVA - assenza di adeguata organizzazione imprenditoriale - sono tali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia contestava a X l’indebita deduzione di costi e l’indebita detrazione dell’IVA relativi a fatture emesse da Z, ritenute soggettivamente inesistenti. Secondo l’Amministrazione, Z era inserita in una rete di società cartiere che emettevano fatture per operazioni inesistenti, mentre X era consapevole o comunque partecipe del meccanismo fraudolento. Gli elementi valorizzati comprendevano l’assenza di una reale organizzazione imprenditoriale dei fornitori, l’influenza commerciale dominante del gruppo R su Z, la sostanziale coincidenza tra gli acquisti fittizi di Z e le fatture ribaltate sul gruppo R, le dichiarazioni della dipendente M, l’assenza di effettive movimentazioni delle merci e il rinvenimento di assegni ritenuti strumenti di garanzia per la restituzione dell’IVA fittiziamente addebitata.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi di X, ritenendo insufficiente la prova dell’inesistenza delle operazioni e della partecipazione della contribuente alla frode. In appello, la Commissione tributaria regionale ha accolto il gravame dell’Agenzia, riformato la sentenza di primo grado e respinto i ricorsi di X. Ha ritenuto che l’Amministrazione avesse fornito un quadro presuntivo grave, preciso e concordante dell’inesistenza soggettiva delle operazioni e della consapevolezza della contribuente. L’onere della prova contraria gravava quindi su X, che non ha fornito giustificazioni sufficienti sugli elementi indiziari, in particolare sugli assegni e sulle modalità di consegna delle merci. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 19, d.P.R. n. 633/1972

    La detrazione dell’IVA è esclusa quando la fattura riguarda operazioni soggettivamente inesistenti e il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode. La consapevolezza può essere desunta da presunzioni ed elementi sintomatici.

  • Art. 53, d.lgs. n. 546/1992

    il ricorso in appello deve contenere «i motivi specifici dell'impugnazione»

    Nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno; è sufficiente che l’Amministrazione riproponga in modo intellegibile le ragioni già poste a fondamento dell’accertamento e critichi la decisione di primo grado, anche senza formulare motivi totalmente nuovi.

  • Art. 47, d.lgs. n. 546/1992

    Riguarda la sospensione dell’esecutività degli atti impugnati, eventualmente subordinata alla prestazione di una garanzia fideiussoria.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 3064/2012

    Conferma che l’inesistenza soggettiva delle operazioni può essere provata dall’Amministrazione mediante presunzioni e che, fornito un principio di prova della frode, spetta al contribuente dimostrare la propria estraneità e la reale effettuazione delle operazioni.

Massime di principio

  • Per contestare fatture soggettivamente inesistenti l’Amministrazione non deve necessariamente dimostrare che la merce non sia mai esistita: è sufficiente provare che il soggetto indicato in fattura non era il reale fornitore e che il contribuente era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della frode.
  • Un insieme coordinato di presunzioni può essere sufficiente: società prive di adeguata struttura, fornitori formalmente inattivi, sproporzione tra mezzi e volumi fatturati, rapporti commerciali anomali, mancata tracciabilità delle merci e assegni aventi funzione di garanzia o retrocessione dell’IVA.
  • La regolare contabilizzazione e il pagamento bancario delle fatture non dimostrano da soli la genuinità dell’operazione: occorre provare anche l’identità effettiva del cedente, la concreta consegna dei beni e la coerenza economica e documentale della transazione.
  • Quando l’Agenzia fornisce un quadro indiziario grave, preciso e concordante, il contribuente deve offrire una prova contraria concreta e analitica della propria buona fede e dell’effettività delle operazioni.
  • L’esistenza di dipendenti, magazzini o strutture formali non esclude automaticamente la natura di società cartiera, se tali strutture risultano solo apparenti o incompatibili con l’attività fatturata.
  • La detrazione dell’IVA e la deduzione dei costi possono essere disconosciute anche se i costi sono inerenti e congrui rispetto all’attività d’impresa, qualora sia provata l’inesistenza soggettiva delle operazioni e la consapevolezza del coinvolgimento fraudolento.

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