Sentenza n. 496/2026 - Venezia, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 494/2024 del Tribunale di Vicenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva ordinato al Ministero di accreditare 500 euro sulla carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero, aveva condannato quest’ultimo a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, con accredito di 500 euro, oltre agli accessori indicati nella pronuncia, nonché al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha sostenuto che, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Il Ministero ha dedotto che, ai fini dell’ottemperanza, era stata predisposta una procedura informatica attivabile dall’interessata, pubblicizzata sul sito istituzionale, ma non ha provato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, essendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre riconosciuto che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché l’Amministrazione non ha dimostrato l’avvenuto pagamento o l’integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato a procedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, all’accredito di 500 euro sul portafoglio carta docente della ricorrente. Per l’eventuale persistente inottemperanza è stato nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e subdelega. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi a un giudicato, anche quando il titolo da eseguire è una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua la finalità della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, sulla quale deve essere accreditata la somma dovuta in esecuzione del giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Disciplinano, secondo il titolo eseguito, le modalità e le funzionalità della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando sussista l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, rilevano il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato; la mera predisposizione o pubblicizzazione di una procedura informatica non dimostra l’adempimento dell’obbligo di accredito imposto dal titolo esecutivo.
- Quando l’amministrazione non dimostri l’integrale esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
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