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Sentenza

Sentenza n. 588/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rinegoziazione con proroga, per nove anni, del contratto di servizio energia stipulato nell’ambito della Convenzione CONSIP MIES 2, nonché degli atti istruttori e preparatori connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato il decreto dell’ASST Valcamonica con cui era stata disposta la rinegoziazione e proroga del contratto di servizio energia, concluso con un raggruppamento temporaneo di imprese, nonché gli atti istruttori e preparatori relativi alla proposta di estensione contrattuale formulata ai sensi del d.lgs. n. 115/2008. Nel corso del giudizio la ricorrente aveva inizialmente chiesto anche misure cautelari, ma all’udienza camerale aveva rinunciato alla domanda cautelare. Successivamente aveva depositato un atto di rinuncia al ricorso, non notificato alle altre parti, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha rilevato che l’atto di rinuncia non era stato notificato alle altre parti, come richiesto dall’art. 84, comma 3, c.p.a.; pertanto non poteva essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Tuttavia, dalla dichiarazione di rinuncia emergeva la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito e della limitata attività difensiva svolta.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti affinché possa produrre l’estinzione del giudizio per rinuncia.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L’estinzione del giudizio per rinuncia non può essere dichiarata quando non sono rispettati i requisiti formali della rinuncia previsti dall’art. 84 c.p.a.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata con sentenza in forma semplificata o comunque con la pronuncia processuale prevista dal rito applicabile.

  • d.lgs. n. 115/2008

    È richiamato quale base normativa della proposta di estensione e rinegoziazione del contratto di servizio energia, senza essere oggetto di esame nel merito.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti non consente di dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Quando dalla condotta processuale della parte ricorrente emerge in modo univoco il venir meno dell’interesse alla decisione, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se non ricorrono i presupposti formali per l’estinzione conseguente alla rinuncia.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è distinta dall’estinzione per rinuncia: la prima dipende dal venir meno dell’interesse alla decisione, mentre la seconda richiede il rispetto delle forme previste dall’art. 84 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàEsecuzione del contratto pubblico
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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