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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19546/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di un medico odontoiatra volta a ottenere il risarcimento del danno per il mancato ampliamento della convenzione professionale mediante l’assegnazione di dieci ore aggiuntive in ortognatodonzia, incarico poi affidato ad altro specialista. La Corte d’appello aveva respinto la domanda, ritenendo legittimo il diniego in ragione della necessità del possesso della specializzazione richiesta dalla Regione Basilicata. Contro l’ordinanza della Cassazione che aveva già respinto il ricorso principale avverso quella decisione, il medico proponeva revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo un preteso errore di fatto: secondo il ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente affermato che la Corte d’appello avesse accertato che il requisito della specializzazione in ortognatodonzia derivasse da una scelta della Regione Basilicata formalizzata nella nota del 16 marzo 1990 n. 1015/5-7. I controricorrenti chiedevano l’inammissibilità dell’impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che la doglianza, pur formalmente prospettata come errore di fatto, in realtà contestava l’interpretazione del significato della sentenza impugnata, attività valutativa del giudice di legittimità e quindi eventualmente riconducibile a errore di giudizio, non censurabile con revocazione. Ha inoltre escluso in concreto la sussistenza dell’errore denunciato, osservando che l’ordinanza revocanda aveva effettivamente collegato il diniego dell’ampliamento convenzionale alla nota regionale del 16 marzo 1990, che richiedeva la specializzazione in ortognatodonzia o l’iscrizione all’ultimo anno della relativa scuola. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore di ciascuna controricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione è esperibile solo nei casi consentiti dalla norma e non per contestare valutazioni interpretative del giudice.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un dato processuale, non in un errore di giudizio sull’interpretazione degli atti o della sentenza.

  • art. 375 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione in Cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta con il procedimento camerale semplificato previsto dalla norma, come novellata.

  • art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022

    Si applica il rito camerale introdotto dalla riforma perché la data di fissazione dell’adunanza è successiva al 31 dicembre 2022.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza nel ricorso.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia percepito inesattamente un fatto processuale incontestato; non è configurabile quando la censura investe l’interpretazione del contenuto di una sentenza o di un documento, perché in tal caso si tratta di errore di giudizio.
  • Non può essere proposta revocazione per ottenere una nuova valutazione del significato della decisione impugnata: la critica al modo in cui il giudice di legittimità ha letto o collegato gli atti del processo esula dal paradigma dell’errore di fatto.
  • Quando la Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, il soccombente è tenuto alle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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